T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4593 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a in forma semplificata;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

CONSIDERATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso parte ricorrente, premesso di essere titolare in atto di una impresa agricola e di allevamento cavalli, oltre ad essere istruttore FISE di II livello e che per l’attività che svolge ha la custodia e la responsabilità di animali che gli vengono affidati anche da terzi e di animali abbandonati come i 16 cavalli che attualmente si trovano presso il detto ricovero, impugna l’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale gli ha ingiunto la demolizione di:

"Immobile 1: ampliamento di abitazione già realizzata con CE n. 43/1995…,

Immobile 2: chiusura di un capannone costruito con CE n. 43/1995 autorizzato come fienile, per la realizzazione di un box per cavalli,… In aderenza ad esso è stato realizzato, in assenza di titolo abilitativo, un capannone, chiuso sui lati,…più tettoia…

Immobile 3: in aderenza all’immobile di cui al punto 2 è stato realizzato, in assenza di titolo abilitativo, un manufatto in muratura, utilizzato come selleria,…

Immobile 4: manufatto in muratura, utilizzato come box per cavalli,…;

Immobile 5: manufatto in muratura, utilizzato come box per cavalli,…;

Immobile 6: in assenza di titolo abilitativo un manufatto in muratura,…pari a volumetria mc. 554,08…in aderenza è stata realizzata una struttura in metallo e pannelli di legno poggiante su piancito in cemento, per una volumetria pari a mc. 68,20…;

Immobile 7: chiusura di un capannone costruito con CE n. 44/1995 autorizzato come fienile per una volumetria di mc. 4.800,00… in aderenza, in assenza di titolo abilitativo, un manufatto in muratura…per volumetria di mc. 118,40;

Immobile 8: in assenza di titolo abilitativo, n. 2 abitazioni,…della superficie di mq. 33,95 ciascuna;"

RILEVATO che parte ricorrente propone le seguenti doglianze:

1. eccesso di potere sotto forma di difetto di istruttoria – carente indicazione dei dati catastali delle porzioni di manufatto assentite – inesistente individuazione della porzione di fondo sottoposta ad eventuale acquisizione. L’interessato lamenta che nell’ordinanza di demolizione manca la esatta individuazione della particella catastale dove sono ubicati i manufatti, posto che egli ha proceduto all’accatastamento dei suddetti beni, circostanza questa che rileva nell’eventualità di una acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione comunale;

2. carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata avuto riguardo al tempo trascorso tra la realizzazione degli abusi e l’intervento repressivo dell’amministrazione. L’interessato lamenta che le opere sono risalenti nel tempo e quindi sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale nell’ostensione della motivazione del provvedimento, come peraltro già opposto a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al carattere schiettamente pertinenziale di alcuni tra i manufatti contestati. L’interessato oppone che alcuni manufatti hanno natura di pertinenza e cioè i box posti all’interno del fienile autorizzato e la tettoia laterale adibita a fienile essa stessa, non avendo dette strutture determinato alcun incremento volumetrico.

4. violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla dedotta esistenza di variazioni essenziali per gli immobili 2 e 7 (fienili). Il ricorrente rileva che quand’anche non dovesse essere accolta la tesi della natura pertinenziale dei due fienili la posticcia chiusura (in legno e lamiera) delle dette strutture, autorizzate con CE n. 43/1995, non può avere come conseguenza l’incremento volumetrico indicato in ordinanza; siccome esse non possono essere considerate variazioni essenziali, essendo consistite nella realizzazione di muretti coperti da tettoie per evitare che il fieno marcisca, non vi può essere alcuna incidenza sul carico urbanistico;

5. eccesso di potere per difetto di istruttoria – mancato accertamento dello stato di fatto dell’immobile 8. Nell’immobile asseritamente destinato ad uso abitativo non vi è stato alcun accertamento da parte del Comune.

6. eccesso di potere sotto forma di contraddittorietà ed illogicità – ius superveniens. L’interessato sostiene che l’art. 19, comma 8 del d.l. n. 78 del 2010 stabilendo che tutti i fabbricati insistenti sul territorio nazionale individuati con telerilevamento devono essere censiti in Catasto indipendentemente dal titolo che legittimi la loro esistenza, avrebbe di fatto riconosciuto il diritto alla loro permanenza;

CONSIDERATO che le censure non possono essere condivise, in particolare quella sulla risalenza delle realizzazioni, in quanto se è vero, come sostiene il ricorrente, che quando un manufatto risale indietro nel tempo l’Amministrazione è tenuta ad una motivazione perspicua delle ragioni di pubblico interesse che la muovono ad intervenire anche a distanza notevole di tempo dalla realizzazione del manufatto, è tuttavia anche vero che, come chiarito dalla sezione in altre analoghe occasioni, la risalenza di una costruzione, se non è mai causa di esimente della responsabilità nel compimento di un’opera edilizia abusiva, può tuttavia costituirne una attenuazione, quando venga opportunamente provata ed esattamente, in un precedente specifico, la sezione ricostruisce che tale dimostrazione vada fatta risalire a "prima dell’entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765," in quanto "l’art. 10 della legge ha profondamente innovato, in materia di assensi edificatori, al previgente e meno restrittivo sistema di cui all’art. 31, l. 17 agosto 1942 n. 1150" (TAR Lazio, sezione I quater, 11 settembre 2009, n. 8590);

RILEVATO che al riguardo tale dimostrazione è tutt’altro che offerta da parte ricorrente che, al contrario, ha prodotto in atti la risposta del 9 settembre 2010 alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, data dall’Amministrazione comunale e dalla quale risulta che "l’immobile 1 – ampliamento di abitazione" fu realizzato "circa nel 2004 allo scopo di far fronte ad inderogabili necessità di vigilanza dei luoghi"; la suddivisione interna del capannone autorizzato in box per cavalli e la tettoia esterna, strutture colpite sotto la voce "Immobile 2" dell’ordinanza sono anch’essi risalenti nel tempo, ma non è dato sapere a quanto indietro nel tempo; analoghe considerazioni valgono per l’Immobile 3" che in realtà risponde alle esigenze di infermeria; gli Immobili 4 e 5 risalgono al 2004 e quello n. 6 risale al 2002/2003; nega che l’Immobile 7 sia stato modificato nella destinazione in quanto è rimasta a fienile come previsto dalla concessione n. 44/1995, non è stato chiuso ai lati come si legge nell’ordinanza, ma "a protezione del fieno che viene stoccato al suo interno sono stati eretti 15 anni fa, cioè contemporaneamente alla sua edificazione porzioni di muri perimetrali in blocchetti di tufo per meno della metà dell’altezza complessiva ai lati,… – Quanto al manufatto adiacente si tratta di un piccolo locale realizzato nel 1996 ubicato interamente al di sotto del piano di campagna utilizzato per sparpagliatura ed essiccatura dei cereali per l’alimentazione equina"; quanto all’Immobile 8 citato dall’ordinanza e consistente in "due abitazioni ciascuna di mq. 33,00 circa" in realtà "sono alloggi diurni per gli addetti nel rispetto della previsione dell’art. 55, comma 9 della L.R. n. 38 del 1999 e non ad uso abitativo";

RILEVATO che, dalle stesse contestazioni effettuate dal ricorrente non appare provata la risalenza delle costruzioni, in base alle osservazioni cui sopra si è accennato, trattandosi di manufatti realizzati in parte nel 2004 ed in parte coevi al permesso a costruire del 1995, che quindi al più tardi retroagiscono a quest’ultimo anno, circostanza questa che comporta che in ogni caso vada applicata la disciplina edilizia ed eventualmente di condono per quell’epoca esistente, disciplina che non esonerava parte ricorrente dal procurarsi idoneo titolo abilitativo per le realizzazioni in questione;

CONSIDERATO che quand’anche si volesse concordare sulla natura pertinenziale dell’immobile 2 e della tettoia laterale adibita a fienile, ciò rileva esclusivamente al fine di stabilire quale sia il regime abilitativo in base al quale anche la realizzazione di una semplice pertinenza vada soggetta, se cioè occorra il permesso a costruire oppure un titolo abilitativo tacitamente formatosi, essendo tutt’altro che irrilevante il carico urbanistico impegnato, (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38196 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26788) contrariamente a quanto sostiene l’interessato in ricorso;

CONSIDERATO che anche l’interpretazione dell’art. 19, comma 8 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non appare condivisibile, atteso che la ratio della norma, per come risulta anche dagli atti parlamentari, è quello di consentire l’emersione dei cosiddetti "immobili fantasma" a fini di censimento catastale ed a fini fiscali, ma non sostituisce il regime abilitativo vigente in materia edilizia ed urbanistica, attese le diverse finalità cui presiede la disciplina per detto regime dettata dal Testo Unico per l’edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RILEVATO che, pertanto, il provvedimento va trovato scevro delle dedotte censure e che di conseguenza il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente C.P. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del resistente Comune di Campagnano di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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