Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 25-05-2011, n. 20823 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.K.B. T. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 81 cpv. c.p., del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80, comma 1, lett. a), b) di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 9, art. 609 septies c.p., commi 1 e 4; c) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis; d) di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3 a lui ascritti per avere ceduto reiteratamente, in circostanze diverse, sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina a C.T.S., F. C., B.B.C. e Bi.Ev.; avere detenuto illecitamente gr. 4,099 di eroina; avere costretto con minacce, nonchè abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica, dovuta alla dipendenza da sostanze stupefacenti, Bi.Ev., minore degli anni diciotto, a subire reiteratamente rapporti sessuali, nonchè avere portato fuori dalla abitazione un coltello senza giustificato motivo.

L’affermazione di colpevolezza è stata fondata dai giudici di merito sulle dichiarazioni dei citati acquirenti delle sostanze stupefacenti, sul rinvenimento dell’eroina in possesso del D., sulle dichiarazioni della Bi. e della madre della medesima in ordine agli abusi sessuali.

In particolare, secondo il narrato della parte lesa, l’imputato, per indurla a sottostare alle sue pretese di rapporti sessuali, la minacciava di riferire alla madre la sua condizione di tossicodipendente, nonchè dei rapporti sessuali in cambio di sostanza stupefacente. L’imputato approfittava anche del predetto stato di tossicodipendente della ragazza e delle sue precarie condizioni economiche, promettendole dosi di cocaina gratis in cambio delle prestazioni sessuali.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali era stata chiesta l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 192 c.p.p., delle norme incriminatici, nonchè mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza.

In sintesi, si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la valutazione delle risultanze delle indagini contenuta nella pronuncia di primo grado, senza esprimere un autonomo giudizio sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dai soggetti che avrebbero acquistato la sostanza stupefacente dal D.. Sul punto, a sostegno di quanto dedotto, si evidenzia l’errore in cui incorre la sentenza che si riferisce a risultanze dibattimentali, mentre il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del rito abbreviato.

In particolare, poi, vengono indicati elementi che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a dubitare della attendibilità delle dichiarazioni dei vari acquirenti delle sostanze stupefacenti, avendo un interesse personale ad accusare l’imputato, in quanto tutti gravitanti in ambienti caratterizzati dal consumo e dalla vendita di sostanze stupefacenti; inoltre tutte le dichiarazioni accusatorie sono sostanzialmente prive di riscontri.

Si osserva, quindi, a proposito del C., che lo stesso risultava destinatario di un foglio di via e che, pur essendo stato fermato in una precedente occasione e trovato in possesso di sostanza stupefacente, non aveva riferito nulla a proposito dei rapporti con il D. per il suo acquisto; le dichiarazioni della F., che avrebbe respinto le avances dell’imputato e aveva litigato con il suo fidanzato, denotano i motivi di astio nutriti nei confronti del D.; il B.B.C. era stato fermato con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente e, dopo le accuse nei confronti del D., la sua posizione è stata degradata nella segnalazione amministrativa del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 75.

A proposito dell’imputazione per abusi sessuali, si deduce che la Bi. è caduta in contraddizioni nel riferire i fatti nelle varie sedi, in particolare, con riferimento alla fase iniziale dell’uso di sostanze stupefacenti, avendo la ragazza in un primo momento riferito che fu proprio il D. a indurla all’uso di cocaina e successivamente riferito che quando ha conosciuto l’imputato già faceva uso di stupefacenti. Si osserva, infine, che la predetta parte lesa non ha mai riferito di atti di violenza, ma di avere avuto rapporti sessuali con l’imputato quando non era in grado di pagare la cocaina, sicchè il fatto doveva essere inquadrato nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, lett. f).

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione degli art. 62 bis e 132 c.p..

Si deduce che il diniego delle attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti, non trova un’adeguata giustificazione nella impugnata sentenza, essendo fondato solo sul generico riferimento alla capacità a delinquere dell’imputato desunta da un unico ed isolato precedente, per di più aspecifico.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente si limita sostanzialmente a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella contenuta nella sentenza, sulla base di deduzioni di merito in ordine agli elementi che renderebbero dubbie le dichiarazioni degli acquirenti delle sostanze stupefacenti e della Bi..

Diversa prospettazione della valutazione delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre il riferimento della sentenza alle risultanze della istruttoria dibattimentale costituisce un evidente errore materiale in cui è incorso l’estensore, emergendo da tutta la motivazione la esaustiva valutazione del materiale probatorio costituito dalle risultanze delle indagini preliminari.

Peraltro, la sentenza fonda la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie anche sull’esistenza di riscontri quali il numero del telefono cellulare dell’imputato riferito dalla F. e che poi si è accertato corrispondente a quello di uno dei due cellulari in possesso del D.; il fatto che la sostanza stupefacente di cui era stato trovato in possesso l’imputato era stata suddivisa in singole dosi; le dichiarazioni della madre della Bi. con riferimento alle minacce subite dalla figlia per farla sottostare alla richieste di prestazioni sessuali da parte dell’imputato.

Il ricorrente sul punto si limita a negare l’esistenza di riscontri senza contestare le argomentazioni della sentenza impugnata a proposito degli stessi.

La sentenza ha anche rilevato che i rapporti sessuali di cui alla contestazione non possono essere ricondotti alla sola ipotesi aggravata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, lett. f) trattandosi di veri e propri abusi, posti in essere mediante ricatti e minacce, e, perciò, integranti la fattispecie criminosa di cui al capo b) della imputazione.

Correttamente, poi, sono state negate le attenuanti genetiche mediante il riferimento alla gravità dei fatti ed al precedente specifico dal quale l’imputato risulta gravato.

Peraltro, il motivo di gravame sul punto risulta del tutto generico.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’all. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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