Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19689 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A., Presidente e legale rappresentante della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a impugnava l’avviso di liquidazione Invim, con il quale, con riferimento all’atto per notar Cristofori del 14.7.97 con il quale la Cassa di Risparmio aveva acquistato un immobile, era stata liquidata una maggiore imposta Invim per mancato riconoscimento delle spese incrementative considerate dalla società nella determinazione del valore iniziale, in quanto antecedenti al 24.12.1981, data di acquisto dell’immobile. Il ricorrente lamentava di essere del tutto estraneo alla vicenda in quanto l’atto impugnato faceva capo esclusivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara ed a suo carico non era configurabile nessuna solidarietà passiva nè alcun presupposto oggettivo o soggettivo.

La Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell’avviso di liquidazione per estraneità del ricorrente, essendo stato l’atto notificato allo stesso quale legale rappresentante della Cassa e non quale debitore solidale, respingeva il ricorso nel merito.

Il S. proponeva appello, reiterando la sua estraneità e chiarendo di aver impugnato l’avviso di liquidazione in quanto a lui notificato ed essendo quindi portatore di uno specifico interesse.

Contestava poi il merito della vicenda.

La Commissione tributaria Regionale respingeva il gravame sia sotto il profilo della carenza di interesse, rilevando che la notifica dell’atto impugnato era stata fatta al S. nella qualità di legale rappresentante della Banca e non quale debitore solidale, e sia con riferimento al merito della vicenda rilevando che: – le spese incrementative in questione erano state sostenute prima della data dell’acquisto, e quindi, a norma di legge, non se ne poteva tener conto per determinare il valore dell’immobile; – che ai fini Iva (al quale era sottoposto il rogito di acquisto) il valore dell’immobile era stato indicato nel mero; – che il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 7, nel disciplinare la determinazione dell’incremento di valore degli immobili già appartenenti a società incorporata alienati alla società incorporante (come nella fattispecie in esame) precisa che il valore iniziale è quello degli immobili alla data di acquisto da parte della società incorporata o quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società. La C.T.R. rilevava inoltre, in ordine all’eccepita mancanza della notifica di un motivato avviso di accertamento, che l’avviso di liquidazione impugnato era correttamente motivato in ordine a tutti gli elementi necessari per un esercizio pieno del diritto alla difesa.

Ricorre per la cassazione della sentenza il S. con ricorso fondato su sei motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non vi è materia di provvedimento in ordine alle spese non essendosi il Ministero costituito.

2. Per motivi di priorità logica va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, accompagnato da idoneo quesito di diritto, con il quale l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 2, 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e dell’art. 100 c.p.c.. La ricorrente deduce che il giudice dell’appello, una volta riconosciuto che nessuna pretesa era stata avanzata dall’amministrazione finanziaria nei confronti del ricorrente persona fisica e che il ricorso in primo grado ed il conseguente appello erano stati presentati dal S. in proprio e non in nome della società, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato in primo grado dal S. stesso.

2.1 La doglianza è fondata. Come si legge nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha confermato che l’avviso di liquidazione era stato notificato al S. quale legale rappresentante della Cassa di Risparmio di Ferrara e non in proprio ed ha affermato correttamente che doveva escludersi, "come riconosciuto altresì dall’ufficio finanziario", che vi fosse una responsabilità solidale del ricorrente in ordine al pagamento dell’imposta richiesta (alla società) con l’atto impugnato. Da tali premesse avrebbe dovuto conseguire l’inammissibilità del ricorso proposto dal S. in proprio, e non quale legale rappresentante della Cassa di Risparmio, per carenza di interesse dello stesso ad impugnare un atto che non lo vedeva indicato in proprio ma solo quale titolare di una carica sociale che, come pacifico, non comportava alcuna responsabilità solidale in ordine all’imposta richiesta.

3. L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe il ricorso principale; la sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarato l’inammissibilità del primo motivo dell’appello del contribuente, assorbito il resto.

4. Tenuto conto dell’andamento processuale, si compensano interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il primo motivo dell’appello del ricorrente principale, assorbito il resto. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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