T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4586 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale d’udienza;
Svolgimento del processo

Su un terreno di sua proprietà, ubicato in località Forma – agro di Sperlonga, accanto ad un capannone agricolo, oggetto di concessione edilizia in sanatoria, il ricorrente ha realizzato un porticato avente la superficie di 206 mq.

Per tale ultima struttura l’Ente intimato ha dapprima adottato l’ordinanza di immediata sospensione dei lavori 17.11.2003, n. 132, e successivamente quella di ingiunzione di demolizione 11.12.2003, n. 144/03.

Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, fondato sui seguenti motivi di diritto:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti: la struttura realizzata non rientrerebbe tra quelle per le quali si richiede il permesso di costruire, avendo carattere pertinenziale rispetto al capannone già oggetto di concessione edilizia in sanatoria, costituendone un impianto unico, al servizio di attività agricole in un terreno avente destinazione agricola e, d’altra parte, la circostanza che i due manufatti siano uniti comporterebbe che la separazione danneggerebbe sicuramente il preesistente capannone;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del Piano paesistico territoriale regionale del Lazio, pubblicato sulla G.U. 30.10.1999, n. 30, nonché delle disposizioni del P.R.G. del Comune di Sperlonga e, segnatamente, di quelle regolanti l’edificazione nelle aree agricole – eccesso di potere per erroneità dei presupposti e di istruttoria – violazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241: le prescrizioni sia del P.R.G. sia del piano territoriale paesistico prevederebbero la realizzazione di interventi edilizi nell’area interessata dal manufatto contestato ed, in particolare, l’art. 73 del menzionato piano paesistico, alla lett. d), consentirebbe la realizzazione di costruzioni ad uso agricolo, purché di altezza massima assoluta non superiore a 7,50 m, ed il P.R.G. renderebbe possibile in zona agricola l’esecuzione di manufatti per lo sviluppo delle attività ivi ammesse.

Il Comune di Sperlonga, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Successivamente, in data 10.12.2004, per l’opera sanzionata col provvedimento gravato il ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio.

Lo stesso ha depositato in giudizio copia di detta istanza, unitamente a quella della richiesta di compatibilità paesaggistica e dei bollettini attestanti l’avvenuto versamento della prima rata degli oneri concessori e dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale.

Nella memoria conclusiva il ricorrente ha evidenziato l’avvenuta presentazione di tale domanda, sostenendo che, per l’effetto, il ricorso sarebbe improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Nella pubblica udienza del 5.5.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il presente ricorso s’impugna l’ordinanza recante ingiunzione di demolizione di un porticato, realizzato in assenza di permesso di costruire, annesso ad un preesistente capannone agricolo, oggetto di concessione edilizia in sanatoria, insistente su terreno di proprietà del ricorrente.

2 – In proposito occorre rimarcare che successivamente sia all’adozione del provvedimento censurato sia alla proposizione del gravame in esame, come il ricorrente ha evidenziato nella memoria conclusionale e, d’altra parte, si evince dalla documentazione depositata dallo stesso, in ordine alla medesima opera questi ha tempestivamente presentato domanda di condono edilizio, corredandola dell’attestazione dell’avvenuto versamento della prima rata dell’oblazione, compresa l’eccedenza del 10%, e degli oneri concessori.

2.1 – Ciò evidenziato, deve rammentarsi che l’art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47, perciò anche dell’art. 40, contenuto appunto nel Capo IV.

2.2 – Stante detto quadro normativo, il presente gravame deve ritenersi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, per effetto proprio dell’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio successivamente alla sua proposizione, in quanto o l’Amministrazione, previa verifica dell’avvenuto versamento delle successive rate riferite agli oneri concessori ed all’oblazione, accoglie la predetta domanda e rilascia il permesso di costruire in sanatoria, oppure, qualora la respinga, in base al menzionato art. 40, comma 1, della L. n. 47/1985, è tenuta al completo riesame della fattispecie.

In ragione della previsione contenuta nella richiamata disposizione normativa, dopo la proposizione del ricorso in esame il provvedimento impugnato non poteva più esplicare alcuna efficacia lesiva, per cui il ricorso stesso nelle more è divenuto privo della necessaria condizione dell’azione integrata dall’interesse a ricorrere.

2.3 – In conclusione il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

3 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari di difesa, ravvisandosi i presupposti per la loro integrale compensazione delle parti, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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