Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19686 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di una verifica condotta nei confronti della Anthesis s.r.l. per più anni d’imposta, tra cui l’anno 1994, sulla base di un p.v. della G.d.F. del 4/12/2000, veniva imputato alla società un maggior reddito imponibile alla cui determinazione avevano concorso costi non riconosciuti perchè riferiti ad operazioni ritenute inesistenti. Con l’avviso n. (OMISSIS) a carico dei coniugi B. – V., in conseguenza della partecipazione societaria – al 25% ciascuno – veniva quindi accertato un maggior reddito imponibile ad Ilor ed Irpef per l’anno 1994. L’impugnazione di tale atto veniva accolta dalla CTP di Varese, con sentenza n. 228/2/2003.

La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello dell’Ufficio escludendo la sussistenza di prove dell’avvenuta contabilizzazione di operazioni inesistenti e dell’attribuzione ai soci di fondi extra bilancio, sul rilievo che le fatture risultavano regolarmente pagate con assegni puntualmente incassati, e i versamenti effettuati dal Gruppo Carisma a favore dei ricorrenti risultavano giustificati dalla avvenuta cessione delle loro quote di partecipazione della Anthesis. Osservava altresì la CTR che nello stesso senso si erano pronunciati sia il giudice penale che aveva revocato il sequestro probatorio – sia la CTR di Venezia che aveva accolto "i numerosi ricorsi della Anthesis contro gli avvisi di accertamento a suo carico fondati sul medesimo verbale della G.d.F:".

Il ricorso del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate è fondato su due motivi. Resistono con controricorso i coniugi B. e V. che hanno proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate; si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Con primo motivo (con cui deduce "insufficiente e rispettivamente omessa motivazione su fatti controversi e decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5") l’Agenzia delle Entrate assume che il riferimento a gravi sospetti che non possono assurgere alla dignità di prova, nonchè a pagamenti del Gruppo a favore dei ricorrenti ed al provvedimento del giudice penale ritenuto incompatibile con l’accoglimento delle ragioni dell’Ufficio, non consentirebbero la comprensione del ragionamento seguito dai giudici regionali nel rigettare l’appello.

La censura è infondata. Sussiste il vizio di omessa o insufficiente motivazione allorchè nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia ravvisabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Ciò non ricorre nel caso in esame laddove la CTR ha ritenuto che gli elementi forniti dall’Ufficio non costituissero prova "dell’avvenuta restituzione del corrispettivo", rilevando altresì come "i versamenti effettuati dal Gruppo Carisma a favore dei ricorrenti risultavano giustificati dalla avvenuta cessione delle loro quote di partecipazione della Anthesis", adducendo infine, a conforto delle proprie argomentazioni, la esistenza di una pronuncia del giudice penale favorevole al legale rappresentante della società Anthesis, imputato del reato di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, nonchè il pronunciato della CTR del Veneto "che ha accolto i numerosi ricorsi della Anthesis contro gli avvisi di accertamento a suo carico, fondati sul medesimo verbale della Guardia di Finanza".

Con secondo motivo (con cui deduce "nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4") l’Agenzia delle Entrate assume la nullità della decisione che conterrebbe un mero rinvio alla motivazione di una non ben identificata pronuncia della CTR del Veneto favorevole alla società.

La censura è infondata in quanto, come già sopra evidenziato, la CTR ha motivato il rigetto dell’appello sul rilievo che i sospetti pur gravi di contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti "non possono assurgere alla dignità di prova"..,; che "i versamenti effettuati dal predetto Gruppo Carisma a favore dei ricorrenti appaiono giustificati dalla avvenuta cessione delle loro quote di partecipazione nella Anthesis"; e che "nello stesso senso…risultano essersi pronunciati sia il giudice penale… sia la CTR di Venezia;

di talchè risultano evidenziati gli elementi da cui la CTR ha desunto il proprio convincimento nonchè il percorso argomentativo seguito. Al rigetto del ricorso principale consegue la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale (vertente sull’assunta illegittima acquisizione dei documenti su cui si basa l’accertamento, sull’assunta illegittima emissione dell’avviso di accertamento prima del decorso del termine di gg. 60 di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, nonchè sulla inammissibilità dell’appello per mancato rispetto dei termini) per sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione (v. Cass. Sentenza n. 11173 del 15/05/2006; Sentenza n. 2939 del 01/03/2001).

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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