T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4580 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Grottaferrata in data 20 marzo 2006 e depositato il successivo 12 aprile, il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata, deducendo le seguenti censure:

– eccesso di potere per errore dei presupposti, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come modificati dall’art. 27 del T.U.E. di cui al d.P.R. 380/2001;

– difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Il ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione dell’amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta con prescrizioni alla Camera di Consiglio del 12 maggio 2006.

Nelle more del giudizio di merito, risultano pervenute due note dell’Amministrazione comunale di Grottaferrata una prima in data 29 gennaio 2008 con la quale si comunica che all’interessato è stato inviato il preavviso di provvedimento negativo relativo all’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003 e di avere comunicato alla Regione la consistenza dell’abuso eseguito; ed una seconda nota in data 10 luglio 2009 prot. 27633 con la quale il Comune ha ulteriormente reso noto di avere provveduto a sospendere l’esecuzione dell’ordinanza gravata, all’esito della cautelare e di avere inviato ulteriore documentazione relativa alla consistenza e alla tipologia del manufatto abusivo realizzato in sopraelevazione alla Regione.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessato grava l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Comune di Grottaferrata gli ha ingiunto la demolizione di una "sopraelevazione di un manufatto in blocchetti di tufo con copertura a tetto a due falde di mq. 55,20 con altezza ai lati m. 2,70 ed al colmo m. 3,20 per un volume di mc. 162,84 completamente allo stato di grezzo" e realizzato su costruzione abusiva e situata in area soggetta a vincolo paesistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Avverso tale provvedimento l’interessato lamenta che, nella fattispecie in esame, non ricorrerebbero i presupposti di applicabilità dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto occorre che le opere eseguite senza titolo siano in corso di esecuzione e che ricadano su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, mentre, nel caso in esame, le opere sono ultimate ed il vincolo, che pure impegna l’area sulla quale esse sono state realizzate, non è di inedificabilità assoluta. Infatti l’art. 32, comma 43 della legge n. 326 del 2003 nel modificare l’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ha espressamente previsto la sanabilità delle opere in aree sottoposte a vincolo, previa acquisizione del parere dell’Autorità preposta al vincolo. Di conseguenza dal raffronto normativo si rileverebbe con chiarezza che il comma 27 lettera d) dell’art. 32 della legge n. 326/2003, citato dall’Amministrazione nell’ordinanza di demolizione, nell’escludere la sanatoria delle opere realizzate su immobili vincolati, contrasta con gli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, come modificati dalla stessa legge n. 326 del 2003. Conclude il motivo, sostenendo che la sussistenza del vincolo non impone il divieto di edificazione, bensì l’obbligo di sottostare alle prescrizioni e limitazioni che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso ritenga di dovere imporre per ragioni di tutela paesaggistica.

Il ricorrente sostiene pure che l’ordinanza gravata è affetta da difetto assoluto di motivazione, in quanto si basa sul presupposto che la zona dove è stata edificata l’opera presenti un vincolo paesistico – ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 senza verificare se si tratti di un vincolo di assoluta inedificabilità. Non reca inoltre alcun riferimento all’eventuale difformità dell’intervento edificatorio alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Non è neppure motivata in ordine all’interesse pubblico ed a quello del cittadino ed al danno che possa arrecare.

3. In via preliminare va chiarito in fatto che l’interessato ha presentato domanda di condono dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 in data 7 luglio 2004 acquisita al protocollo comunale col n. 28414, dichiarando di avere ultimato entro il 30 marzo 2003 la costruzione principale come consistente in "un edificio da destinarsi ad uso civile abitazione sito nel Comune di Grottaferrata alla Via Anagnina n. 312. Il manufatto insite su un’area distinta al catasto terreni al foglio n. 17 particella n. 126 e risulta ultimato nella sola struttura portante costituita dal solaio di base in cemento armato, muratura portante in blocchi di tufo e solaio di copertura in cemento armato".

Prima ancora di ottenere il condono per la ridetta costruzione il ricorrente ha realizzato la sopraelevazione in questione, meglio sopra descritta nella ordinanza al momento gravata.

4. Ciò premesso, le tesi non possono essere condivise.

4.1 La prima censura proposta, per come è prospettata da parte ricorrente tende a far rientrare nell’istanza di condono ai sensi della legge n. 326 del 2003 anche la sopraelevazione, dove questa non risulta minimamente menzionata nella domanda presentata dall’interessato.

Infatti l’argomentazione consiste nel sostenere che, laddove l’Amministrazione comunale, nel provvedimento esaminato, cita l’art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo che disciplina i poteri sanzionatori dell’Ente in ordine agli abusi edilizi, in realtà non avrebbe tenuto conto che l’art. 32, comma 43 della legge n. 326 del 2003 nel modificare l’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ha espressamente previsto la sanabilità delle opere in aree sottoposte a vincolo previa acquisizione del parere dell’Autorità preposta al vincolo. Ed inoltre l’art. 27 del Testo Unico dell’Edilizia, prevede che le opere eseguite senza titolo siano in corso di esecuzione e che ricadano su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, mentre, nel caso in esame, le opere sono ultimate ed il vincolo che pure impegna l’area sulla quale esse sono state realizzate non è di inedificabilità assoluta.

Tutto il ragionamento potrebbe, ipoteticamente, pure essere seguito, almeno per la parte relativa all’influenza sull’ordinanza di demolizione della domanda di condono che comporta, come noto, la sospensione dei poteri sanzionatori dell’Ente ai sensi dell’art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 richiamato dall’art. 32 della legge n. 326 del 2003, salvo il particolare che, come sopra chiarito, l’abuso che il Comune ha inteso perseguire non è quello relativo alla costruzione del piano terreno, per la quale vi è la ridetta istanza di condono, che peraltro sembrerebbe in corso di reiezione, come risulta dalla nota comunale del 28 gennaio 2008 sopra citata, ma riguarda la sopraelevazione che in detta domanda non rientra.

Ciò stante è pure da rilevare che proprio l’interpretazione della norma di cui parte ricorrente ritiene la violazione e cioè l’art. 32, comma 43 del d.l. n. 269 del 2003 non è condivisibile, dal momento che sembra ipotizzare la possibilità della sanabilità dell’opera a prescindere dalla richiesta di nulla osta, mentre la norma chiaramente prescrive che "il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenziorifiuto.", laddove non risulta che il ricorrente si sia neppure attivato per la richiesta del menzionato parere per come prescritto dalla disposizione in parola.

4.2. Ma non può essere condivisa neppure la seconda censura proposta, come incentrata sostanzialmente sul difetto di motivazione dell’ordinanza gravata.

Al riguardo è da rilevare che i provvedimenti espressione di attività vincolata, tra i quali va annoverata pacificamente l’ordinanza di demolizione, tranne rarissime eccezioni, quali la loro incidenza su costruzioni risalenti a prima della entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non richiedono una particolare motivazione atteso che l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa, siccome tangibilmente dimostrato dalla realizzazione di manufatti in violazione delle disposizioni che regolano l’attività edilizia sul territorio, al di fuori, dunque, dalla espressa disciplina da esse recata e dalla conformazione dello stesso ad opera delle disposizioni urbanistiche generali per esso vigenti.

Costante è la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi al riguardo e della stessa sezione: cfr. sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 112 e la giurisprudenza ivi citata.

Comunque è pure da rilevare che quand’anche si dovesse ritenere la sussistenza del difetto di motivazione, esso non può più portare all’annullamento in giudizio del provvedimento vincolato, come è quello in esame, alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come inserito dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, laddove il ricorrente non dimostri che il suo contenuto avrebbe potuto essere diverso e per le superiori considerazioni tale prova non appare, nel caso, raggiunta, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 123 e la giurisprudenza ivi citata tra cui in termini TAR Puglia, Bari, sezione III, 10 giugno 2010, n. 2406).

5. Per le superiori considerazioni il provvedimento va esente da censure ed il ricorso va dunque respinto.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale, pur correttamente evocata in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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