Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 25-05-2011, n. 20906

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Una discussione per motivi di viabilità e precedenza degenerava perchè, come ricostruito dai giudici di merito, T.F., che era seduto nella sua auto, colpì S.G., che si era avvicinato alla sua auto per chiedere chiarimenti, visto che veniva seguito dal T., alla mano sx con un coltello cagionandogli lesioni.

Per tale fatto il T. veniva condannato dal tribunale di Trieste, sentenza che era confermata, quanto alla affermazione di responsabilità, dalla Corte di Appello della stessa Città.

Con il ricorso per cassazione T.F., dopo avere ricostruito la vicenda processuale, deduceva la violazione di legge per avere la Corte di merito tra due versioni dei fatti privilegiato quella della parte lesa rispetto a quella dell’imputato.

Il punto di divergenza tra le due versioni consiste nel fatto che secondo la parte lesa l’imputato la colpì con un coltello, mentre, a dire del ricorrente, S.G. si procurò le lesioni perchè esso T. chiuse frettolosamente la portiera dell’auto per allontanarsi al più presto dalla minacciosa parte lesa.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal T. sono infondati ed anzi ai limiti della ammissibilità sia perchè appaiono generici, sia perchè sembrano risolversi in non consentite censure di merito della decisione impugnata. Prescindendo dalla genericità, il motivo di ricorso è infondato non solo perchè la parte offesa è un testimone a tutti gli effetti, che si assume anche responsabilità penali per le sue dichiarazioni, ma anche e principalmente perchè il teste è stato ritenuto attendibile per la precisione del suo racconto, che era risultato compatibile con le risultanze del certificato del pronto soccorso, che aveva, infatti, rilevato una lacerazione della pelle, tipico prodotto di una arma da taglio, per lo strappo rinvenuto sul giubbotto del tutto coerente con la versione dei fatti resa dal S., per la assenza di animosità nei confronti del T. e perchè il suo racconto non risultava smentito da nessun elemento processuale, salvo le comprensibili proteste di innocenza dell’imputato, che, comunque, aveva ammesso il diverbio con la parte lesa, negando soltanto di avere usato un coltello.

Inoltre la Corte di merito ha chiarito che il tipo di lesione riscontrata e lo strappo sul giubbotto apparivano incompatibili con una improvvisa chiusura della portiera dell’auto dell’imputato.

A ben considerare si tratta di valutazioni di merito, che, per essere sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità, non sono censurabili in sede di legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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