T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4577 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 23 giugno 2006 e depositato il 10 luglio 2006 V.E., P.L. e P.C. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 472 del 27 aprile 2005 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 24 luglio 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4375/2006 del 26 luglio 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

V.E., P.L. e P.C. impugnano la determinazione dirigenziale n. 472 del 27 aprile 2005 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, previo sbancamento, di un manufatto composto da un piano seminterrato di 70 mq. e un piano terra delle stesse dimensioni in materiale laterizio e parziale copertura con travi in legno.

Con due censure tra loro connesse i ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione del difetto di legittimazione passiva del V., mero possessore dell’immobile ed autore delle opere, dell’esistenza di un’istanza di condono sui medesimi beni oggetto di demolizione e della mancanza del piano sotterraneo indicato nell’ordinanza.

I motivi sono infondati.

La dedotta carenza del diritto di proprietà in capo al V. risulta smentita dalla relazione tecnica del 31 agosto 2005, redatta dal consulente di parte dei ricorrenti, ove testualmente si afferma che l’immobile è "proprietà eredi P. oggi di V.E.".

In ogni caso la carenza del diritto dominicale del V. (che ammette di avere, comunque, realizzato le opere) non incide sulla legittimità del provvedimento di demolizione d’ufficio emesso ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01 dal momento che lo stesso non necessita di alcuna collaborazione del proprietario né nella fattispecie prevede l’addebito, in danno, delle relative spese che, comunque, sarebbe a carico del responsabile (ovvero del V.).

Eventuali diritti partecipativi dei soggetti che deducono di essere gli effettivi proprietari (P. L.e P.C.) sono, in ogni caso, da ritenersi nella fattispecie garantiti dall’effettiva proposizione del ricorso da parte di questi ultimi.

Con riferimento, poi, alle ulteriori censure va rilevato che la domanda di condono menzionata nell’atto introduttivo riguarda un immobile non coincidente con quello oggetto del provvedimento impugnato il che impedisce di ritenere esistente nella fattispecie l’effetto preclusivo all’adozione dell’ordinanza di demolizione previsto dall’art. 38 l. n. 47/85.

L’istanza di sanatoria, infatti, concerne un manufatto di 70 mq. ad uso residenziale laddove quello indicato nel provvedimento di demolizione è a due piani per complessivi 140 mq. e, soprattutto, in corso di realizzazione alla data di accertamento, il 27 marzo 2005 e, quindi, ben oltre il termine (31 marzo 2003) previsto dall’art. 32 d. l. n. 269/03 per la concessione del condono.

Significativa rilevanza, in tal senso, assume la documentazione fotografica prodotta dall’ente intimato da cui si evince che al momento dell’accertamento (marzo 2005) mancavano parte del tetto, la tamponatura di alcuni ambienti e le rifiniture del manufatto che appariva allo stato grezzo.

Per quanto attiene alla dedotta irrilevanza del piano seminterrato (che sarebbe, nella prospettazione dei ricorrenti, inutilizzabile e, addirittura, murato), la stessa risulta smentita dalle congrue dimensioni in termini di estensione ed altezza dello stesso così come desumibili dalla documentazione fotografica citata che esclude, altresì, la prospettata inaccessibilità al locale.

Presumibilmente nella fattispecie è stato demolito un precedente manufatto ed è stata iniziata la costruzione di un immobile diverso da quello esistente per sagoma, dimensioni e volumi il che induce il Tribunale ad escludere l’ipotesi della "ristrutturazione edilizia", prospettata nelle censure, in ragione della carenza dei requisiti d’identità di volumetria e sagoma a tal fine richiesti dall’art. 3 d.p.r. n. 380/01.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *