Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 25-05-2011, n. 20952 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.L., indagato per il reato di illecita detenzione per fini commerciali di grammi 405 di cocaina, ha proposto per mezzo dei difensori ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 10.1.2011 del Tribunale del riesame di Bologna, che ha confermato il provvedimento con cui il 21.12.2010 il g.i.p. del Tribunale di Piacenza, dopo averne convalidato l’avvenuto arresto in flagranza di reato, ha applicato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere per il predetto reato.

Con missiva pervenuta in cancelleria il 13.4.2011 il ricorrente e i suoi due difensori hanno trasmesso dichiarazione a loro congiunte firme del 7.4.2011, con la quale comunicano di rinunciare al proposto ricorso per cassazione.

Tale volontà abdicativa del mezzo di impugnazione espressa dal ricorrente e dai difensori determina, a norma dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di Euro 300,00 (trecento) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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