T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4576 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 aprile 2010 e depositato il 4 maggio 2010 C.V. ha impugnato la nota prot. GDAP – 04656132009 del 15/12/09 con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presentata dal predetto.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 10 maggio 2010, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

C.V., assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ferrara, impugna la nota prot. GDAP – 04656132009 del 15/12/09 con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta, presentata dal predetto, di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presso la Casa Circondariale di Turi (Ba) o, in alternativa, di Bari per assistere la suocera disabile.

Con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 Cost., delle leggi n. 104/92, n. 53/00 e n. 241/90, della Circolare del 16/05/08 nonché eccesso di potere sotto vari profili deducendo, in particolare, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione del trasferimento richiesto.

Il motivo è infondato.

Dall’esame dell’atto impugnato emerge che l’amministrazione ha negato il beneficio previsto dall’art. 33 comma 5° l. n. 104/92 per carenza dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza a tal fine richiesti dalla norma citata.

Il provvedimento impugnato risulta nel merito corretto ed immune dai vizi dedotti dal ricorrente.

L’art. 33 comma 5° l. n. 104/92, nel testo vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato e costituente, pertanto, il parametro normativo di riferimento alla luce del quale valutare la legittimità dello stesso, stabiliva che "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Così come precisato dalla giurisprudenza, il tenore letterale e la stessa "ratio" della disposizione in esame ne impongono un’interpretazione finalizzata a riconoscere il beneficio del trasferimento, ivi previsto, solo a chi già assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile e non a chi inoltra la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza; in altri termini, la norma tutela situazioni di continuità assistenziale in atto al momento della domanda e non future rispetto ad essa (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 234/07; Cons. Stato sez. IV n. 565/05; Cass. n. 23526/06; TAR Lazio – Roma n. 3798/07; TAR Lazio – Roma n. 2175/07; TAR Campania – Napoli n. 1034/07).

L’inapplicabilità della norma alle situazioni di assistenza da instaurare è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale la quale con la sentenza n. 325/96 ha precisato che l’art. 33 comma 5° l. n. 104/92 si inserisce in un sistema che prevede anche altre forme di assistenza ai disabili, al di fuori dell’ambito familiare, sicché con la disposizione in esame il legislatore ha ragionevolmente previsto, quale misura aggiuntiva, la salvaguardia dell’assistenza in atto nell’ambito familiare, senza riconoscere anche, nell’esercizio della sua discrezionalità, la possibilità di trasferimenti del lavoratore dipendente finalizzati a instaurare un rapporto di assistenza al disabile.

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa va, innanzi tutto, rilevato che lo stato di disabilità è stato accertato in data 16 marzo 2006 e, quindi, in epoca successiva alla data di assegnazione (1998) del ricorrente presso la sede attuale di servizio, ovvero Parma.

Nel merito, risulta corretta la valutazione del Ministero che ha ritenuto non provato il requisito in esame in quanto la distanza esistente tra la sede di assegnazione del ricorrente (Parma) ed il domicilio del disabile (Monopoli), situati in diverse Regioni ed a distanza di centinaia di chilometri, è tale da precludere, in fatto, un significativo rapporto di continuità assistenziale quale è quello richiesto dall’art. 33 l. n. 104/92 per l’attribuzione del beneficio ivi previsto.

Nessuna significativa rilevanza, ai fini della prova dell’esistenza attuale di questo rapporto, assume la documentazione allegata all’atto introduttivo che non comprova l’assistenza da parte del ricorrente né la continuità della stessa (le attestazioni sui periodi di congedo prodotte comprovano solo il luogo dichiarato ai fini della fruizione del congedo).

L’accertata inesistenza del requisito della continuità dell’assistenza osta, di per sé, alla concessione del trasferimento ex art. 33 l. n. 104/92 (nel testo vigente al momento della domanda) rendendo superfluo, ai fini della valutazione circa la fondatezza del ricorso, l’esame del profilo della continuità dell’assistenza, pure dedotto nell’atto introduttivo.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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