Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19680 Accertamento

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rti la possibilità della inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR indicata in epigrafe, con la quale i giudici di appello, confermando la decisione di primo grado, hanno ritenuto legittimo l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno di imposta 1996, notificato al sig. G. A. sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi n. 181 e 183.

L’Agenzia ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione delle citate disposizioni, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, chiede la cassazione della sentenza impugnata interrogando questa Corte:

a) sulla legittimità della applicazione dei parametri reddituali, ma senza chiarire quali debbano essere i presupposti di fatto e se tali presupposti sussistano nella specie;

b) se sia legittima la introduzione dell’accertamento presuntivo, ma non viene poi chiarito come la risposta positiva o negativa al quesito possa incidere nella fattispecie;

c) se il contribuente possa avvalersi di presunzioni di segno contrario ai fini della propria difesa, ma anche questo interrogativo è totalmente sganciato dalla fattispecie;

d) se l’applicazione dei parametri reddituali comporti una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma anche questo interrogativo viene prospettato senza alcun riferimento alla concreta vicenda processuale, sicchè non è dato comprendere come la risposta, positiva o negativa, possa incidere, a favore o meno della parte ricorrente, nella decisione della causa.

Il ricorso propone anche un secondo motivo, con il quale vengono denunciati vizi di motivazione, inammissibili per carenza del quesito sintesi di cui all’art. 366 bis, c.p.c., vigente ratione temporis.

Conseguentemente, il ricorso è inammissibile. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non v’è luogo a liquidazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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