T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 24-05-2011, n. 4624 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sig.ra A.M.P. ha presentato la domanda per il concorso interno per titoli, con prova scritta e colloquio, per il conferimento di tredici posti di disegnatore e grafico coordinatore (VII qualifica funzionale), indetto dal Comune di Roma con bando del 12.1.1998, prot. n. 112409, dichiarando e documentando di essere in possesso del Diploma di Maestro d’Arte e di aver partecipato al corso abilitante ordinario indetto nell’anno 1974, ai sensi dell’art.1 della legge n. 1074 del 1971 e dell’art.2 della L.n. 358 del 1974, conseguendo l’abilitazione all’insegnamento di Educazione Artistica.

Con Determinazione dirigenziale n. 1756, in data 15 settembre 1998 il Comune ha disposto l’esclusione di n. 6 candidati, tra cui la ricorrente perché non in possesso del titolo di studio quinquennale, come previsto dal bando. Infatti, l’art. 3 del bando prescrive che nella domanda ciascun aspirante dovrà dichiarare, tra l’altro, il possesso del diploma di Maturità scientifica o Artistica o Geometra o Perito industriale o Maestro d’Arte (quinquennale) specificandone il tipo, l’Istituto e l’anno scolastico del conseguimento con voto.

Il Comune, in seguito, con D.D. n. 2367 in data 15 dicembre 1998 ha ammesso con riserva al concorso i candidati precedentemente esclusi, tra cui la ricorrente, al fine di procedere ad ulteriori verifiche circa il titolo da essi posseduto. Tale ammissione con riserva è stata confermata con la D.D. n. 1497 in data 2 maggio 2000 e con la successiva D.D. n. 3279, in data 25 settembre 2001, il Comune ha approvato i lavori della Commissione esaminatrice nonchè la graduatoria definitiva dei 53 candidati idonei, nella quale è stata collocata con riserva la ricorrente al posto 39.

Con lettera raccomandata a.r. in data 8 ottobre 2002, prot. GB 96966 il Comune ha comunicato alla ricorrente che con la D.D. n. 2871 in data 24.9.2002 è stato disposto che la nomina della ricorrente nella figura professionale di cui al concorso, già ammessa con riserva, resta sospesa subordinatamente allo scioglimento in senso positivo della riserva medesima. In mancanza di riscontro la ricorrente con lettera in data 30 giugno 2003 ha sollecitato l’Amministrazione al fine di conoscere l’esito del procedimento concorsuale in questione. Il Comune ha riscontrato la lettera in data 23 luglio 2003, prot. GB/56419, comunicando che "sono in corso approfondimenti presso l’Avvocatura comunale, volti alla verifica della validità del titolo di studio posseduto, quale requisito di partecipazione al concorso. A ciò è seguita una lettera diffida della ricorrente in data 30 luglio 2003 rivolta al Comune con invito a sciogliere la riserva per la nomina della predetta figura professionale, con condanna al risarcimento dei danni in conseguenza dell’inadempimento.

Lamenta la ricorrente che tutti i candidati idonei e inseriti nella graduatoria definitiva del concorso, come indicata nella D.D. n. 3279 del 2001, hanno ricevuto la nomina fatta eccezione di coloro la cui nomina era stata sospesa con riserva, come il caso della ricorrente medesima.

Con il presente ricorso la sig.ra P. ha impugnato tutti i provvedimenti indicati in epigrafe relativi al procedimento concorsuale, deducendo due articolati motivi: 1)Violazione della legge 11 dicembre 1969, n. 910 sulla riforma scolastica e del D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: con circ. Min Pubbl.Istr. – Ispett. Per Istruzione Artistica in data 4 settembre 1980, prot. n. 8545 ha comunicato che il diploma di Maestro d’Arte deve essere considerato a tutti gli effetti titolo d’istruzione di II grado. Pertanto, esso è titolo valido per l’ammissione alle carriere di concetto nei concorsi pubblici, a meno che i relativi bandi di concorso non prevedano specifici titoli di secondo grado. Da ciò conclude la ricorrente che il bando sarebbe illegittimo nella parte in cui prescrive il possesso del diploma "quinquennale", non previsto per il diploma di Maestro d’Arte (mentre il diploma di maturità d’arte applicata si consegue a seguito di un corso biennale, dopo aver prima ottenuto il diploma di maestro d’arte), in disparte la circostanza del possesso da parte della ricorrente medesima dell’abilitazione all’insegnamento di Educazione artistica conseguito nel 1974.

2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà degli atti impugnati. Ingiustizia manifesta degli atti stessi i provvedimenti impugnati penalizzerebbero la ricorrente con disposizioni differenti da quelle emergenti dalla legge..

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando articolata documentazione.

Con ordinanza n. 1710/2004, pronunciata nella Camera di consiglio del 18 marzo 2004, è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’odierna udienza le parti hanno presentato memorie conclusionali con argomentate considerazioni volte a confermare le rispettive posizioni difensive.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di infondatezza, in disparte l’esame dei profili di rito, e va respinto, per le ragioni di seguito riportate.

2.1.Le contestazioni avanzate da parte ricorrente, nella sostanza, vertono sui riscontrati vizi, come riportati nell’esposizione del fatto, del provvedimento di esclusione dalla partecipazione al concorso in quanto, il diploma di Maestro d’Arte dovrebbe considerarsi titolo di istruzione di II grado, con conseguente illegittimità e irrilevanza dell’espressione "quinquennale" contenuta nel bando (posto che non sarebbe esistito nel sistema scolastico un diploma di Maestro d’Arte quinquennale). Aggiunge poi con la memoria conclusionale che successivamente i disegnatori grafici, come lo era la ricorrente all’epoca degli atti impugnati, sono stati riqualificati con Del. n.523 del 5 agosto 2004 – che ha approvato un nuovo sistema professionale del personale non dirigente – come Istruttori Tecnici dei Sistemi Grafici ed Informatori Territoriali, ciò anche nei confronti della ricorrente.

La difesa comunale contesta le censure avanzate dalla sig.ra P. precisando che il diploma di Maestro d’Arte non sarebbe equiparabile al diploma di istruzione secondaria e che nel bando di concorso la durata quinquennale sarebbe espressamente indicata in relazione al solo diploma di Maestro d’Arte, indipendentemente dal conseguimento dello stesso prima o dopo la riforma scolastica del 1969.

2.3. Il Collegio rileva che l’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso.

Il bando di concorso, sia pure subordinatamente impugnato, prescrive quale requisito generale di ammissione al concorso, per i dipendenti di ruolo del Comune con anzianità di tre anni nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso profilo professionale, il possesso di diploma di Maturità Scientifica o Artistica o Geometra o Perito Industriale o Maestro d’Arte (quinquennale).

Ne discende che l’Amministrazione ha ritenuto quale requisito di accesso il possesso di diploma di varia tipologia, comunque di durata quinquennale.

Tale richiesta di requisito generale di ammissione non risulta in violazione della norma in materia, come censurato dalla parte ricorrente, atteso che l’art.191 del D.Lgs. 16 aprile 2004, n. 297 -Testo unico in materia di istruzione – stabilisce che la durata prevista per gli Istituti d’Arte è di tre anni, al termine del triennio e all’esito favorevole dell’esame di licenza, è previsto il conseguimento del "Diploma di Maestro d’Arte"; tuttavia la durata può essere di cinque anni (tre anni più il biennio integrativo), al termine dei quali è previsto il conseguimento del "Diploma di maturità d’arte applicata", che è titolo conseguito all’esito favorevole di esami di maturità.

In tal senso, la giurisprudenza in materia ha qualificato detto Diploma di Maestro d" Arte, derivante da corso triennale di studi, quale titolo minore rispetto al titolo di maturità artistica, che non costituisce titolo equipollente ad una licenza media superiore (nella specie richiesta dall’accordo sul personale degli enti locali per l’ammissione ad un concorso riservato per l’accesso alla VII qualifica funzionale, ammesso per chi sia fornito di titolo immediatamente inferiore alla laurea – ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 – a nulla rilevando quanto stabilito dalla circolare richiamata dalla ricorrente, tra l’altro emanata dal Min. della Pubb.Istruzione nel 1980, precedentemente all’introduzione della richiamata norma) in quanto pur essendo un titolo di istruzione secondaria di secondo grado non consente l’ingresso a istituti o facoltà universitaria – ancorché titolo sufficiente per l’ammissione all’insegnamento negli Istituti d’Arte – nè ammette alle ex carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni (cfr. Cons.Stato, sez. VI, 18 novembre 1985, n. 600; idem, sez. VI, 20 gennaio 1998, n. 100; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 dicembre 1988, n. 1620; idem,1° agosto 1989, n. 1104; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 novembre 2003, n. 2509; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 4 giugno 2004, n. 949; Tar Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1264).

Orbene, nella specie, il concorso interno in questione è stato indetto per il conferimento di posti da inquadrare nella VII qualifica funzionale, per la quale a norma del richiamato art. 43 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 è ammesso l’accesso a coloro che siano forniti di titolo immediatamente inferiore alla laurea e, in tal senso, il bando non avrebbe potuto prevedere ipotesi di diplomi di durata inferiore a quella quinquennale, che dà accesso all’università. E così il bando ha elencato i diplomi di maturità il cui possesso rende ammissibile la partecipazione al concorso ed ha individuato le varie tipologie specificando, però, la condizione della durata quinquennale, quale necessaria equipollenza tra i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, con la conseguenza che il diploma di Maestro d’Arte triennale non può essere ammesso.

Né varrebbe obiettare quanto da ultimo sostenuto dalla ricorrente riguardo la recente ammissione della stessa alla procedura di progressione verticale di cui alla deliberazione n. 523 del 2004, trattandosi di un nuovo sistema professionale del personale non dirigente, come ammesso dalla stessa ricorrente, nell’ambito di un procedimento di riqualificazione del personale e, quindi, procedura concorsuale diversa anche nei presupposti rispetto a quella in esame.

Sulla base di ciò, il ricorso è infondato e va respinto.

La peculiarità della vicenda contenziosa e le questioni trattate giustificano la compensazione delle, le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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