T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 24-05-2011, n. 4623 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Fonte Nuova ha negato il rilascio di una concessione edilizia, chiedendo altresì il risarcimento del danno in forma specifica con il rilascio del provvedimento richiesto o, in subordine, per equivalente.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Fonte Nuova, resistendo al ricorso.

3. In esito agli incombenti istruttori, la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 7 aprile 2011, e quindi trattenuta in decisione.

4. La richiesta di concessione edilizia è stata presentata in data 13 dicembre 2001 per la realizzazione di un fabbricato residenziale con annesso agricolo in Zona E2 (Zona agricola ai sensi degli artt. 37 e 39 della Varante Generale al PRG).

In data 2 settembre 2002 il Comune di Fonte Nuova ha respinto la domanda "in quanto dall’01.07.2002 (sic) sono in vigore le norme delle zone agricole di cui alla legge Regionale n. 38/99".

5. I ricorrenti assumono:

a) che la richiesta era conforme alla normativa urbanistica all’epoca vigente;

b) che l’amministrazione ha provveduto dopo nove mesi, attendendo l’entrata in vigore del disposto della menzionata legge regionale, violando i tempi (85 giorni complessivi) di cui all’art. 4 del D.L. 5.10.1993 (conv. Dalla L. n. 493/1993), senza neppure porre in essere le garanzie procedimentali;

c) che l’amministrazione, se avesse provveduto in tempo utile, avrebbe rilasciato la richiesta concessione in ossequio alla normativa transitoria di fonte regionale.

6. Il ricorso è fondato nella parte impugnatoria, alla luce della normativa transitoria.

Essa è rappresentata in prima battuta dall’art. 65bis, comma 3, della L.R. n. 38/1999 e succ. mod. ("Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, in deroga a quanto disposto nell’articolo 51, comma 2, alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV"), che però va integrato con le precisazioni apportate dalla disciplina sopravvenuta costituita, da ultimo, dall’art. 8, comma 1, della L.R. 17 marzo 2003: "Alle domande per l’edificazione nelle zone agricole pervenute ai comuni entro il termine del 30 giugno 2002, previsto dalla legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tale data" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 22 luglio 2009, n. 7365).

In buona sostanza, non può essere disconosciuta, alla stregua del diritto vigente, la pretesa della parte ricorrente a veder esaminata nel merito la propria domanda, non essendo sufficienti, in questa sede, le integrazioni postume della motivazione fornite nella relazione istruttoria in ordine alle carenze e irregolarità progettuali.

Il ricorso va quindi accolto nella parte impugnatoria, con annullamento dell’atto indicato in epigrafe.

L’Amministrazione dovrà conseguentemente riesaminare con sollecitudine la posizione delle ricorrenti e provvedere nuovamente sulla domanda, salve restando le relative valutazioni sul merito del progetto.

7. L’esame della domanda risarcitoria per equivalente, con le connesse questioni processuali e sostanziali, deve invece essere riservato all’esito dell’avvenuto riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

8. Resta parimenti riservata alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di giudizio.
P.Q.M.

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo accoglie nella parte impugnatoria, con gli effetti di cui al punto 6 della motivazione;

b) riserva alla sentenza definitiva le questioni di cui ai punti 7 e 8 della motivazione;

c) rinvia all’udienza pubblica del 3 aprile 2012 per il seguito della trattazione del merito della causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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