Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-09-2011, n. 19849 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lgimento del processo

La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), ed accogliendo l’appello incidentale del contribuente, ha riconosciuto ad B.A.L., architetto, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Motivi della decisione

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, sostenendo che il contribuente si era avvalso della definizione automatica degli imponibili, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, per gli anni dal 1998 al 2001, censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto che la presentazione della dichiarazione integrativa andava intesa come rinuncia implicita alla richiesta di condono.

Il motivo è infondato, non incorrendo la sentenza in alcuno dei due vizi denunciati.

L’intervenuto condono non risulta infatti dedotto nè nell’appello dell’amministrazione nè nelle controdeduzioni presentate in primo grado, nè ve ne è cenno nella sentenza di primo grado; nè, del resto, si rinvengono documenti relativi al condono nel fascicolo della ricorrente.

Con il secondo motivo l’amministrazione censura la sentenza di merito per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè per vizio di motivazione.

Il motivo è manifestamente infondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme ai consolidato principio affermato da questa Corte in materia – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimls, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La decisione gravata, d’altra parte, contiene un accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che non è oggetto di censura.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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