T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 24-05-2011, n. 4573 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti i quali impugnano gli atti in epigrafe indicati, rappresentano che hanno maturato il numero di giorni richiesto dalla legge n. 124/99 per partecipare alla sessione riservata indetta con Ordinanza 153/99 del Ministero della Pubblica Istruzione per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento in classi di concorso ovvero l’idoneità.

Riferiscono che a seguito della frequenza dei corsi e superamento dell’esame hanno conseguito il relativo titolo abilitante e/o di idoneità all’insegnamento.

Per quanto concerne il punteggio, evidenziano che il punteggio finale relativo al titolo abilitante è stato calcolato in base a quanto disposto dall’art. 9, punto 15 dell’O.M. 153/99 che prevede anche i punteggi parziali relative agli anni di insegnamento o servizi prestati.

Ritengono al riguardo illegittima la previsione per la quale "Per i servizi prestati nelle scuole od istituti non statali nella medesima classe di concorso o posto di ruolo il punteggio è ridotto alla metà" e deducono i seguenti motivi "Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 3 maggio 1999; Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 353 e 355 T.U. leggi scuola, D.Lgs. n. 297/94; Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta; contraddittorietà; Violazione artt. 3 e 97 Cost..

Richiamato l’art. 2 della L. 124/99 che ha previsto al comma 4°, l’indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola cui sono ammessi i docenti non abilitati indicati nello stesso articolo che nelle scuole statali… ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 e la data di entrata in vigore della stessa L. n. 124/99 evidenziano gli istanti che tale legge non ha previsto affatto che il punteggio relativo al servizio prestato in scuole non statali e legalmente riconosciute fosse ridotto della metà.

Ritengono la diversità di trattamento tra docenti che hanno prestato servizio nelle scuole statali rispetto ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole private legalmente riconosciute contraria agli artt. 352 e 355 del T.U. leggi scuola.

Sotto tale profilo l’ordinanza ministeriale impugnata si porrebbe in contrasto con le disposizioni di legge primaria che indicano i requisiti per il riconoscimento legale delle scuole non statali.

Rilevano inoltre che ai fini dell’accesso alle procedure abilitanti il requisito del servizio prestato (almeno 360 giorni – art. 2, O.M. 153/99) è considerato in maniera identica sia se prestato nella scuola statale, sia se prestato nella scuola non statale, mentre in sede di valutazione il docente di scuola non statale si vede ridotto alla metà il punteggio relativo al servizio prestato.

Tanto, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Quanto alla lesione derivata dalla disposizione della O.M. 153/99 rilevano gli istanti il danno che nei loro confronti verrebbe a derivare dalla emananda graduatoria provinciale poiché invece di essere basata sul principio della parità di trattamento nell’attribuzione del punteggio relativo al riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, come avviene per il punteggio per le prove (scritte ed orali), coloro che hanno prestato servizio nelle scuole statali conseguono una posizione di vantaggio nelle predette graduatorie con maggiori possibilità di essere assunti nella scuola a scapito degli insegnanti che hanno prestato servizio in istituti scolastici non statali.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provveditore agli Studi di Palermo costituitisi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato nonché degli insegnanti C.G., C.M.F. e V.G..

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio rileva il collegio quanto segue.

La equiparazione dai ricorrenti lumeggiata (sulla base di disposizioni normative dagli stessi citate nel ricorso) tra insegnanti che abbiano svolto servizio in scuole statali e insegnanti che lo abbiano espletato in scuole non statali non si addice, a ben vedere, al caso che ne occupa.

Non viene infatti contestata la esclusione degli insegnanti di scuole non statali dalla ammissione ai corsi riservati di abilitazione poiché la impugnativa è indirizzata a profili diversi dai predetti in quanto afferenti alla valutazione dei servizi svolti ed al punteggio da attribuirsi allo stesso servizio.

Come noto è sempre immanente la distinzione tra i requisiti richiesti per la partecipazione a determinate procedure che postula la ammissione alle stesse (a pena di ingiustificate discriminazioni) di tutte le categorie che la legge assume a livello paritario ai fini ed agli effetti dalla stessa voluti, e quelli riferibili, una volta ammessa la paritaria partecipazione, alla attribuzione dei punteggi nella fase valutativa dei titoli.

Per stare al caso che ne occupa la condizione di parità viene sancita dall’art. 2 co. 4 della L. n. 124/1999 ai fini della ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione e dalla O.M. n. 153/1999 istitutiva, in applicazione dello stesso art. 2 co. 4, della sessione riservata per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento di coloro che, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso a classe di abilitazione, abbiano svolto servizio di effettivo insegnamento per un periodo di 360 giorni non soltanto nelle scuole o istituti statali ma anche nelle scuole o istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti.

Agli effetti della ammissione ai corsi riservati appositamente finalizzata alla abilitazione di coloro che benché in possesso di idoneo titolo di studio non fossero ancora abilitati, non erano tollerabili discriminazioni basate sullo svolgimento di servizio in scuole o istituti statali ovvero non statali ma parificate o legalmente riconosciute essendo stata infatti considerata allo scopo rilevante solo la esperienza maturata nello svolgimento di servizio di "effettivo insegnamento" nei periodi indicati nelle disposizioni della Ordinanza Ministeriale in esame (cfr. O.M. 153 del 15/6/1999).

Non può invece ritenersi illegittima la ulteriore previsione della stessa O.M. (art. 9 comma 15 che specifica i punteggi da attribuirsi per gli anni di insegnamento prestati).

Tali punteggi vengono determinati prendendo a riferimento quelli svolti nelle scuole ed istituti statali nella medesima classe di concorso attribuendo il relativo punteggio per ogni anno di insegnamento o frazione di anno mentre viene poi previsto che tale punteggio è ridotto alla metà per i servizi prestati nelle scuole o istituti non statali per la medesima classe di concorso.

Siffatta previsione riduttiva di punteggio non è comparabile con quella che prevede lo svolgimento di servizio per un periodo di almeno 360 giorni indifferentemente in scuole statali o parificate ai fini della ammissione, essa sola di inderogabile valenza in quanto stabilita da una disposizione di legge di fonte primaria ( L. 3/5/1999 n. 124).

Al contrario deve ritenersi rimesso ai criteri che la stessa legge 3/5/1999 n. 124 attribuisce a determinazione ministeriale e che, per stare al caso di specie, sono stati nella O.M. 153 del 1999 adoperati anche ai fini della ripartizione dei punteggi del servizio svolto in relazione agli anni di espletamento dello stesso servizio o a frazioni di anno, e differenziati di misura a seconda della loro prestazione in scuole statali ovvero non statali.

La norma di fonte primaria ispirata al principio della parificazione a tutti gli effetti dei servizi prestati nelle scuole paritarie e quelli prestati nelle scuole statali è da rinvenirsi nell’art. 2 del D.L. 3/7/2001 n. 255 conv. in L. 20/8/2011 n. 333 che la ha prevista a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003 per l’aggiornamento della graduatoria e che si riferisce ai servizi prestati dal 1°/9/2000 nelle scuole paritarie.

Per il periodo antecedente invece non esisteva alcuna disposizione di legge di rango primario né espressa né ricavabile invia di principio che imponesse in termini identici anche la valutazione del servizio (cfr. C.d.S. Sez. I 5/2/2010 n. 4215/2007 – parere intervenuto su ricorso straordinario).

In assenza di un contrario precetto legislativo non può ritenersi illegittima la clausola limitativa del peso del servizio svolto presso un istituto privato (cfr. C.d.S. Sez. VI 25/2/2002 n. 1101) sicchè ove si rinvenga la esistenza di tale limitazione, come per stare al caso che ne occupa rinvenibile nel più volte citato art. 2 della O.M. n. 153 del 15/6/1999, la stessa limitazione sfugge a qualsiasi censura di illegittimità, anche costituzionale.

Il ricorso per le ragioni sopraesposte risulta infondato e va dunque rigettato.

Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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