T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 24-05-2011, n. 4571 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente adiva questo Tribunale Amministrativo per ottenere l’adempimento dell’obbligo della Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di conformarsi al giudicato della sentenza n. 736/99 della Sezione III di questo stesso TAR nella parte relativa al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria in favore della stessa istante.

Con Ordinanza istruttoria n. 4154/01 venivano chiesti all’Amministrazione resistente i conteggi relativi alle somme accessorie spettanti alla ricorrente sugli importi che alla stessa erano stati corrisposti, in adempimento del quale incombente istruttorio la Università effettuava i relativi depositi.

Con successiva Ordinanza istruttoria n. 376/10 avendo la ricorrente rispecificato le somme cui la stessa riteneva di aver diritto e che invece non le sarebbero state corrisposte, venivano chiesti all’Amministrazione, anche in considerazione del lungo tempo trascorso, ulteriori specificazioni, fornite dalla Università "La Sapienza" in ottemperanza alla stessa Ordinanza.

La stessa Università, nella nota di risposta trasmessa a questo Tribunale, mentre ha specificato i pagamenti già effettuati in favore della ricorrente, ha, per quanto concerne le spettanze (in relazione agli stessi) degli interessi legali e rivalutazione monetaria, significato l’adesione dell’Amministrazione a corrisponderli alla interessata unitamente allo stipendio del maggio del 2010, secondo i criteri fissati dal C.d.S. Ad. Pl. N. 3/1998.

Da ultimo la ricorrente ha reso noto che sulla controversia instaurata con il ricorso dalla stessa proposto può ritenersi cessata la materia del contendere essendo soddisfatte le pretese di natura economica che intendeva con lo stesso ricorso far valere, insistendo tuttavia per ottenere la condanna della resistente Amministrazione al pagamento in suo favore delle spese di giudizio.

Tanto premesso, poiché è emerso nel corso del giudizio che la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi del quinto comma dell’art. 34 del D.L.vo 2/7/2010 n. 104.

Quanto alla spese relative al presente giudizio le stesse vanno poste a carico dell’Amministrazione nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso in epigrafe indicato.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella complessiva misura di Euro. 1.500 (millecinquecento) comprensive degli onorari di difesa, oltre a IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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