Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 25-05-2011, n. 20901 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.K. ricorre personalmente avverso la sentenza 6-10-2009 della Corte d’Appello di Trieste, che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Udine, sez. dist. di Palmanova, lo aveva ritenuto responsabile, su appello del PG, anche del reato di cui all’art. 474 c.p. per aver detenuto per la vendita prodotti con marchi contraffatti.

1) Con il primo motivo deduce violazione di legge ed illogicità di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza del reato rilevando come l’orientamento giurisprudenziale alla base della decisione, che individua il bene protetto nella pubblica fede, a prescindere dalla tutela della libera determinazione dell’acquirente, sia in contrasto con il principio di offensività ( art. 49 c.p., comma 2), che deve essere rispettato anche in caso di fattispecie di pericolo.

2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) La decisione impugnata è in linea con un principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte, e in particolare di questa sezione, affermato anche nella sentenza citata dal ricorrente (Cass. 21787/2008), secondo il quale è "da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l’errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all’azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione".

Essendo quindi oggetto della tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e trattandosi, pertanto, di reato di pericolo, per la sua configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, mentre la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita, anche se tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, sono inidonee a configurare reato impossibile (Cass. 31451/2006).

E’ conseguentemente infondata la doglianza relativa alla violazione del principio di offensività. 2) Manifestamente infondata è, poi, l’eccezione di prescrizione, il cui termine massimo decorrerà il 24-2-2012.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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