T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 24-05-2011, n. 4570 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferisce il ricorrente dipendente dell’E.N.I.T. in servizio presso la delegazione di Londra:

a) che avendo nel 1986 superato la durata di 10 anni (limite temporale massimo per la permanenza all’estero dei dipendenti non rivestenti qualifiche dirigenziali) ed essendo stato contingentato anno per anno il rientro in Italia di tali dipendenti fra il 1986 ed il 1988, sulla base di graduatorie stilate per delegazione, nelle quali ciascun dipendente doveva essere inserito con un punteggio relativo all’effettiva permanenza all’estero, veniva collocato al 4° posto della graduatoria della delegazione di Londra, a pari merito ma non in posizione di priorità con la Sig.ra Billo Baglioni e per tale motivo con provvedimento 12 maggio 1987, n. 2699 è stato inserito nello scaglione del personale da far rientrare in Italia per il 1987 e che tale provvedimento n. 2699/1987 è stato da lui impugnato dinanzi questo TAR con apposito ricorso con cui veniva denunciata la erroneità della sua posizione di collocamento in graduatoria, poiché l’E.N.I.T. aveva computato nel servizio effettivo prestato all’estero anche il periodo (15 mesi e 10 giorni) nel quale l’interessato era stato collocato in congedo senza assegno perché chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, e che inoltre mentre con ordinanza n. 332/1988 veniva concessa la sospensiva, con decisione n. 693/1988 il ricorso veniva rigettato venendo tuttavia in sede di appello al C.d.S., emessa nuova Ordinanza di sospensione (Ord. n. 621/1988 – Sez. VI).

b) che, in conseguenza del rigetto del ricorso promosso dinanzi al TAR e fino alla concessione della misura cautelare da parte del Consiglio di Stato ha chiesto ed ottenuto con provvedimento ENIT n. 420 del 23/12/1988 di essere collocato in aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 e della Legge 11 febbraio 1980, n. 26, essendo la coniuge parimenti dipendente ENIT presso la sede di Londra ed essendo la figlia all’epoca in età scolare.

c) che il giudice d’appello ha accolto il ricorso con sentenza n. 1797/94, sulla rilevazione che "la Amministrazione, ai fini del computo del decennio di permanenza massima all’estero, ha computato anche il periodo di servizio militare dell’interessato.

d) che la sentenza del Consiglio di Stato è stata tempestivamente notificata all’Amministrazione, che non vi ha dato pronta esecuzione e che perciò ha notificato all’ENIT un nuovo atto di significazione, diffida e messa in mora.

Ritiene il ricorrente che l’annullamento, ad opera della decisione del Consiglio di Stato n. 1797/87 del provvedimento n. 2699/87, di inserimento nello scaglione per il rientro in Italia, avrebbe inciso anche sul successivo provvedimento concessivo della aspettativa (la delibera n. 420/88) che era stata richiesta solo in conseguenza all’annullato provvedimento di rientro sicchè ripristinativa "in toto" dello status rivestito anteriormente al trasferimento.

Rappresenta che la richiesta di revoca dell’aspettativa l’ENIT non ha avuto seguito nonostante atto di diffida notificata alla Amministrazione "ad adottare provvedimenti che revoca l’aspettativa concessa con delibera n. 420/88 ricostruiscano lo stato di servizio del sottoscritto nel periodo 29 gennaio 1988 – 23 novembre 1988 con tutte le conseguenze sul piano giuridico ed economico".

Riferisce ancora che non avendo l’ENIT neppur replicato alla diffida, proponeva ricorso avverso il silenzio.rigetto accolto con sentenza n. 3505/2009 di questo Tribunale che, accertato che l’ENIT aveva provveduto a calcolare il periodo di aspettativa in questione come utile solo in parte e che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento previdenziale e retributivo di tutto il periodo anche con riferimento alla indennità di servizio all’estero e che l’aspettativa senza assegni concessa al medesimo ai sensi della L. n. 26/80 (essendo il coniuge in servizio all’estero) può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originato, ha ritenuto che una volta venuta meno la legittimità del provvedimento che ha disposto il rientro in Italia del ricorrente, deve ritenersi che l’interessato non sarebbe stato trasferito e avrebbe continuato a prestare servizio a Londra nel periodo coperto dalla aspettativa. Andava effettuata di conseguenza la integrale ricostruzione della posizione giuridica ed economica del medesimo, a tutti gli effetti.

Rappresenta che l’ENIT, che con lettera prot. n. 33 dell’11/1/2010 ha manifestato l’intenzione di risolvere la controversia, non ha riconosciuto al dipendente la indennità di servizio all’estero che è una componente degli emolumenti spettantigli.

Le determinazioni al riguardo adottate ed, in particolare la determinazione dirigenziale n. 4 del 1°/2/2010 dell’ENIT si porrebbero elusive del disposto della sentenza del TAR per la quale ragione viene proposto il presente ricorso con cui si denuncia: "Elusione della sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 3503/2009 e della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1797/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21septies della Legge n. 241/1990 e dell’art. 112 della Legge n. 104/2010. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per manifesta ingiustizia e sviamento. Nullità delle determinazioni elusive adottate ed in specie della determinazione dirigenziale n. 4/2010.

Rilevato che la sentenza di cui si chiede la ottemperanza, passata in giudicato, ha delimitato il thema decidendum, chiarendo che esso investe "il riconoscimento previdenziale e retributivo di tutto il periodo, anche con riferimento all’indennità di servizio all’estero, ed ha ordinato all’ENIT di riesaminare "ora per allora" la posizione del medesimo, facendo applicazione del criterio ricavabile dalla sentenza n. 1797/94 del Consiglio di Stato ribadisce il ricorrente che la ricostruzione ora per allora deve essere integrale a tutti gli effetti di legge e concerne il riconoscimento previdenziale e retributivo dell’intero periodo di collocamento in aspettativa senza assegni compresa la indennità di servizi all’estero.

Conclude lo stesso chiedendo che, previa rilevazione della nullità in quanto elusiva di giudicato, della determinazione dirigenziale n. 4/2010 che lo ha negato, sia dichiarato il diritto del dipendente di percepire qualunque, nessuno escluso, degli emolumenti costituenti la retribuzione che percepiva all’atto della adozione del provvedimento impugnato con condanna dell’Amministrazione anche al risarcimento in via equitativa del danno subito e nomina di un commissario "ad acta" che provveda nel senso da lui richiesto.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dell’ENIT il quale si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio va esaminata la domanda dle ricorrente che pretende in sede di ricostruzione della sua posizione a tutti gli effetti retributivi e previdenziali, il computo anche della indennità di servizio all’estero, dopo che era stato annullato, perché illegittimo, il suo rientro in Patria disposto (dopo il superamento del periodo massimo di permanenza all’estero) sulla base di graduatorie per la effettuazione di un graduale rientro a scaglioni.

Secondo l’ENIT la ricostruzione dello stato di servizio dello stesso agli effetti giuridici ed economici dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di rientro in patria non può involgere anche la corresponsione di emolumento che, per le finalità per le quali sono attribuiti, presuppongono la reale presenza del dipendente in servizio nel Paese estero.

Stante la assenza dal servizio del dipendente nel periodo cui si riferisce la ricostruzione di stato giuridico ed economico la stessa è da ritenersi come una ricostruzione virtuale restando incedibili a qualsiasi "fictio" ricostruttiva le finalità percettive della indennità di servizio all’estero che, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento organico del Personale da cui è desunta, è destinata a sopperire agli oneri del servizio all’estero.

Invoca infatti l’ENIT nella propria memoria a sostegno della propria tesi negativa, il principio giurisprudenziale in base al quale in sede di ricostruzione retroattiva della carriera vanno esclusi compensi quali quelli per lavoro straordinario, indennità di presenza… (et similia).

Va premesso che, rientrato in Italia il ricorrente ha dovuto chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia essendo la coniuge parimenti dipendente E.N.I.T. presso la sede di Londra, ed essendo la figlia all’epoca in età scolare, e ciò allo scopo di rimanere a Londra.

Tale richiesta di aspettativa si pone in rapporto causale con il rientro in patria come rilevato nella successiva sentenza del TAR del Lazio (III bis n. 3503/2009 intervenuta su ricorso dallo stesso ricorrente proposto avverso silenziorigetto su proprio atto di diffida) la quale ha sottolineato che "… tra il disposto rientro in patria dell’interessato e l’aspettativa senza assegni concessa al medesimo ai sensi della legge n. 26/1980 (essendo il coniuge in servizio all’estero) è rinvenibile un nesso fattuale e giuridico".

Aggiungasi che dei componenti del nucleo familiare rimasti nella stessa sede di Londra dove il dipendente prestava servizio la moglie, anch’essa dipendente dell’ENIT, nel periodo di lontananza dal marito per aspettativa ha continuato a percepire indennità, come riconosciuto anche nella citata ultima sentenza di questo TAR che nell’accogliere il ricorso del ricorrente ha lasciato impregiudicata ai fini della ricostruzione la questione relativa all’eventuale conguaglio della indennità percepita dalla moglie (mentre la figlia ha continuato a permanere nella località estera perché ancora in età scolare).

Deve allora ritenersi contrariamente a quanto eccepito dalla resistente Amministrazione, restata inalterata la funzione della indennità di servizio all’estero come indennità prevista per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero tenuto anche conto che la stessa perché sia realizzato integralmente lo stesso scopo sopperitivo ove il dipendente sia coniugato, subire incrementi a ciò finalizzati qualora anche i suoi familiari risiedano stabilmente nella sede del titolare, i quali aumenti appaiono commisurati in ragione della composizione del nucleo familiare (coniuge e figli a carico).

Ferma restando dunque la situazione del nucleo familiare del ricorrente del quale la coniuge ha continuato a restare nella sede estera (in qualità anch’essa di dipendente dell’ENIT) e la figlia in età scolare l’allontanamento dal servizio del dipendente è derivato soltanto dalla sua personale posizione di dipendente richiamato in patria mentre il suo collocamento in aspettativa è conseguente allo stesso richiamo.

Una volta annullato il provvedimento di rientro in patria la ricostruzione della posizione del dipendente non può che risultare integrale con la ricostruzione di tutti gli emolumenti che gli sarebbero spettati ove nel periodo di allontanamento dal servizio in cui si è collocato in aspettativa fosse rimasto in sede.

La lontananza dal servizio, come già evidenziato, è dipesa soltanto ed esclusivamente dalla illegittima determinazione che ha disposto il suo rientro in Patria.

Va pertanto riconosciuto per tutti gli effetti che conseguono la spettanza anche della indennità per il servizio all’estero in favore del ricorrente in sede di ricostruzione della sua posizione giuridica ed economica che dovrà allo stesso essere corrisposta maggiorata con gli ulteriori importi derivanti dalla rivalutazione monetaria ed interessi sulle relative somme da calcolarsi sulla base delle disposizioni che si rendono applicabili nel caso di specie.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno la stessa appare invece priva degli elementi essenziali, petitori e probatori, che si richiedono per il suo esaudimento essendosi il ricorrente limitato a domandare nelle conclusioni "la condanna dell’ENIT a risarcire in via equitativa il danno subito dal ricorrente in conseguenza della condotta…" dell’Amministrazione di appartenenza.

In nessun caso infatti il rinvio del ricorrente al criterio equitativo per il risarcimento del danno può supplire alla mancanza della adduzione ed indicazione di elementi posti a carico del richiedente che intenda far valere in giudizio la sua pretesa risarcitoria.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto nella parte nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione mentre va respinta la domanda di risarcimento del danno.

Motivi giustificativi della corresponsione tra le parti delle spese di giudizio di cui si ravvisa la esistenza consentono di disporla.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nella parte e nei sensi di cui in motivazione.

Rigetta la domanda del ricorrete diretta ad ottenere il risarcimento del danno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *