T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 1303 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’udienza pubblica del 19.5.2011, il difensore degli esponenti ha dichiarato che questi ultimi non hanno più interesse alla decisione, insistendo per la compensazione delle spese;

non resta, pertanto, al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese, attesi sia la mancata opposizione sul punto dell’Amministrazione (il cui difensore non ha del resto preso parte all’udienza di merito), sia l’andamento della presente controversia, caratterizzato dall’accoglimento della domanda cautelare nella camera di consiglio del 18.12.2008.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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