Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 25-05-2011, n. 20818 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’8 giugno del 2010, confermava quella pronunciata con il rito abbreviato dal tribunale della medesima città il 17 novembre del 2009, con cui B. V. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del reato di cui al D.P.R. n 309 del 1990, art. 73, comma 1 ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al citato art. 73, comma 5 dichiarata equivalente alla recidiva, per avere senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 illecitamente coltivato in un casolare di sua proprietà n 21 piante di cannabis sativa da cui erano ricavabili kg 2,3 di sostanza stupefacente, pari a 1802 dosi medie. Fatto commesso il (OMISSIS).

Ricorre il B., tramite il difensore, denunciando:

1) la violazione dell’art. 63 c.p., comma 3, in forza del quale quando viene riconosciuta un attenuante ad effetto speciale,l’aumento o la diminuizione per altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma su quella stabilita dalla circostanza anzidetta.

2) illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Con riferimento al primo motivo si rileva che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di stupefacenti,quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione di cui all’art. 69 c.p., comma 4 in forza della quale è obbligatorio il giudizio di comparazione. Da ciò consegue che in caso di equivalenza la pena è determinata senza tenere conto di alcuna delle circostanze(art. 69, comma 3) e non la disposizione dell’art. 63 c.p., comma 3. La previsione dell’art. 63 c.p., comma 3, introdotto dalla L. n. 400 del 1984, art. 5, si applica,invero, al concorso di circostanze omogenee(ossia al concorso di circostanze tutte attenuanti o tutte aggravanti), mentre il concorso di circostanze eterogenee(aggravanti ed attenuanti) è disciplinato dall’art. 69, il cui comma 4, introdotto dalla L. n. 220 del 1974, art. 6 espressamente estende l’applicabilità delle disposizioni precedenti (ossia l’obbligatorio giudizio di comparazione) alle " circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in nodo indipendente da quella ordinaria del reato" (Cfr., Cass. 5 novembre del 2002 n. 37016; Cass. 24 aprile del 2007 n. 16444; Cass. 6 luglio 2007 n 26334).

I giudici del merito si sono attenuti a tale principio.

Infondato è anche il secondo motivo perchè la corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali le attenuanti generiche non potevano essere concesse,richiamando non solo i precedenti penali ma anche la gravità del fatto. Tale riferimento deve ritenersi sufficiente.

Invero la concessione delle attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio. D’altra parte, le attenuanti generiche, non essendo ancorate a parametri predefiniti, possono essere concesse o negate in base ad un qualsiasi elemento emergente dagli atti o desumibile dalla personalità dell’imputato.

Quest’ultimo peraltro non ha neppure indicato gli elementi in base ai quali era meritevole delle generiche non potendo considerarsi sufficiente il riferimento alla confessione, posto che essa, come puntualizzato dalla Corte, era imposta dall’evidenza del fatto.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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