Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-09-2011, n. 19837 Licenziamento per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10.11.2004, F.A. impugnava il licenziamento intimatogli, con effetto dal 9 gennaio 2004, dalla P.C.E.- Public Contractors Enterprise – s.r.l. a mezzo lettera del 19.12.2003 per ultimazione delle fasi di lavoro presso il cantiere in cui era impiegato, deducendone l’illegittimità per difetto di giustificato motivo e chiedendo la condanna di detta società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli i danni subiti ex art 18 St. lav., ovvero, in subordine, a riassumerlo con le conseguenze risarcitorie previste dalla L. n. 604 del 1966, art. 8.

A sostegno della domanda sottolineava che, sebbene assunto come carpentiere, aveva svolto anche le mansioni di muratore presso i cantieri di (OMISSIS) sicchè il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire la prova dell’impossibilità di utilizzarlo anche in questi compiti e presso tutti gli altri cantieri in attività.

Instauratosi il contraddicono resisteva la P.C.E. – Public Contractors Enterprise s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande.

Con sentenza del 6.10.2006 il G.L del Tribunale di Palermo, ritenuto che la società convenuta, cui incombeva il relativo onere, non aveva fornito la prova della impossibilità di utilizzare il ricorrente anche con mansioni di muratore ( di fatto espletate nono stante fosse stato assunto come carpentiere) nei cantieri di (OMISSIS) ancora in attività alla data del licenziamento e presso i quali vi erano da svolgere ancora lavori di muratura, la condannava, in assenza di contestazione in ordine al requisito dimensionale di legge, a reintegrare il F. nel posto di lavoro con le consequenziali statuizioni di cui all’art. 18 St. lav. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente società con ricorso depositato il 17.1.2008, deducendo: a) la non corretta valutazione delle prove da parte del primo Giudice, il quale si era basato in via pressochè esclusiva sulla deposizione del teste D.S., nipote del ricorrente e anch’egli licenziato; b) l’utilizzazione del F. in via normale come carpentiere a (OMISSIS) e solo per un brevissimo periodo (e per prova) come muratore nonchè l’impossibilita di sua adibizione presso altri cantieri; c) la documentata insussistenza del requisito dimensionale richiesto per l’applicazione della c.d. tutela reale.

Il F. resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 16 ottobre-5 dicembre 2008, l’adita Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dal lavoratore con il ricorso introduttivo, condannando quest’ultimo alle spese del doppio grado.

A sostegno della decisione osservava che dalla compiuta istruttoria risultava sufficientemente provata l’impossibilità di adibizione del F. in compiti di carpentiere specializzato, costituente l’attività dallo stesso svolta abitualmente, sia presso lo stesso cantiere di (OMISSIS) sia in altri cantieri della società.

Per la cassazione: di tale pronuncia ricorre F.A. con tre articolati motivi.

Resiste la P.C.E. – Pubblic Contractors Enterprise s.r.l. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il F., denunciando vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo allo svolgimento di "sporadiche e brevissime" mansioni di muratore espletate, lamenta che la Corte palermitana, accertata l’impossibilità di sua adibizione "in compiti di carpentiere specializzato sia presso lo stesso cantiere di (OMISSIS) sia in altri cantieri della società", abbia verificato se lo stesso avesse espletato anche compiti di "muratore", malamente interpretando il materiale probatorio acquisito; ciò avrebbe, altrettanto erroneamente, condotto ad affermare che le mansioni di muratore risultavano svolte in due brevissimi periodi e, precisamente, per circa una settimana nel cantiere di (OMISSIS) e per circa tre o quattro giorni in un cantiere di (OMISSIS), sicchè la circostanza era priva di rilevanza.

La censura è palesemente priva di fondamento, risolvendosi in una valutazione del materiale probatorio difforme da quella motivatamente operata dal Giudice di merito.

Secondo la Corte di Appello, infatti, lo svolgimento, da parte del F., di attività di muratore si riferiva a "sporadiche e brevissime adibizioni, costituenti una brevissima eccezione rispetto agli usuali compiti di carpenteria … come tali, inidonee ad essere valutate ai fini della prova dell’impossibilità del c.d. repechage.

A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta in seguito ad una indagine ragionata, fondata sul materiale probatorio acquisito, che, in quanto coerente e motivata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, risulta incensurabile in questa sede.

Analoga considerazione va fatta in ordine al secondo motivo con cui il ricorrente denuncia"vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla esistenza dei cantieri di (OMISSIS) ancora in attività alla data del licenziamento presso i quali utilizzare il ricorrente in qualità di muratore".

Con tale motivo, infatti, il F. seguita a contestare le valutazioni di merito che la Corte di Appello di Palermo ha reso nella sentenza impugnata, deducendo che nella stessa non era considerata la circostanza che i cantieri di (OMISSIS) fossero ancora aperti alla data del suo licenziamento, nonchè lamentando che il giudice di seconde cure non avesse preso in esame l’eventuale utilizzabilità del ricorrente in tali cantieri con mansioni di muratore.

Anche tale censura va, dunque, disattesa per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.

Con il terzo ed ultimo mezzo d’impugnazione, il F. prospetta due ragioni di censura riconducigli sia alla violazione ed alla falsa applicazione di norme di diritto (e in particolare della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5,), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sia all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare, il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere che l’attività prevalente dallo stesso svolta era quella di carpentiere incombeva, comunque, sul datore di lavoro provare l’impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, e tra queste, appunto, quelle di muratore.

Sennonchè è agevole osservare in contrario che – come ha tenuto a rimarcare il Giudice d’appello – il F., prima del licenziamento, era addetto a "compiti di carpentiere specializzato sia presso lo stesso cantiere di (OMISSIS) sia in altri cantieri della società", sicchè la eventualità, in sede di repechage, di vedersi assegnare mansioni di "muratore", svolte presso la società, ma in maniera ridotta e frammentaria, non appariva possibile, stante una evidente incompatibilità di attività; incompatibilità – è il caso di aggiungere – che avrebbe determinato una non consentita attribuzione di mansioni inferiori a quelle di assunzione.

Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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