T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 1300 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 28.12.2009, le esponenti hanno depositato in giudizio istanza per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, non avendo più interesse alla decisione, insistendo però per la condanna alle spese delle controparti.

Con successiva memoria del 28.4.2011, depositata in vista dell’udienza pubblica, le ricorrenti hanno confermato la sopravvenuta carenza di interesse, pur chiedendo nuovamente la condanna alle spese delle parti intimate.

Queste ultime, nelle loro memorie del 18.4.2011, si sono opposte alla suddetta condanna, pur dando anch’esse atto della mancanza di interesse alla pronuncia di merito sulla lite.

Ciò premesso, reputa il Collegio che il presente ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse (ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c, del D.Lgs. 104/2010, codice del processo amministrativo), mentre le spese devono essere compensate, visto il particolare andamento della presente controversia e la condotta delle parti.

Infatti, se è pur vero che attraverso il presente ricorso è stato impugnato un atto inesistente (vale a dire il permesso di costruire, in realtà negato alla controinteressata dal Comune di Teglio), parimenti il progetto per la realizzazione dell’impianto distributore di carburanti è stato poi abbandonato, come risulta dalla richiesta di archiviazione di pratiche edilizie, presentata da A.E. Srl all’Amministrazione comunale il 10.11.2010 (cfr. doc. 14 del Comune).

La peculiarità della presente vicenda, che giustifica la compensazione delle spese, è stata del resto messa in evidenza anche da altra pronuncia di questo Tribunale, vale a dire la sentenza della IV Sezione n. 238/2011, nella quale sono state – significativamente – compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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