T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 292 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. G.B.C. ha impugnato con il ricorso in esame la nota n. 1433 del 24 gennaio 1996 con cui la Soprintendenza Archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise ha ordinato la demolizione della recinzione realizzata in pannelli di cemento su un’area di 948 mq di suolo tratturale sottoposto a vincolo con DM 15 giugno 1976 nonchè la rimessa in pristino dell’area stessa entro il termine di 90 giorni dalla notifica della nota stessa (intervenuta il 31 gennaio 1996).

In punto di fatto va chiarito che il ricorrente espone che in occasione della realizzazione di una cabina elettrica strumentale rispetto all’azienda industriale di cui era rappresentante legale (di produzione di caffè) si rese conto che la recinzione a suo tempo realizzata a difesa dell’opificio era invasiva del tratturo Cortile – Matese e presentò in data 30 dicembre 1986 domanda di concessione in sanatoria per l’occupazione dell’area in questione.

All’esito del relativo procedimento sarebbe stata emessa la nota qui impugnata.

Nel ricorso la difesa del ricorrente sostiene che la competenza ad adottare l’atto di concessione in sanatoria delle opere realizzate sul tratturo in questione è del Sindaco e che anche se si volesse ritenere che la competenza è rimasta, pur dopo la legge n. 47 del 28 febbraio 1985, agli organi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali avrebbe dovuto essere il Ministro e non il Soprintendente competente territorialmente ad emettere il diniego impugnato. Inoltre, il provvedimento è privo di adeguata motivazione e non chiarisce perché le opere da sanare siano incompatibili con la tutela del tratturo che è stato già trasformato con la realizzazione di una strada e di un edificio industriale dell’ENEL.

Il ricorso non è, a giudizio del Collegio, meritevole di accoglimento.

Va precisato preliminarmente che la domanda di concessione in sanatoria presentata dal ricorrente in data 16 novembre 1993 si riferiva alla occupazione già intervenuta senza titolo di 15 mq per servizio fognario, di mq 31,50 per la cabina elettrica e di mq 948,50 per prato giardino.

Nell’atto impugnato si prescrive di non procedere ad ulteriori trasformazioni e si dispone la demolizione dell’area da destinare a pratogiardino mentre si sanano le due opere strumentali per l’esercizio dell’impresa del sig. C..

Va in primo luogo disattesa la censura di incompetenza del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali che a tenore dell’articolo 33, secondo comma,della legge n. 47/1985 rimane competente ad adottare i provvedimenti diretti a tutelare aree sottoposte ai vincoli della legge n. 1089 del 1 giugno 1939 che sono escluse dal condono previsto nella legge 47/85 salvo che le opere previste o realizzate siano compatibili con la tutela medesima.

E" evidente a giudizio del Collegio che un’area di interesse archeologico e storico già vincolata è per sua natura riservata alla fruizione del pubblico, condizione che è propria di ogni tratturo, non è quindi suscettibile in via di principio di specifiche limitazioni dipendenti da esigenze di soggetti privati e relative alla realizzazione di opere come un giardino a prato che tendono semplicemente a riservare all’uso esclusivo di un singolo un bene di interesse generale senza che si presentino ragioni urbanistiche, produttive o di altra natura idonee a comprimere la tutela predisposta in via generale dall’ordinamento.

La motivazione dell’atto impugnato nell’escludere "toutcourt" l’utilizzo privato del tratturo per un uso di arredo edilizio si giustifica senza la necessità di ulteriori elementi di chiarimento.

Con riguardo al profilo di incompetenza relativa, fermo restando che nella organizzazione del Ministero dei beni Culturali ed Ambientali vigente all’epoca vi erano competenze specifiche di tutela riservate agli organi periferici, nel caso di specie vi è stata assoluta concordanza di opinioni tra organi centrali e periferici con il che è escluso che il ricorrente possa dolersi di un profilo di incompetenza relativa ininfluente nei confronti della sua posizione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge perché infondato.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, della somma complessiva di Euro 3.000,00 (tremila).

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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