T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 954 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente – titolare di pensione di vecchiaia I.N.P.S. n° 45104558/VOS con decorrenza dal Marzo 1983, concessa in convenzione internazionale con il cumulo della contribuzione estera ed italiana, amministrata dalla sede I.N.P.S. di Lecce – impugna il silenzio rigetto opposto dall’I.N.P.S. sede provinciale di Lecce alla sua richiesta di accesso presentata, ai sensi dell’art. 54 della Legge 9 Marzo 1989 n° 88, in data 13 Ottobre 2009, con cui ha chiesto il rilascio dei seguenti documenti: certificazione/dichiarazione attestante l’importo del prorata italiano in pagamento alla data di Gennaio 1985, Gennaio 1990 e Febbraio 1991. Chiede, altresì, di accertare e dichiarare che nel caso in esame trova applicazione l’articolo 54 della Legge 9 Marzo 1989 n° 88 e per gli effetti di dichiarare il suo diritto ad ottenere dall’I.N.P.S. intimato i dati pensionistici descritti nella istanza del 13 Ottobre 2009, con conseguente ordine all’I.N.P.S. di Lecce di comunicare i dati pensionistici richiesti con istanza del 13 Ottobre 2009.

Dopo avere illustrato il fondamento in diritto della domanda ostensiva azionata (pur non rubricando specifici motivi di gravame), la ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, depositando una breve memoria difensiva con la quale ha replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 6 Aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è manifestamente irricevibile per tardività.

Innanzitutto, si rileva – in linea generale – che il diritto di accesso, se (come nel caso di specie) diretto ad ottenere il rilascio di documenti già formati e fisicamente esistenti presso gli archivi della P.A. (in pratica, l’estrattoconto assicurativo, contrassegnato nella modulistica dell’I.N.P.S. dalla sigla Mod. I. V.5 Obg/ter, dai cui è possibile trarre tutte le informazioni relative al trattamento pensionistico, dalla sua formazione fino a tutti gli sviluppi successivi compresi i criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla sua quantificazione), può essere legittimamente esercitato dal soggetto pensionato I.N.P.S. utilizzando il combinato disposto (perfettamente compatibile) dell’art. 54 della Legge 9 Marzo 1989 n° 88 ("E’ fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli Enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta") e degli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. poichè, essendo stata oramai superata – in dottrina e giurisprudenza – la tesi pluralistica (propensa ad intravedere tanti diritti di accesso ontologicamente differenti quante sono le fonti normative legittimanti), si deve invece concludere nel senso che la griglia dei principi generali fissati dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (costituenti principi generali dell’attività amministrativa attinenti a livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti gli amministrati sull’intero territorio nazionale), ivi compreso lo speciale rito creato in tema di "actio ad exhibendum", è destinata a regolare l’universo intero dell’accesso ai documenti amministrativi, inteso come istituto unitario (pur nelle specifiche connotazioni di dettaglio che possono riguardare talune materie), sicchè, sul versante processuale, soggiacciono (necessariamente) al rito speciale delineato dall’art. 25 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (rectius: dall’art. 116 c.p.a.) tutte le controversie in tema di accesso proposte nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti gestori di servizi pubblici.

Chiarito ciò, il Collegio osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio è manifestamente irricevibile per tardività, in quanto intempestivamente proposto (con atto consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica solo in data 16 Dicembre 2010) ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni dal silenzio rigetto (formatosi il 13 Novembre 2009) sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 13 Ottobre 2009.

E’ appena il caso, infatti, di rammentare, da un lato che, ai sensi dell’art. 25 quarto comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm., "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta" e, dall’altro, che l’art. 116 primo comma del Codice del Processo Amministrativo dispone testualmente che: "contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione alla Amministrazione e agli eventuali controinteressati".

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (anche tenuto conto della novità della questione giuridica e delle particolari condizioni personali e sociali della ricorrente) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *