Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 25-05-2011, n. 20936 Custodia cautelare in carcere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 12 gennaio 2011, ha confermato l’ordinanza del 20 dicembre 2010 del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di L.R.N. per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., era stata applicata la misura cautelare personale della custodia in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge e la illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con particolare riferimento alla mancata dichiarazione d’inefficacia della misura coercitiva per l’intervenuta remissione della querela operata dalla parte offesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

2. In fatto, deve osservarsi come non sia controverso che la parte lesa S.A.P. abbia rimesso la querela per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. contestato all’odierno ricorrente L.R. N., il quale, a sua volta, abbia accettato tale remissione.

Sempre in fatto si osserva come l’ordinanza cautelare personale della custodia in carcere, oggetto del riesame nel merito, sia relativa esclusivamente al dianzi indicato delitto, come espressamente affermato dal GIP alla pagina 6 dell’originaria ordinanza del 18 gennaio 2011 in cui si precisa che si è proceduto all’eliminazione dell’erroneo riferimento agli ulteriori reati contestati dall’organo inquirente ai sensi degli artt. 610 e 612 c.p..

Orbene, questa volta in punto di diritto, si osserva come la remissione di querela non abbia valore alcuno nelle ipotesi di reati punibili d’ufficio che, nella fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte non è dato riscontrare in quanto:

a) all’imputato non è stata contestata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 612 bis c.p., u.c.. b) erroneo, per quanto precisato dallo stesso GIP nell’impugnata ordinanza, è il riferimento, ai fini della procedibilità d’ufficio, al delitto di violenza privata che il Tribunale del riesame ritiene assorbito in fatto nella contestazione effettivamente posta in essere;

c) lo stesso Tribunale del riesame faccia riferimento ad un reato di lesioni personali procedibile d’ufficio pendente avanti altro Ufficio Giudiziario (Giudice di pace di Nocera Inferiore), connesso teleologicamente al delitto di atti persecutori, del quale, però, nulla è dato sapere in ordine alla sua concreta configurazione e contestazione.

3. Ecco, quindi, che s’impone e appare conforme a giustizia l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale a quo perchè specifichi, avvalendosi dei poteri sull’accertamento in fatto che questa Corte non possiede, quale sia il reato perseguibile d’ufficio connesso a quello effettivamente contestato all’imputato e tale da porre nel nulla l’intervenuta remissione della querela per il contestato delitto.

Manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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