Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 25-05-2011, n. 20892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – N.J. ricorre contro sentenza della Corte di Trieste che, in riforma di sentenza del Tribunale di Pordenone, ha riconosciuto prevalenti le attenuanti generiche (l’imputato, fuggito come i correi dall’autovettura appena rubata, ha consentito poi a Carabinieri di recuperarne anche altra) e ridotto a m. 8 ed Euro 400,00 di multa la pena infittagli dal Tribunale, per concorso con altre due persone nel furto di un’autovettura, sottratta in luogo pertinente ad abitazione privata (commesso il 20.3,03: sospesa la prescrizione per m. 8 e gg.

12, il termine scade l’1.6.2011), con revoca della sospensione condizionale.

Il ricorso (avv. B. Pananti) deduce:

1 – illogicità di motivazione in punto di responsabilità e concorso di persone nel reato, perchè l’imputato ha dichiarato di essersi recato ad Azzano Decimo con tre altri suoi connazionali che, dopo aver consumato con lui bevande in un bar, si allontanavano per motivi illeciti.

I due, già come lui passeggeri dell’autovettura del quarto che li aveva condotti sul luogo, ritornando decidevano di rubare altra vettura sulla quale egli accettava di fare ritorno a casa. Tanto non risulta smentito e la sua mera presenza sul veicolo non è dimostrata quale "stimolo all’azione o al rafforzamento del proposito criminoso";

2 – illogicità in punto di mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, alla luce del suo consecutivo contributo per il ritrovamento di altra autovettura rubata (rinvenuta nei pressi della dimora dei coimputati da lui indicata).

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Analizzando i fatti, i Giudici di entrambi i gradi hanno rettamente indotto il contributo dalla presenza del ricorrente nel momento in cui era commessa l’azione criminosa.

La Corte di appello ha spiegato che per tal via N. aveva svolto funzione di "palo", perchè gli altri conseguissero il possesso dell’autovettura a vantaggio comune. Di tanto lo stesso imputato si mostrava consapevole poi con la fuga ed oltre, a suo modo collaborando.

E’ manifestamente infondato il secondo motivo, proprio alla luce del principio cui fa riferimento (Cass. Sez. 6^, 86/172867), relativo all’ipotesi in cui l’imputato, prima del giudizio, "abbia cercato di elidere le conseguenze dannose della sua attività…".

Nella specie ha consentito il ritrovamento di cosa estranea al delitto, altra autovettura, per il cui furto non gli è attribuita responsabilità, sicchè l’indice di valenza attenuante è atipico e la Corte di appello lo ha adottato per attribuire prevalenza alle già concesse generiche.

Insistendo nella lettura anomala del principio, il ricorso avalla un implicito accordo dell’imputato con gli autori del furto della diversa vettura ritrovata, sicchè giunge al paradosso di svuotare di attendibilità la stessa tesi di occasionalità sostenuta con il primo motivo circa il fatto oggetto del processo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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