T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 929 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente presentava, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Lizzanello, una richiesta di approvazione, con conseguente rilascio del titolo abilitativo, del progetto per la realizzazione di una Stazione di Servizio per la distribuzione di carburanti nel Comune suddetto.

Su richiesta dell’Ente, la Provincia di Lecce, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Agenzia delle Dogane e l’ASL di Lecce esprimevano i rispettivi pareri favorevoli.

Poiché nel frattempo, nel tratto di strada interessato dalla realizzazione dell’impianto, venivano previsti ed approvati i lavori per la costruzione della Strada Regionale n. 8, il ricorrente veniva invitato ad apportare le necessarie modifiche al progetto; la Provincia, tuttavia, anche a seguito dell’avvenuto adeguamento progettuale da parte del ricorrente e nonostante le diverse richieste di parere in merito alla compatibilità dell’impianto, con nota prot. N. 10979 del 24.11.2009 precisava che, trattandosi di un impianto riferito ad una infrastruttura di competenza della Regione, a quest’ultima doveva essere trasmesso il progetto per l’esame della pratica.

Con il provvedimento prot. AOO079 del 18.2.2010 – 0002955, la Regione Puglia – Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. -, rilevando che l’intervento in questione ricadrebbe in un ATE classificato "B" ed in area tipizzata E – agricola normale – del vigente P.d.F., riteneva che lo stesso non fosse conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale anche per quanto atteneva agli indici e parametri edilizi che risultavano superiori a quelli previsti dal P.d.F. per le zone agricole. Precisava, altresì, che, non essendosi il Comune dotato di un piano per la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante ai sensi del d.lgs. n. 32/1998 e del R.R. n. 2/2006, non era neppure possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga allo strumento urbanistico, giusta circolare interpretativa approvata con delibera di G.R. n. 1958 del 20.12.2006. In attesa di chiarimenti da parte del Comune, quindi, gli Uffici regionali disponevano la sospensione del procedimento autorizzatorio relativamente agli adempimenti di competenza di cui al punto 7 dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Avverso tale ultimo provvedimento è stato proposto il ricorso in epigrafe, con cui se ne lamenta l’illegittimità sotto distinti profili: violazione dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 32/1998, atteso che i provvedimenti impugnati non terrebbero conto che sulla richiesta del P. si sarebbe definitivamente formato il silenzioassenso ai sensi della citata norma; falsa interpretazione del d.lgs. n. 32/1998 e del R.R. n. 2/2006, poiché, essendo il Comune di Lizzanello sprovvisto di piano e non dovendo l’intervento ricadere in zona "A", né in zona soggetta a particolari vincoli, la localizzazione dell’impianto costituirebbe un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e non sarebbe necessaria una procedura di variante; violazione degli artt. 1, 2 e 3, della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., dato il mancato rispetto dei termini procedimentali di adozione del provvedimento.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 luglio 2010 il ricorrente, riproponendo le medesime censure già esposte nel ricorso introduttivo, ha impugnato, altresì, la nota regionale – Settore Urbanistico – prot. AOO145 del 7.5.2010 – 0001173 ed, ove necessario, la delibera di G.R. n. 1958 del 20.12.2006 di approvazione della circolare interpretativa del R.R. n. 2/2006; con la nota da ultimo impugnata la Regione, a seguito dei chiarimenti pervenuti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lizzanello e dell’esame della documentazione integrativa trasmessa, insisteva nel negare il rilascio dell’autorizzazione sul rilievo che, non avendo il Comune redatto un proprio piano ai sensi del d.lgs. n. 32/1998 e dell’art. 12, comma 3, del R.R. n. 2/2006, non era possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga allo strumento urbanistico, a meno di non attivare il procedimento di cui all’art. 5 del DPR n. 447/1998.

Successivamente all’istruttoria disposta con ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, il Comune di Lizzanello ha certificato che gli indici urbanistici dell’intervento in questione risultano addirittura inferiori sia a quelli fissati dall’art. 12, comma 2, lett. b) del Regolamento regionale n. 2/2006, sia a quelli previsti dalle NTA del P.d.F. del Comune medesimo. Sulla scorta di ciò il Collegio, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010, ha accolto l’istanza cautelare fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni che l’Amministrazione avesse inteso adottare.

Con atto depositato il 23.10.2010 si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere alle censure avverse ed insistendo sulla legittimità dell’operato degli Uffici regionali.

In prossimità dell’udienza pubblica del 19.01.2011 il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Alla medesima pubblica udienza la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio reputa necessarie alcune precisazioni in fatto, onde chiarire il contenuto dei provvedimenti regionali oggetto di impugnazione.

Con il provvedimento prot. AOO079 del 18.2.2010 – 0002955, impugnato con il ricorso introduttivo, la Regione Puglia ha sospeso l’esame della pratica quanto agli adempimenti di propria competenza di cui al punto 7 dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, in attesa dei chiarimenti richiesti all’Ufficio Tecnico del Comune di Lizzanello e dell’integrazione documentale necessaria, sul duplice rilievo che: a) l’intervento non sarebbe conforme agli strumenti urbanistici vigenti, sia perché ricadrebbe in un ATE classificato "B", nonché in area tipizzata E – agricola normale – del P.d.F., sia perché non rispetterebbe gli indici e parametri edilizi di intervento previsti per le zone agricole; b) in ogni caso, non sarebbe stato possibile rilasciare autorizzazioni in deroga allo strumento urbanistico in mancanza dell’adozione del Piano Carburanti da parte dell’Amministrazione comunale.

Con il provvedimento prot. AOO145 del 7.5.2010 – 0001173, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, la Regione, ottenuti i chiarimenti richiesti al Comune con la precedente nota, fonda il proprio diniego al rilascio dell’autorizzazione essenzialmente sull’unico rilievo dell’impossibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga allo strumento urbanistico per i Comuni, come quello intimato, sprovvisti di un Piano Carburanti ai sensi del d.lgs. n. 32/1998 e R.R. n. 2/2006 (come peraltro chiarito nella circolare interpretativa approvata con delibera di G.R. n. 1958 del 20.12.2006), fatta salva la possibilità di attivare il procedimento di variante di cui al DPR n. 447/1998, art. 5; alcun riferimento viene fatto, in quest’ultimo provvedimento, all’esistenza di vincoli particolari che di per sé sarebbero ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione. Né l’esistenza di un vincolo faunistico nella zona interessata dall’intervento, genericamente affermata dalla difesa regionale nell’atto di costituzione, è stata precisata dalla Regione con atti successivi; al contrario, neppure a seguito dell’ordinanza cautelare n. 813 del 21.10.2010 adottata dal Collegio (con cui è stata accolta la domanda di sospensione sul presupposto della conformità degli indici urbanistici dell’intervento rispetto a quelli fissati dal Regolamento regionale n. 2/2006 e dalle NTA del PdF del Comune di Lizzanello, "fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni che l’Amministrazione intenderà adottare"), la Regione ha opposto e documentato l’esistenza di particolari vincoli paesaggistici nell’area su cui ricadrebbe l’impianto.

Ciò posto, l’attenzione del Tribunale deve concentrarsi sull’unico motivo di diniego realmente esistente, che è quello riportato nella nota regionale impugnata con ricorso per motivi aggiunti (prot. AOO145 del 7.5.2010 – 0001173).

Nel citato provvedimento l’Amministrazione regionale afferma che, "a far data dall’entrata in vigore del regolamento regionale, i comuni che non hanno redatto i propri piani ai sensi del d.lgs. n. 32/1998, riproposto dall’art. 12, comma 3, del regolamento regionale, non possono più semplicemente rilasciare le autorizzazioni in deroga allo strumento urbanistico, bensì dovranno dotarsi di tale strumento comunale così come previsto dall’art. 35 del medesimo regolamento regionale (art. 12 della circolare). Va da sé la possibilità di attivare il procedimento di cui al DPR 447/1998, art. 5 (normativa sullo Sportello Unico delle Attività Produttive)".

L’assunto della Regione è, in via di principio, corretto, ma ne va limitata la portata applicativa alle sole fattispecie in cui, posta la mancanza di un Piano di localizzazione degli impianti per la distribuzione di carburanti nel comune interessato, l’intervento da assentire sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. Ciò tanto più se si considera che l’art. 2 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (come modificato dal d.lgs. 8 settembre 1999 n. 346) ha demandato ai Comuni di fissare i criteri per l’insediamento di detti impianti, specificando che la individuazione delle aree di localizzazione degli stessi comporta non una procedura di variante, bensì un mero adeguamento del P.R.G. in tutte le zone non sottoposte a "particolari vincoli paesaggistici", ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A".

Nel caso di specie, invero, è pacifico che l’impianto ricada in zona E – agricola normale – del vigente Piano di Fabbricazione ed è altrettanto pacifico che in detta zona non è preclusa l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti; la giurisprudenza ha più volte chiarito, in proposito, che detti impianti, "quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi" (Consiglio Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n. 192).

Né, per i motivi sopra esposti, può dirsi che la zona interessata dall’intervento risulti gravata da particolari vincoli (idrogeologico, paesistico, forestale ecc.), o è previsto un particolare divieto dai vigenti strumenti urbanistici, cosicchè "la destinazione urbanistica non è di impedimento a che possano in essa costruirsi impianti per la distribuzione di carburanti; in particolare, la destinazione a zona agricola non è di per sé ostativa all’installazione dell’impianto di carburanti che, peraltro, costituisce infrastruttura al servizio della zona" (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 08 luglio 2009, n. 673).

Per quanto sopra detto, quindi, nel caso di specie non si tratta di rilasciare un’autorizzazione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nè alcuna variazione allo strumento urbanistico deve essere apportata (non essendo la zona agricola di per sé ostativa alla realizzazione di siffatto tipo di impianti), cosicchè, ai fini della localizzazione del nuovo impianto, non è necessario neppure un mero adeguamento dello strumento urbanistico; peraltro, anche l’attivazione della procedura semplificata di cui all’art. 5 del DPR n. 447/1998, che, come è noto, è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile anche ai fini della localizzazione degli impianti di carburante (Consiglio Stato, sez. IV, 04 dicembre 2007, n. 6157; T.A.R. Abruzzo Pescara, 04 novembre 2004, n. 878), non può dirsi necessaria se non quando il progetto presentato risulti in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione.

Va da sé la necessità che le opere siano realizzate nel rispetto degli indici urbanistici fissati dall’art. 12, comma 2, lett. b) del Regolamento regionale n. 2/2006 e dalle NTA del P.d.F. del Comune di Lizzanello per le zone agricole; la qual cosa è stata certificata dal Comune medesimo mediante il deposito della nota prot. N. 8227/8421 del 22.9.2010, a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2010.

Per i motivi sopra esposti, quindi, ogni altra censura assorbita, sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti sono fondati e da accogliere.

Tenuto conto del comportamento dell’Amministrazione regionale, che ha basato i propri provvedimenti sull’applicazione della circolare interpretativa del regolamento regionale n. 2/2006 (approvata con delibera di G.R. n. 1958 del 20.12.2006), sussistono giustificate ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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