Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – C.C., L.C.G. e L.S. ricorrono contro sentenza della Corte di Catania, che ha confermato la condanna a pene pecuniarie di ciascuno da parte del Tribunale di Ragusa per ingiurie rivolte a D.C.C. e di C. anche per percosse ai danni dello stesso.
I reati sono stati commessi alla fine di una partita di calcio della squadra locale con quella dell’Isernia, cui l’arbitro D.C. aveva concesso un calcio di rigore e che perciò, in svantaggio di un gol, pareggiava.
Secondo il Tribunale (che assolveva altro imputato), le prove di attribuzione specifica dei comportamenti offensivi dei ricorrenti, nel quadro di rimostranze collettive documentate in un film, provengono dalle dichiarazioni attendibili dell’offeso, che si diceva ingiuriato da L. e quindi percosso alla schiena da persona che, voltatosi, identificava nel C..
Esse erano confermate dal proprio assistente Co.Pa., mentre l’altro assistente, M.A., attestava autore d’ingiuria anche L.C.G..
Il Tribunale aveva liquidato i danni in Euro 1000,00 per ciascun reato, in via equitativa.
A tanto, come ad altro, si riporta la sentenza di appello.
Il ricorso (avv. V. Cassi) deduce violazione di legge penale e procedurale, per insufficienza e contraddittorietà delle prove, perchè ci si è rifatti ad un filmato senza audio che non consente di attribuire i fatti proprio agl’imputati e perchè sono inutilizzabili le dichiarazioni della persona offesa per fondare la condanna.
Deduce altresì vizio e carenza di motivazione, a fronte della deduzione dell’appello che nemmeno la parte offesa era stata in grado di precisare il contenuto delle frasi offensive, viepiù che la sentenza da peso al clima creatosi nel dopo partita.
Essa infine non fa cenno alla statuizioni civili, spropositate ai fatti, privi di offensività perchè si tratta di un arbitro di calcio abituato a ben altro.
2. Il ricorso è infondato manifestamente in diritto e non consentito, in quanto ripetitivo del merito, agli effetti penali.
Nel processo di primo grado è stata acquisita una videocassetta.
Ma non ne è stato tratto in sentenza nulla più di quanto lo stesso ricorso sostiene circa il contesto dei fatti, laddove le prove di attribuzione specifica sono altre.
Al riguardo l’offeso può, come è avvenuto, essere teste ad ogni effetto, per quanto la valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni richieda attenta verifica, date le mozioni astrattamente a lui attribuibili (v. la giurisprudenza perciò citata nella sentenza d’appello).
Nella specie all’evidenza l’attendibilità è verificata puntualmente e rapportata ai riscontri esterni dal Tribunale, che l’ha a riprova evidente esclusa nei confronti di altro imputato, fermo il tenore delle offese e la loro provenienza dai ricorrenti a stregua degli stessi riscontri.
Quanto alle statuizioni civili, la Corte di appello prende conto del motivo (v. la premessa in motivazione), facendo implicitamente proprio il criterio equitativo adottato dal Tribunale, che parametra i fatti al contesto ed agli effetti delle condotte, determinando cifre all’evidenza modeste e proporzionate, sicchè la motivazione complessiva risulta incensurabile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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