T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Regione Puglia, con deliberazioni di G.R. n. 11768 del 28 dicembre 1985 e n. 11251 del 23 dicembre 1986, ha concesso alla Società ricorrente un contributo di Lire 195.000.000, ai sensi della l.r. 26 marzo 1985 n. 9, per l’attuazione di un progetto di durata triennale denominato "Servizi assistenziali per anziani".

Dopo la erogazione di due rate del predetto contributo, la Regione Puglia, sul presupposto della inosservanza nella fase attuativa del progetto di una delle condizioni stabilite dalla l.r. n. 9/1985 (id est, la presunta sussistenza di un decremento occupazionale dei giovani soci tra il 2° ed il 3° anno) e del mancato riscontro ad una richiesta di documentazione relativa alla autorizzazione della società allo svolgimento dell’attività ammessa al contributo, con provvedimenti dirigenziali n. 228 del 28 dicembre 2000 e n. 475 del 19 marzo 2001, ha disposto la revoca ed il recupero del contributo già elargito (Lire 133.000.000), maggiorato degli interessi legali maturati (Lire 98.422.671).

Avverso i predetti provvedimenti è insorta la società ricorrente, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

1) In limine, Violazione della legge regionale 31maggio 2001 n. 14 art. 40. Illegittimità sopravvenuta;

2) Violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 12 della l. n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa e della previa determinazione dei criteri di attribuzione di sovvenzioni e contributi. Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto. Travisamento. Difetto di motivazione o comunque motivazione falsa ed erronea, incongrua, illogica e carente. Carenza di istruttoria. Violazione e/o erronea e falsa applicazione della l.r. Puglia 26 marzo 1985 n. 9. Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 30 e s.m.i. della l.r. Puglia n. 21/94. Violazione degli artt. 2 e 7, 8, 10 della l. n. 241/1990. Manifesta illogicità e incongruità, nonché contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento della causa tipica. Irrazionalità. Perplessità. Ingiustizia manifesta.

Con Ordinanza n. 1150/2001 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia, con memoria depositata in data 28 gennaio 2011, ha evidenziato che la società ricorrente ha avviato la procedura monitoria ( art. 633 c.p.c.) relativamente al pagamento della seconda (rectius, terza) rata del contributo e che nel relativo giudizio di opposizione il Tribunale di Lecce, ritenendo radicata la giurisdizione del G.O., ha negato la sussistenza dei presupposti della tutela monitoria, sul presupposto della mancanza del requisito della esigibilità del credito azionato. La Regione Puglia ha, altresì, eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. e comunque ne ha contestato la fondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V 10 novembre 2010 n. 7994; Consiglio di Stato, Sez. VI 4 dicembre 2009 n. 7596; Consiglio di Stato, Sez. VI 29 ottobre 2008 n. 5415;Consiglio di Stato, Sez. VI 9 settembre 2008 n. 4298; Consiglio di Stato, Sez.).

Orbene, nel caso di specie il provvedimento di revoca si fonda su due elementi: da un lato, la presunta violazione dell’obbligo riveniente dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 9/1985, per il decremento occupazionale delle ore lavorate tra il secondo ed il terzo anno riferite ai giovani soci (di età compresa tra i 18 ed i 29 anni), dall’altro, il mancato riscontro da parte della società ricorrente ad una richiesta documentale contenuta nella nota assessorile del 30 giugno 1994 (prot. 42/1152/Lg).

Si tratta evidentemente di elementi ontologicamente inidonei ad incidere sulla legittimità del provvedimento originario di concessione del contributo in quanto relativi a presunte inadempienze in cui la società sarebbe incorsa nella fase successiva alla concessione del contributo medesimo e, precisamente, nella fase di attuazione del progetto per il quale il contributo era stato concesso.

Rispetto al provvedimento impugnato la posizione giuridica soggettiva della società ricorrente è da qualificare, pertanto, in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con la conseguenza che la cognizione della relativa controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fondato sulla causa petendi, ossia sulla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Il Collegio ravvisa, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, dovendo ritenersi che la controversia dedotta in giudizio ricada nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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