Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 25-05-2011, n. 20890

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – M.D. ricorre contro sentenza della Corte di Palermo, che ne ha confermato la condanna ad a. 1 e m. 1 rec. ed Euro 200,00 di multa per furto di autovettura, aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 7 con recidiva reiterata specifica, rigettandone l’appello avverso la sentenza del Tribunale del 4.11.08 in punto di responsabilità e di pena.

Il ricorso (avv. G. Inzerillo) deduce violazione di legge, perchè la Corte di appello non ha rilevato che il termine di prescrizione, che doveva essere computato a. sensi della L. n. 251 del 2005 era maturato il 6.5.07 a 6 anni dal fatto commesso il 6.5.01, cioè prima del rinvio a giudizio laddove il primo atto interruttivo, il decreto che disponeva il giudizio, era stato emesso in data 10.6.08, mentre il precedente era stato dichiarato nullo.

2 Il ricorso che si limiti a dedurre la prescrizione è inammissibile, il che preclude il rilievo d’ufficio della causa estintiva che lo stesso ricorso affermi preesistente al giudizio di appello e non rilevata dallo stesso Giudice (S.U. n. 23428/05, CED rv. 231164).

Nella specie il ricorso prospetta la prescrizione maturata addirittura prima del giudizio del Tribunale, per indurre vizio della sentenza di appello. Ma è manifestamente infondato.

Difatti viepiù che il Tribunale, condannando l’imputato aveva ritenuto la recidiva ad effetto speciale contestata, con l’effetto di prolungare il termine secondo la nuova legge, la mancata prospettazione nel suo appello della prescrizione risalente alla fase d’indagine autorizzava la Corte di merito a ritenerne la rinuncia, quand’anche realmente maturata.

A riprova sotto questo profilo, per giurisprudenza costante di questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. 3^, n 43836/07, rv. 238294), "l’atto interruttivo della prescrizione, pur quando sia nullo, conserva la sua efficacia, siccome univocamente denotante l’esistenza della volontà punitiva da parte dello Stato".

Pertanto sarebbe stato necessario che in ipotesi dedurre alla Corte di merito non solo la nullità, bensì l’inesistenza del primo decreto che aveva disposto il giudizio, come di qualsiasi atto precedente l’esercizio dell’azione penale per sè equivalente al fine interruttivo, quale l’interrogatorio o l’invito a comparire del P. M..

Non si ravvisa dunque motivo riconoscibile di censura della sentenza impugnata, che consenta al Giudice di diritto di prender conto del mancato rilievo della prescrizione in sede di merito, prima ancora di stabilire se si sia effettivamente verificata.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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