Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 25-05-2011, n. 20889

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

anfredo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – M.C. ricorre contro sentenza della Corte di Bologna, che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto di cui all’art. 582 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (aver cagionato con un pugno all’addome a B.G., gravida alla 7^ settimana, trauma addominale, dopo il rifiuto della p.o. di abortire), per cui aveva riportato condanna del Tribunale di Modena a m. 5 di reclusione con generiche ed al risarcimento dei danni alla P.C. con provvisionale di Euro 2000, questa confermata dal Giudice di appello.

Il ricorso (Avv. M. Termanini) deduce: 1 – nullità di entrambe le sentenze per inutilizzabilità dei verbali stenotipia delle udienze 15.2.05, 7.7.05 e 13.1005, privi di sottoscrizione dell’autore delle registrazioni e delle trascrizioni; 2 – nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell’imputato nel domicilio eletto dal 5.5.01 presso M.M.; 3 – violazione di legge penale e vizio di motivazione in punto di responsabilità, per inattendibilità dell’offesa di cui si giustificano quali imprecisioni i riferimenti al giorno della visita (che è quello successivo allo scontro con l’imputato non lo stesso giorno) ed al suo comportamento successivo (visita a casa di M. nonostante la prescrizione di riposo per gg. 10); 4 – violazione di legge in punto di mancato esame ( art. 651 c.p.p. – artt. 2043 e 2059 cc.) circa l’insussistenza dell’aggravante, data la sua ricaduta sugli effetti civili; 5 – mancata motivazione circa la liquidazione delle spese alla P.C. costituita.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo confonde la sanzione di nullità che concerne gli atti documentali per se stessi per quella di inutilizzabilità dei risultati di prova da essi inducibili, senza peraltro dedurre circa l’incidenza della loro esclusione sull’economia di motivazione della sentenza.

Ma soprattutto non prende conto che, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. 1, n. 8452/07 rv. 235684; Sez. 3, n. 3050/08, rv.

238561; Sez. 6, n. 26018/08 – rv. 241043 e da ultimo Sez. 5, n. 45506/08, rv. 242101), la mancata sottoscrizione dei testi stenotipici che non vanno confusi con i verbali riassuntivi, essi atti documentali irripetibili la cui sottoscrizione è indefettibile, non determina nullità. Infine ignora che può esser chiesta la disponibilità dei nastri in qualsiasi momento del processo, per dedurne circa le registrazioni.

Il secondo motivo è del pari viziato ed in effetti generico. La Corte di merito ha disposto la notifica nel luogo indicato dall’imputato, dopo che nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva disposto di ripetere ivi la notifica di citazione, per eccezione difensiva con riferimento alla mancata comparizione dell’imputato. In appello il 7.5.09, avvenuta notifica nello stesso luogo, a fronte della certezza conseguita, non risulta proposta eccezione al momento della costituzione delle parti e l’asserto di mancata conoscenza da parte dell’imputato risulta ora puramente assertivo (v. S.U. n. 119/05).

Ma soprattutto le due questioni procedurali risultano ormai irrilevanti sul piano delle implicazioni, perchè la prova risulta, difatti, incontroversa sotto tutti i profili ai fini dell’art. 578 c.p.p. alla luce della sentenza di 1^ grado, confermata da quella di appello.

E le adduzioni del motivo 3 sono del tutto ripetitive del merito.

In particolare non manca, men che risultare inadeguata, la verifica delle mozioni dell’agente in punto di gravità del fatto. La Corte ha spiegato (pg. 5) la valenza della concorde testimonianza acquisita circa l’asserto del giovane di non essere pronto ad avere un figlio, cui è connesso il perchè della sua condotta offensiva, laddove la madre dell’offesa, specificamente escussa al riguardo, ne ha riferito la frase seguita all’azione: "così sei sicura che lo perdi".

L’ultimo motivo è generico, prima che manifestamente infondato. Non contesta che il Giudice di appello si sia mantenuto nei limiti tariffari ed è qui inverificabile l’entità della liquidazione delle spese di P.C. in sede di merito, in assenza di eccezioni specifiche alle richieste formulate dalla stessa parte prima che il Giudice deliberasse, rapportandosi ovviamente alle note. In questo grado, a fronte di reato prescritto, le plurime deduzioni del ricorso hanno per oggetto proprio e solo le incidenze sugli effetti civili.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione delle spese di P.C. di questo grado, che liquida in Euro 1.800 complessivi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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