T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 925 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dopo aver rappresentato di aver svolto le funzioni di Messo della conciliazione nel Comune di Copertino e quelle di Ufficiale Giudiziario f.f. presso la Sezione staccata della Pretura di Nardò dall’1 novembre 1967 al 30 ottobre 1976, espone di aver proposto ricorso al giudice ordinario per il riconoscimento della natura di pubblico impiego del servizio prestato e la conseguente attribuzione delle relative differenze retributive.

Con sentenza del 9 novembre 1977 il Pretore di Nardò accoglieva la domanda azionata dal M. e condannava il Comune di Copertino al pagamento della somma di Lire 10.823.055 comprensiva degli interessi di legge, oltre la somma di Lire 965.000 per danno svalutazione monetaria, per un totale di Lire 11.788.055.

Avverso la predetta sentenza il Comune di Copertino proponeva appello. In parziale accoglimento del gravame, il Tribunale di Lecce, qualificando il rapporto lavorativo de quo in termini di prestazione d’opera (e non come pubblico impiego), con sentenza del 30 maggio 1978, condannava il Comune di Copertino al pagamento della minor somma di Lire 4.200.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce il M. proponeva ricorso per Cassazione. Il giudizio di legittimità si concludeva con sentenza della Suprema Corte n. 796/1983, che, ritenendo non adeguatamente motivata la sentenza d’appello in merito alla natura giuridica del rapporto lavorativo de quo, accoglieva il ricorso del M. e rinviava la causa ad altro giudice di pari grado (nella specie, il Tribunale di Brindisi).

Successivamente, con deliberazione del 9 gennaio 1984, il Consiglio Comunale di Copertino deliberava di addivenire ad una transazione per effetto della quale il Comune di Copertino si impegnava a corrispondere al M. "in aggiunta alle somme già riscosse in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Magistratura del lavoro – 30 maggio 1978 la somma omnicomprensiva di Lire 33.500.000". Il Comune di Copertino si impegnava inoltre "a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale del M. per tutto il periodo di riconosciuto rapporto di pubblico impiego e, cioè, dal 1° novembre 1967 al 30 ottobre 1976".

A seguito della richiesta di riesame della predetta deliberazione, formulata dal Co.Re.Co. – Sezione di Lecce in relazione alla onerosità della predetta transazione, il M., con raccomandata del 29 marzo 1984, si dichiarava disponibile a rinunciare alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, accettando che la prestazione della amministrazione comunale fosse limitata alla corresponsione della somma di Lire 33.500.000. Con successiva deliberazione consiliare del 16 aprile 1984 n. 192, il Comune di Copertino, prendendo atto della rinuncia formalizzata dal ricorrente, modificava lo schema di transazione precedentemente approvato.

Con il ricorso in esame, il ricorrente, che ha previamente adito il giudice di lavoro (il quale ha declinato la propria giurisdizione), evidenziando il carattere non disponibile e non negoziabile del trattamento previdenziale, chiede la declaratoria del suo diritto alla liquidazione del danno ex art. 2116 c.c. per omessa contribuzione previdenziale o, in alternativa, alla costituzione in suo favore di una rendita vitalizia reversibile, ai sensi dell’art. 13 l. n. 1338/1962.

Si è costituito in giudizio il Comune di Copertino, contestando il fondamento della pretesa azionata dal ricorrente e, comunque, eccependo la prescrizione dei presunti crediti azionati con il ricorso in esame.

Con memorie le parti hanno avuto la possibilità di controdedurre in merito ai dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo sollevati dal Collegio alla udienza pubblica del 5 gennaio 2011.

Alla successiva udienza pubblica del 6 aprile 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Il petitum del ricorso in esame è rappresentato dalla richiesta di riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale in relazione alle prestazioni lavorative svolte dal ricorrente medesimo quale Messo della conciliazione nel Comune di Copertino ed Ufficiale Giudiziario f.f. presso la Sezione staccata della Pretura di Nardò dall’1 novembre 1967 al 30 ottobre 1976.

La richiesta azionata si origina da un accordo transattivo intervenuto tra il ricorrente ed il Comune di Copertino in ordine al pagamento delle differenze retributive e contributive relative al predetto rapporto lavorativo.

Ancorché, dunque, la controversia de qua si origini da un atto di natura paritetica, il Collegio è pervenuto alla meditata conclusione di ritenere sussistente nel caso di specie la propria giurisdizione, conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda con la quale il pubblico dipendente chieda il pagamento di spettanze retributive in forza di atto transattivo intercorso con il datore di lavoro, qualora sia oggetto di contestazione l’operatività o la portata della transazione stessa (Cassazione civile, Sezioni unite, 6 aprile 1991 n. 3611; Cassazione civile, Sezioni unite 6 ottobre 1981 n. 5242).

Nel merito, tutto il ricorso si fonda sulla considerazione che il diritto agli oneri assicurativi e previdenziali, essendo previsto da norme inderogabili, è sottratto alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che sarebbe nullo l’atto di rinuncia alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, sottoscritto dal ricorrente in data 29 marzo 1984.

La tesi del ricorrente, pur valida nelle sue enunciazioni di principio, non può essere condivisa nel caso di specie.

Differentemente da quanto rappresentato dalla parte ricorrente alcun accertamento definitivo vi è stato, in sede giurisdizionale, della natura di pubblico impiego del rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente ed il Comune di Copertino.

Anzi, la Suprema Corte, con la sentenza n. 796/1983, dopo aver rilevato che il rapporto lavorativo del Messo di conciliazione può configurarsi tanto come rapporto di pubblico impiego quanto come rapporto di lavoro autonomo, ritenendo sul punto fondata la dedotta censura di difetto di motivazione della sentenza di appello, rinviava al giudice di merito la qualificazione giuridica del rapporto controverso de quo, da valutarsi "alla stregua delle modalità di svolgimento concreto del rapporto medesimo".

Il giudizio di rinvio non aveva, però, luogo in quanto le parti raggiungevano un accordo nel quale esse prendevano atto "che tra il M. e il Comune di Copertino è intercorso per il periodo 1° novembre 1967 – 30 ottobre 1976 un rapporto di pubblico impiego" ed il Comune di Copertino si impegnava a versare al M. "in aggiunta alle somme già riscosse in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Magistratura del lavoro – 30 maggio 1978 la somma omnicomprensiva di Lire 33.500.000", oltre che a regolarizzare la relativa posizione contributiva e previdenziale.

La deliberazione consiliare che approvava lo schema di transazione veniva sottoposta al Co.Re.Co. – Sezione di Lecce che, pur a fronte dei chiarimenti forniti dal Sindaco di Copertino, invitava il Consiglio Comunale a riesaminare "l’argomento con particolare riferimento all’onerosa somma da pagare insieme ai contributi previdenziali".

Con successiva nota del 29 marzo 1984 (sottoscritta, peraltro, anche dal suo difensore), il ricorrente rinunciava senza alcuna riserva alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, accettando che la prestazione dell’amministrazione comunale fosse limitata alla corresponsione della somma di Lire 33.500.000. Della rinuncia il Comune di Copertino prendeva atto, con deliberazione consiliare del 16 aprile 1984 n. 192, modificando lo schema di transazione precedentemente approvato.

A giudizio del Collegio, l’accordo transattivo complessivamente raggiunto tra le parti (impegno del Comune di Copertino a liquidare la somma di Lire 33.500.000 e la rinuncia da parte del M. alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva e previdenziale) deve essere ricondotto allo schema della "transazione novativa", con la conseguenza che i diritti e gli obblighi delle parti debbono ritenersi avere quale unica fonte l’intervenuta transazione (anche per la mancanza di una definitiva statuizione giurisdizionale sulla natura del rapporto lavorativo controverso e sulle relative pretese del ricorrente sul piano retributivo e contributivo).

Stando così le cose, la domanda azionata con il ricorso in esame non può trovare positivo accoglimento.

La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che il lavoratore non può avanzare alcuna pretesa contributiva sulla somma accettata al termine di una vertenza chiusa con una transazione novativa, in quanto l’importo percepito a titolo transattivo non ha natura retributiva, perché disancorato dal preesistente ed estinto rapporto di lavoro e, di conseguenza, non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 23 settembre 2010, n. 20146).

Del resto, una evidente conferma del fatto che alle somme determinate nella transazione de qua e già liquidate al ricorrente non possa essere riconosciuta natura retributiva si evince dalla stessa inconferenza del relativo importo (Lire 33.500.000) rispetto a quello determinato per il medesimo rapporto lavorativo dal giudice ordinario di I° grado (Lire 11.788.055) e dal giudice di appello (Lire 4.200.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).

Pertanto, in disparte ogni considerazione in merito alla decadenza, di cui all’art. 2113, comma 2° c.c., dell’azione di impugnazione degli atti di rinuncia e di transazione aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o alla prescrizione dei crediti azionati dall’odierno ricorrente, eccepita dalla amministrazione resistente, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

In considerazione della natura della controversia, il Collegio ritiene tuttavia che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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