T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 923 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Angelini;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Ditta ricorrente – che ha partecipato alla procedura indetta dal Comune di Giuggianello per il rilascio (autorizzato dalla Regione Puglia) di n° 2 licenze per il servizio di noleggio specifico con conducente e autobus fino a 35 posti da adibire all’esclusivo trasporto di studenti presso istituti scolastici (disciplinato dal Regolamento Comunale adottato con delibera consiliare n° 28/1992 e approvato dalla Giunta Regionale Pugliese con provvedimento n° 7363/1992) – impugna: 1) la deliberazione del Consiglio Comunale di Giuggianello n° 40 del 19 Dicembre 2002 con la quale, facendo propria la graduatoria stilata nel verbale del 10 Dicembre 2002 dalla Commissione Comunale nominata per la valutazione dei titoli delle due ditte istanti, si dispone l’assegnazione delle predette due licenze di noleggio con conducente di autobus e minibus alla Ditta controinteressata; 2) ogni altro atto connesso e, in particolare, con riferimento alla mancata assegnazione alla Ditta ricorrente di n° 1 licenza di noleggio con conducente di autobus e minibus per l’esclusivo trasporto di studenti verso gli istituti scolastici del Comune di Giuggianello, in osservanza dell’ordine di cui alla graduatoria stilata nella riunione della Commissione Comunale all’uopo nominata. Chiede, altresì, il risarcimento del danno subìto per la mancata concessione della licenza de qua ed in particolare del lucro cessante costituito dal mancato guadagno che sarebbe potuto derivare dallo svolgimento dell’attività oggetto della concessione (indicato in Euro 80.000,00) e del danno emergente costituito dal costo di acquisto (Euro 30.500,13) del pullman minibus rimasto inutilizzato e non immatricolato in mancanza di apposita licenza.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Mancanza di presupposti di fatto e di diritto – Violazione della lex specialis del Regolamento Comunale – Difetto assoluto di motivazione e, in ogni caso, illogicità ed incongruenza della stessa – Violazione dell’art. 3 Legge n° 241/1990 – Perplessità dell’azione amministrativa e/o contraddittorietà della stessa – Violazione della delibera Giunta Regionale 14 Maggio 2002 n° 558 – Ingiustizia manifesta – Disparità di trattamento.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, la Ditta ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Giuggianello e la Ditta controinteressata depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

La Ditta ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2004.

Alla pubblica udienza del 20 Aprile 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è in parte irricevibile per l’evidente tardività dell’impugnazione e la domanda risarcitoria proposta è infondata e va respinta.

In ordine alla domanda impugnatoria, osserva il Collegio che emerge "per tabulas" che il contenuto essenziale dell’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Giuggianello n° 40 del 19 Dicembre 2002 è stato comunicato dal Comune resistente alla Ditta ricorrente con l’esibita nota sindacale prot. n° 985/02 del 9 Gennaio 2003, ricevuta dalla Ditta M.F. sicuramente prima della data del 27 Gennaio 2003 (in cui quest’ultima ha presentato un’istanza di accesso al Comune di Giuggianello nella quale ha dato espressamente atto di avere avuto conoscenza della predetta nota sindacale prot. n° 985/02 del 9 Gennaio 2003), recante la precisa indicazione degli estremi della deliberazione consiliare gravata (data, numero e oggetto) e di tutti gli altri elementi idonei ad evidenziarne la immediata lesività per il destinatario (compresa la menzione dell’avvenuta assegnazione della concessione delle due licenze di che trattasi alla Ditta controinteressata "L.A. di L.G.S. & C. S.a.s."), nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato presentato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario presso l’Ufficio UNEP della Corte d’Appello di Lecce solo in data 20 Novembre 2003 (a distanza di circa dieci mesi dal giorno della ricezione della nota sindacale predetta), e quindi ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni per la proposizione dell’azione di annullamento previsto (all’epoca) dall’art. 21 della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ed ora dagli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo.

E’ appena il caso di rammentare in proposito che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato – ai fini della decorrenza del termine decadenziale per ricorrere dinanzi al Giudice Amministrativo, perché si abbia piena conoscenza di un provvedimento amministrativo non è necessario che questo sia noto in tutti i suoi elementi di dettaglio (compresi gli atti strumentali del relativo procedimento), essendo invece sufficiente la conoscenza della sua esistenza, del suo contenuto essenziale e dell’effetto lesivo per l’interessato, comportando la successiva acquisizione del contenuto integrale solo l’eventuale possibilità di presentare motivi aggiunti ("ex plurimis": Consiglio di Stato, V Sezione, 20 Aprile 2000 n° 2436).

Per completezza espositiva si rileva che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, risulta, inoltre, che la documentazione amministrativa integrale richiesta dalla Ditta M.F. con l’istanza di accesso presentata il 27 Gennaio 2003 è stata trasmessa alla stessa dal Comune di Giuggianello in allegato alla nota sindacale prot. n° 182 del 5 Febbraio 2003, spedita con raccomandata a.r. in data 6 Febbraio 2003.

La domanda risarcitoria (pure) proposta dalla Ditta ricorrente va, invece, respinta poiché – a parte ogni questione sull’esistenza o meno dell’allegata illegittimità dei provvedimenti comunali (tardivamente) impugnati – non viene spesa alcuna argomentazione negli scritti difensivi della Dittà Mongiò circa l’eventuale colpevolezza della condotta serbata nella vicenda in questione dal Comune di Giuggianello, ossia sulla presenza nella fattispecie de qua di un’illegittimità evidente ed inescusabile dell’azione amministrativa e, quindi, non viene allegata (né, tanto meno, dimostrata) la sussistenza della colpa dell’Amministrazione resistente, per l’ipotetica violazione delle regole generali di imparzialità e di correttezza alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 22 Luglio 1999 n° 500).

E’ noto, infatti, che in caso di fatto illecito non viene in rilievo la mera illegittimità del provvedimento in sé, ma un’illiceità della condotta complessiva riguardo alla quale assume rilievo centrale la valutazione della rimproverabilità soggettiva del contegno (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 Marzo 2011 n° 3).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere in parte dichiarato irricevibile e per la restante parte va respinto, nei sensi sopra indicati.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile e per la restante parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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