Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-04-2011) 25-05-2011, n. 20800 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Santa Maria C.V. del 31.10.2007. ha ridotto la pena inflitta al G., per il reato di ricettazione, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa ricorre la difesa di G.A., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

1) la nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per il vizio di motivazione per illogicità manifesta e violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 530 c.p.p., comma 2, artt. 512 e 507 c.p.p. perchè sono state acquisite le dichiarazioni rese da Go.Gi. anche se quest’ultimo si è sottratto volontariamente all’esame in aula, facendo perdere le proprie tracce.

Sul punto la Corte di merito ha reso una motivazione viziata da illogicità perchè giustifica l’asserito intento collaborativo del Go. con la consegna della carta d’identità del G. agli investigatori, come se tale consegna potesse servire a giustificare il successivo sottrarsi al controinterrogatorio;

2) la nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per il vizio di motivazione di illogicità manifesta e violazione di legge in relazione alla omessa indagine sull’elemento soggettivo del reato;

3) la nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, 1 lett. b) ed e) per il vizio di motivazione di illogicità manifesta e violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia assolutoria, quantomeno nella formula dubitativa, per essere le dichiarazioni del Go. non idonee a supportare il giudizio di responsabilità;

4) la nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per il vizio di motivazione di illogicità manifesta e violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè si limita a riproporre le stesse argomentazioni già svolte con i motivi di appello che, perciò, in nessun modo si coordinano con la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito. Quest’ultima ha dato atto che non emergono elementi per ritenere che il Go. si sia volontariamente sottratto alla partecipazione dibattimentale e che è invece provato che furono effettuate le ricerche dell’imputato che, però, non andarono a buon fine. E’ pertanto, del tutto pretestuoso e sicuramente non conforme alla disposizione dell’art. 606 c.p.p. riproporre in questa sede le proprie personali convinzioni, sfornite di prova, sulla volontarietà dell’allontanamento del teste ed il motivo di ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi meramente ripetitivi di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rv. 231708. 2.1. Anche le ulteriori censure appaiono generiche ed infondate.

2.2 La censura dedotta sulla mancanza di motivazione in punto di dolo è del tutto generica perchè non tiene conto del rinvio che la Corte di merito fa alla sentenza di prime cure ed alle relative valutazioni delle risultanze processuali, nè risultano motivi di appello sull’elemento del dolo.

2.3 In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che, ai fini dell’applicabilità delle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (tra le tante, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010) La doglianza in punto di dosimetria della pena è. 2.4 manifestamente infondata è la doglianza relativa al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa. Il ricorrente, infatti, si limita ad enunciare la censura ma non indica in quale parti sarebbero inattendibili le dichiarazioni che, comunque, non allega rendendo del tutto generico il contenuto della doglianza e non autosufficiente il ricorso.

2.5. Il ricorso deve, per i motivi su esposti, essere rigettato.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *