T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 918 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato attualmente in pensione, ha fatto istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Cardiopatia ischemica ipertensiva, con coronaropatia ostruttiva della coronaria destra in scarso compenso" e "Aritmia extrasistolica ventricolare frequenti e ripetitive". Il Ministero dell’Interno, recependo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso nell’adunanza n. 2 del 28.1.2008, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità, con decreto n. 1519/N del 4.8.2008 ha respinto le istanze dell’interessato volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.

Avverso tali provvedimenti è stato proposto il presente ricorso, con cui il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e l’errore nei presupposti che caratterizzerebbe sia il parere reso dal Comitato di Verifica, sia il decreto dell’Amministrazione che sostanzialmente lo recepisce, in quanto non sarebbero state correttamente valutate le circostanze e le modalità del servizio svolto dal dipendente in sedi particolarmente disagiate e pericolose, spesso caratterizzato da turni lavorativi ben oltre l’orario previsto.

Co atto depositato il 9 dicembre 2008, a cui è seguita produzione documentale, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito.

Alla Pubblica Udienza del 16 marzo 2011, su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il ricorrente lamenta sostanzialmente la carenza e l’incongruità dell’istruttoria nell’adozione degli atti impugnati, nonché la loro contraddittorietà ed erroneità nella parte in cui non hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate.

In particolare, il sig. Z. ritiene erroneo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale non avrebbe ravvisato nel servizio reso dal dipendente specifiche situazioni di disagio tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante nello sviluppo delle patologie di cui è affetto. A dire del ricorrente, infatti, il Comitato non avrebbe tenuto in considerazione il servizio prestato a Milano negli anni di piombo, a Taranto ed a Palermo rispettivamente negli anni "80 e "90, quando il clima di tensione per la lotta alla criminalità organizzata in quelle città era altissimo, o ancora, in Irpinia, nelle aree colpite dal sisma del 1980, caratterizzato da particolare stress e disagio dovuto anche ai continui spostamenti nelle varie città, dove trasferiva con sé la propria famiglia.

Il Collegio non condivide le censure prospettate in ricorso.

Ed invero, partendo da un attento esame del parere n. 40126/2006 reso dal Comitato di Verifica, si evince che quest’ultimo non ha tralasciato di esaminare le informazioni relative alle condizioni di servizio del ricorrente; al contrario, proprio in relazione all’entità del servizio svolto, il Comitato ha ritenuto di poter concludere nel senso che il tipo di lavoro prestato, per entrambe le patologie lamentate, non sia stato idoneo a determinarne o anticiparne lo sviluppo.

Ciò in quanto la "Cardiopatia ischemica ipertensiva" può dirsi "riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante".

Inoltre, con riferimento all’ "Aritmia extrasistolica ventricolare", il Comitato ha escluso la dipendenza da causa di servizio perché "dalla documentazione sanitaria agli atti non risulta che l’interessato a causa del servizio abbia sofferto di particolari patologie che per la loro natura ed intensità possano configurarsi quali possibili elementi etiopatogenetici dell’affezione di cui trattasi. Pertanto la forma nella fattispecie si inquadra in uno squilibrio individuale neurovegetativo non suscettibile di essere influenzato da fattori esogeni".

Il Comitato, peraltro, giunge alle proprie conclusioni "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Ne consegue che, ferma restando la natura tecnicodiscrezionale del giudizio del Comitato, che è sindacabile anche attraverso la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico ed al procedimento applicativo (Cons. di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), alcuna contraddittorietà od omissione è dato riscontrare nel giudizio medesimo in relazione ai fatti di servizio allegati e documentati.

L’Organo consultivo, infatti, ha puntualmente argomentato in relazione all’insussistenza del nesso eziologico tra i fatti di servizio e le affezioni sofferte, anche sul piano concausale, e appunto la valutazione delle modalità del servizio prestato, così come risultanti dagli atti, ha indotto il Comitato ad escludere situazioni di particolare gravità e difficoltà tali da aver svolto un ruolo significativo nel determinismo delle patologie di che trattasi, attesa, peraltro, la natura prevalentemente costituzionale delle stesse.

Conseguentemente, non può ritenersi affetto dal lamentato vizio istruttorio neppure il decreto n. 1519/N del 4 agosto 2008 adottato dall’Amministrazione, che deve intendersi motivato per relationem al parere del Comitato di Verifica.

Né il Collegio riscontra alcuna contraddittorietà dei provvedimenti impugnati rispetto alla documentazione versata in atti, nella quale non emergono elementi significativi che possano far propendere per un giudizio di dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate o che siano idonei a provare le circostanze solo genericamente descritte in ricorso; in particolare, nell’unico rapporto informativo a firma del Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Bari – Sezione Polfer di Taranto del 12.1.2004, vengono descritte condizioni di lavoro non esorbitanti rispetto a quelle che un Ispettore di Polizia è chiamato ordinariamente a svolgere e quindi, in quanto connaturate alla funzione, non rilevanti neppure sotto il profilo concausale.

Come sostenuto dalla giurisprudenza, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828).

Le valutazioni dell’Amministrazione, pertanto, risultano, anche sotto questo aspetto, immuni dai vizi dedotti.

Per le considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene il ricorso infondato e da respingere.

Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti, tenuto conto, da un lato, della natura della controversia e, dall’altro, dell’attività difensiva dell’Amministrazione, svolta con costituzione puramente formale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *