T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 910 Danno a persona

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, in qualità di genitori di figli frequentanti la scuola primaria, hanno impugnato i provvedimenti con i quali l’amministrazione scolastica ha determinato il numero delle ore di sostegno settimanale.

Dopo aver evidenziato l’assoluta inadeguatezza del numero delle ore di sostegno (12) assegnate ai rispettivi figli in relazione all’elevato grado di disabilità riconosciuto a questi ultimi dalla Azienda unità sanitaria locale di Taranto nonché in relazione allo stesso Piano educativo individualizzato (P.E.I.) della stessa Direzione didattica, i ricorrenti contestano la legittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 comma 2, 34 comma 1, 38 commi 3 e 4 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della Costituzione Europea e dei principi comunitari. Manifesta illogicità e perplessità dell’azione amministrativa;

2) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della legge n. 104/1992, artt. 1, 3, 8 lett. d), 12, 1, art. 40 comma 1 della legge n. 449/1997, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 59/1997, violazione del D.P.R. n. 275/1999 con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di autonomia dell’istruzione scolastica ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/1997. Eccesso di potere per sviamento, carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990, dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Carenza di congrua istruttoria e motivazione a base dei provvedimenti adottati.

Unitamente alla domanda demolitoria, i ricorrenti formulano domanda risarcitoria del danno asseritamente sofferto, da quantificarsi in via equitativa nella somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per ciascuno dei minori.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione scolastica contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone la reiezione.

Con Ordinanza n. 953 del 17 dicembre 2009 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare, presentata in via incidentale dai ricorrenti.

Con memoria depositata in data 8 febbraio 2011 le parti ricorrenti si sono lungamente soffermate sui motivi di gravame, insistendo per l’integrale accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata in data 11 febbraio 2011, l’amministrazione scolastica ha rappresentato che, a seguito del provvedimento cautelare sopra richiamato, la Direzione scolastica 16° Circolo di Taranto, con provvedimento del 12 gennaio 2010, ha attribuito ai figli degli odierni ricorrenti il massimo delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010.

Ha altresì rappresentato che anche nell’anno scolastico in corso (2010/2011) uno dei due alunni in questione sta usufruendo dell’insegnamento di sostegno nella misura massima (mentre l’altra alunna è transitata alla scuola secondaria di I° grado).

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso deve essere improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo alla istanza demolitoria presentata dai ricorrenti.

Come sopra evidenziato, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dai ricorrenti, ai fini del riesame delle determinazioni della amministrazione scolastica. Quest’ultima, in sede di riedizione del potere, ha attribuito ai figli degli odierni ricorrenti, per l’anno scolastico 2009/2010, il massimo delle ore di sostegno (misura confermata anche per l’anno scolastico successivo 2010/2011 per l’alunno ancora frequentante la scuola primaria).

Stando così le cose, è evidente che alcun effetto concreto determinerebbe nella sfera giuridica degli odierni ricorrenti l’accoglimento della domanda demolitoria, avendo essi già conseguito, per effetto di una nuova determinazione della amministrazione scolastica, il bene della vita cui aspiravano.

Oltre alla domanda demolitoria, gli odierni ricorrenti formulano domanda risarcitoria dei danni asseritamente subiti e quantificati dagli stessi ricorrenti in via equitativa nella misura di Euro 2.500,00 per ciascuno dei due minori.

Dopo aver richiamato la categoria del danno esistenziale ed aver evidenziato la rilevanza costituzionale del diritto dei minori alla istruzione, i ricorrenti pongono in rilevo che il limitato numero di ore di sostegno assegnate ai due minori, oltre che influire sui processi di apprendimento e sulla loro evoluzione psicopedagogica, ha costretto le genitrici dei minori a dedicare parte delle ore antimeridiane della propria giornata alla presenza a scuola per prestare assistenza.

La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

Come è ben noto, il danno esistenziale costituisce pregiudizio (di natura non meramente emotiva, ma oggettivamente accertabile) al fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Secondo la giurisprudenza più recente, tale categoria di danno costituisce pur sempre dannoconseguenza (non dannoevento) e deve essere allegato e provato, non potendo mai considerarsi in re ispa (ex multis, Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2007, n. 20987).

Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti pongono alla base della domanda risarcitoria un elemento di carattere generico (la incidenza delle ore di sostegno sulla formazione psicopedagogica dei minori) ed un elemento di fatto allegato, ma non documentato (la presenza delle genitrici a scuola per alcune ore della giornata per prestare assistenza).

Ancorché la prova del danno esistenziale possa essere fornita anche per presunzioni semplici, il Collegio ritiene che gli elementi di fatto addotti dai ricorrenti non siano idonei, sia per la loro genericità che per la mancanza di riscontro probatorio, a giustificare la domanda risarcitoria.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile (con riguardo alla domanda demolitoria dei provvedimenti impugnati) e deve essere respinto per la parte residua (con riguardo alla domanda risarcitoria).

Si ravvisano valide ragioni (il comportamento dell’amministrazione nel corso del giudizio e la infondatezza della domanda risarcitoria) per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– Dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la domanda di annullamento degli atti impugnati.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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