Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 25-05-2011, n. 20987 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13 luglio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l’appello proposto da E.K.A., condannato dal Tribunale di Torino con sentenza del 29.4.2002 per falso e violazione legge stupefacenti, dapprima sottoposto alla misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato, poi sostituita con quella della libertà vigilata per anni 1, avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Torino del 29 aprile 2010, con il quale la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata emessa nei suoi confronti era stata sostituita con quella detentiva della colonia agricola per anni uno.

2. Il Tribunale ha ritenuto che correttamente il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto l’aggravamento della misura di sicurezza nei confronti dell’ E.K., avendo tenuto conto dell’atteggiamento da lui tenuto nei confronti della propria coniuge e dei suoi due figli, improntato a sistematiche violenze e sopraffazioni, tanto da essere stato condannato in primo grado nel 2007 per maltrattamenti continuati e lesioni personali nei confronti della moglie; ha ritenuto che, durante il periodo in cui il medesimo era stato sottoposto alla misura della libertà vigilata, si era manifestata ed incrementata la sua pericolosità sociale, tenuto conto del burrascoso andamento del suo rapporto con la moglie, del suo comportamento fraudolento ed in alcuni casi non collaborativo tenuto con i servizi sociali; e tale sua pericolosità era stata ritenuta molto più insidiosa e difficilmente arginabile, visto l’ambito domestico nel quale essa si manifestava.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha proposto personalmente ricorso per cassazione E.K. A., che ha dedotto motivazione illogica e contraddittoria in quanto il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto il comportamento tenuto da sua moglie, la quale aveva mentito nel riferire il comportamento da lui tenuto, non essendo rispondente al vero che egli non avesse provveduto a mantenere la famiglia. Le considerazioni svolte dal Tribunale erano poi generiche e non supportate da alcun elemento oggettivo, siccome basate su di una valutazione psicologica della propria consorte, la quale non era stata mai sentita nè dal Tribunale, nè dai servizi sociali, non essendosi la stessa mai presentata, sebbene convocata, ed aveva altresì abbandonato la comunità protetta nella quale era stata inserita, avendo fatto perdere le tracce proprie e dei propri figli.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da E.K.A. è infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non abbia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza a suo carico di un’attuale pericolosità sociale, idoneo a consentire la conversione della misura di sicurezza della libertà vigilata in quella più afflittiva della colonia agricola per anni 1. 3. E’ noto che la pericolosità sociale, indispensabile per l’applicazione di una misura di sicurezza, ai sensi dell’art. 203 c.p., va desunta, secondo quanto disposto dall’art. 203 c.p., dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p. in tema di applicazione della pena e non può essere confusa con l’attualità della commissione di nuovi reati.

Secondo la giurisprudenza di legittimità è onere del giudice verificare la sussistenza delle condizioni che consentano di ritenere la personalità dell’imputato caratterizzata dalla pericolosità, intesa come accentuata possibilità di tenere in futuro ulteriori atteggiamenti antigiuridici, anche qualora venga disposta, come nel caso in esame, l’aggravamento di una misura di sicurezza, sostituendosi a quella della libertà vigilata quella della colonia agricola per anni 1; ed è in tale ipotesi richiesto che il giudice provveda a giustificare non solo il giudizio di accentuata pericolosità sociale in precedenza formulato, ma provveda altresì a valutare l’insufficienza ovvero l’inefficacia della precedente misura della libertà vigilata, si da ritenere necessario assegnare il libero vigilato ad una colonia agricola (cfr., in termini, Cass. 1A 27.5.08 n. 24725; Cass. 1^, 10.2.2009 n. 23023, rv. 244113).

4.1ncensurabile nella presente sede appare al riguardo il provvedimento impugnato, avendo esso indicato una serie concordante ed univoca di elementi, idonei a dimostrare la persistenza della pericolosità sociale dell’ E.K., avendo tenuto presente innanzitutto l’andamento irregolare della misura di sicurezza della libertà vigilata, alla quale il ricorrente era stato in precedenza sottoposto; le relazioni redatte nei suoi confronti dall’UEPE, tali da delineare una personalità poco propensa a tenere un dialogo corretto e leale con gli operatori sociali, onde rielaborare criticamente il proprio passato delittuoso. Il provvedimento impugnato ha invero rilevato come la condotta tenuta dal ricorrente nel corso dell’applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata non fosse stata dimostrativa di un sicuro ravvedimento del ricorrente, e di una sua accettazione delle regole della normale convivenza civile nell’ambito familiare, costituito da una moglie di nazionalità italiana e da due figli, i quali avrebbero potuto subire rilevanti danni psichici dall’essere collocati in un ambiente familiare caratterizzato da continue tensioni e da una permanente conflittualità; ed il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ritenuto quanto sopra compatibile con il comportamento non sempre lineare tenuto dalla consorte del ricorrente, la quale, sebbene collocata con i figli minori dal Tribunale dei Minori con provvedimento del febbraio 2010 presso una famiglia affidataria, si era resa irreperibile, in tal modo dimostrando di non saper gestire responsabilmente il proprio ruolo genitoriale.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto il comportamento tenuto dal ricorrente caratterizzato da una spiccata ed attuale pericolosità sociale, riferita in modo particolare ai rilevanti rischi ai quali potevano andare incontro i suoi figli, sotto il profilo della loro corretta crescita morale ed intellettiva, si da ritenere opportuno sottoporre il ricorrente alla più afflittiva misura della colonia agricola per anni 1. 5. Il giudizio di perdurante pericolosità sociale espresso dall’ordinanza impugnata nei confronti del ricorrente è pertanto pienamente condivisibile, in quanto sorretto da motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione.

6. Il ricorso proposto da E.K.A. va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge indicate in dispositivo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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