T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 906 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Stato S. Libertini;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata esclusa dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna indetta – ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124 – con l’O.M. n. 153 del 15/6/1999 (integrata dall’O.M. n. 33 del 7/2/2000).

L’esclusione era disposta per mancanza del requisito di servizio richiesto dall’art. 2 lett. A) del bando, ovverossia – come indicato nel provvedimento impugnato – di "180 giorni di effettivo servizio dall’a.s. 94.95".

Con il ricorso sono stati denunciati:

– la violazione e falsa applicazione della O.M. 153/99 e l’eccesso di potere per errore nei presupposti (non avendo l’Amministrazione invitato la ricorrente a regolarizzare la domanda);

– la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 124/99 e della cit. O.M., così come integrata con la O.M. n. 33 del 7.2.2000, nonché l’ulteriore eccesso di potere per errore nei presupposti (dovendo ritenersi valutabile il servizio prestato, per attività di sostegno, presso la Direzione Didattica Statale di Alessano su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Lecce);

– l’illegittimità dell’art. 2 della suddetta legge per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione (non giustificandosi che il periodo di servizio utile debba essere stato prestato, per la metà, a decorrere dall’anno scolastico 1994/95), con la conseguente illegittimità derivata del provvedimento.

Si è costituito in giudizio il Provveditore agli Studi di Lecce, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, gradatamente, rigettato.

Per l’udienza pubblica sono stati esibiti il rapporto informativo dell’Amministrazione corredato da documentazione; il difensore della ricorrente ha prodotto a sua volta documentazione (tra cui la nota con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale attesta che l’insegnante, ammessa in pendenza di ricorso alla frequenza dei corsi e superato l’esame finale, è stata inclusa con riserva nell’elenco dei docenti che hanno conseguito l’idoneità).

L’avv. Carrozzo ha altresì prodotto memoria difensiva, in cui ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, richiamando l’art. 4, comma 2bis, del decretolegge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168 e sostenendo (sulla scorta della giurisprudenza citata) che va applicata anche agli insegnanti la norma di favore che consente la conservazione degli effetti dell’abilitazione conseguita, qualora il candidato sia stato ammesso con riserva all’esame.

All’udienza pubblica del 2 marzo 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2.- Nella memoria difensiva della ricorrente è contenuta la richiesta volta a far valere l’applicazione, anche alla presente fattispecie, dell’art. 4, comma 2bis, del decretolegge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La norma in argomento dispone:

"Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

Come già statuito in identica fattispecie (cfr. la sentenza della Sezione del 31 agosto 2010 n. 1869), il Collegio ritiene inapplicabile la norma invocata, poiché essa da un lato riguarda le abilitazioni all’esercizio di una professione, non già le procedure comunque preordinate all’assunzione (cfr. T.A.R. Basilicata – Sez. I, 1° luglio 2009 n. 399) e, d’altro canto, non può valere a sanare il difetto dei previsti requisiti di ammissione.

Ciò risulta chiaramente dalla previsione della sua operatività ai candidati "in possesso dei titoli per partecipare al concorso", essendo quindi rivolta a mantenere fermi gli effetti del superamento delle prove d’esame, allorquando l’esclusione sia stata disposta a seguito di una valutazione discrezionale e l’ammissione con riserva, a cui consegua il risultato utile, assorbe il difforme giudizio impugnato.

Viceversa, la norma non concerne l’ipotesi di esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione (comprendendovi sia i titoli di studio che quelli di servizio), non venendo in rilievo in tal caso un’attività valutativa ma la mera applicazione delle regole del concorso, con operato del tutto vincolato; sicché la successiva ammissione con riserva (talvolta, come nel caso in esame, disposta sulla base della sola proposizione del ricorso) non può valere a far attribuire al candidato quei requisiti di cui è carente.

Nella specie, la ricorrente è priva del requisito di servizio, stabilito dall’O.M. n. 135/99 in pedissequa applicazione dell’art. 2, quarto comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124, essendo incontestato che ha svolto, a partire dall’anno scolastico 1994/95 e fino al 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124/99), un servizio di insegnamento per un periodo inferiore a 180 giorni.

Né può ipotizzarsi la validità, a tal fine, del servizio indicato nel secondo motivo di ricorso, trattandosi di attività didattica extrascolastica domiciliare prestata, su incarico della Provincia di Lecce, in favore di alunno disabile nell’anno scolastico 1998/99 (cfr. la certificazione del 4/8/1999 esibita dall’Amministrazione), non annoverabile al servizio "per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo" a cui ha riguardo l’art. 2 lett. A) dell’O.M. n. 135/99.

In ragione di ciò, l’esclusione dalla sessione riservata si palesa legittima, dovendosi disattendere le censure avverso il provvedimento del Provveditore di Lecce, in quanto:

– l’art. 6 dell’O.M. ammette unicamente "la regolarizzazione dei certificati di servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non autenticata, ovvero contenenti mere irregolarità formali" (quinto comma) e di quelli non vidimati (sesto comma), ma ovviamente non consente di sanare il difetto di un requisito di partecipazione al concorso;

– non sussiste la denunciata illegittimità della norma di sanatoria del precariato scolastico, intendendo il Collegio aderire al pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha già vagliato la questione (decisione della Sez. VI del 30 maggio 2008 n. 2618: "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999, nella parte in cui richiede l’ulteriore requisito dello svolgimento di 180 giorni di servizio a partire da un determinato anno scolastico, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 Cost., atteso che gli artt. 3 e 97 Cost. – nel fissare i principi di eguaglianza e buon andamento ai quali devono attenersi le procedure di selezione per l’accesso al pubblico impiego e quindi anche all’insegnamento – non escludono che il legislatore ordinario possa stabilire requisiti soggettivi specifici ai fini della partecipazione a dette procedure selettive. Neppure sussiste contrasto con l’art. 4 Cost., perché il principio generale di tutela del lavoro non si traduce nel diritto al conseguimento e al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire arbitrarie discriminazioni e la discrezionalità che la Costituzione riconosce al legislatore, quanto ai tempi e ai modi per l’attuazione di siffatto principio, non è stata nella specie esercitata irragionevolmente").

Il ricorso va dunque respinto perché infondato.

3.- In ragione della natura della controversia (trattandosi di aspirazione a conseguire l’abilitazione per risolvere la situazione personale di precariato), sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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