Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 19818 Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F. e L.D. proponevano opposizione al verbale di contestazione redatto a loro carico dalla Polizia stradale il (OMISSIS) per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 lamentando la mancata taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità.

Il giudice di pace di Potenza accoglieva l’opposizione, sotto il profilo del difetto di certificazione della taratura, prevista dall’art. 192 reg. C.d.S., dalla L. n. 273 del 1991 e dalla normativa UNI 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni).

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell’interno, formulando un solo motivo di censura.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di censura la P.A. ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e dell’art. art. 142 C.d.S., comma 6 e degli artt. 192 e 345 reg. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che non esiste normativa nazionale o comunitaria che imponga la taratura periodica degli apparecchi Autovelox 104 C-2 e di un’apposita certificazione. Infatti, sostiene parte ricorrente, ogni apparecchiatura conforme alle caratteristiche indicate nell’art. 345 reg. C.d.S. può essere adoperata per il controllo della velocità del veicolo, e tra questi l’autovelox 104 C-2 rispetta tutti i requisiti prescritti (idoneità a fissare la velocità in un dato momento e in modo chiaro e accettabile; approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici; capacità di scontare una riduzione di velocità del 5%, con un minimo di 5 kmh).

La L. n. 273 del 1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi misuratori della velocità e la normativa interna specifica, anche posteriore (C.d.S. e relativo regolamento) a detta legge, non stabilisce affatto che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT (Servizi di taratura) previsti dalla L. n. 273 del 1991, nè un obbligo generalizzato di verifica metrologica di tali strumenti può evincersi da altre norme tecniche, che non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma sono comunque non vincolanti per l’ordinamento italiano per l’assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

Nè attualmente esistono norme comunitarie imperative, applicabili in materia di misurazione della velocità dei veicoli. La normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) non è vincolante, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, per cui non è altro che un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite norme, cui i costruttori decidono autonomamente di uniformarsi. Allo stesso modo, non è vincolante la raccomandazione OIML R91 del 1990 (Apparecchiature radar per la misura della velocità dei veicoli), peraltro non attinente al caso di specie in quanto relativa alle apparecchiature radar.

Pertanto, conclude parte ricorrente, in assenza di norme comunitarie applicabili in materia, valgono le disposizioni nazionali stabilite dall’art. 45 C.d.S. e dagli artt. 192 e 345 reg. esec. e att. C.d.S., nonchè dal D.M. 29.10.1997, nessuna delle quali prevede tarature periodiche e relative certificazioni.

2. – Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poichè esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada" (Cass. n. 9846/10; conformi, Cass. nn. 23978/07 e 23978/08).

E’ stata, altresì, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa agli art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3, (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S. nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini ( art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa ( art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature (Cass. n. 29333/08).

3. – A tale convincente e consolidato indirizzo ritiene la Corte di dare continuità, di talchè s’impone l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Potenza, che deciderà la controversia attenendosi ai su esposti principi di diritto e che provvederà, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Potenza, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *