T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 905 Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente, in possesso del baccellierato in Teologia conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha svolto attività di insegnante della religione cattolica nella scuola media statale "Giovanni Pascoli" di Galatina dall’a.s. 1992/93.

Impugna il provvedimento con cui è stato escluso dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare indetta – ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124 – con l’O.M. n. 153 del 15/6/1999, integrata dall’O.M. n. 1 del 2/1/2001.

L’esclusione era disposta per mancanza del prescritto requisito di servizio, ovverossia – come motiva il provvedimento impugnato – "poiché (il ricorrente) ha documentato servizi prestati nell’insegnamento della Religione Cattolica che "non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso" – (Art. 2 – punto 4 – O.M. 153/99".

Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate la violazione dei principi costituzionali, l’ingiustizia manifesta, la violazione dell’art. 3 della Costituzione, la disparità di trattamento e la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

Si sostiene che l’applicazione della norma recata dall’art. 2, quarto comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124 si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali poiché (richiedendo, per l’ammissione alla sessione riservata, la prestazione di un periodo di servizio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo) penalizza ingiustificatamente gli insegnanti di religione, per i quali non esiste una specifica classe di concorso, nonostante anch’essi abbiano svolto attività di insegnamento, con il medesimo "status" giuridico degli altri docenti.

Si è costituito in giudizio il Provveditore agli Studi di Lecce, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, gradatamente, rigettato.

Per l’udienza pubblica sono stati esibiti il rapporto informativo dell’Amministrazione corredato da documentazione; il difensore del ricorrente ha prodotto a sua volta documentazione (tra cui il decreto del Provveditorato del 29/8/2001, con cui si è approvato l’elenco dei docenti che hanno conseguito l’idoneità).

L’avv. Capone ha altresì prodotto memoria difensiva, in cui ha principalmente chiesto la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, osservando che il ricorrente (ammesso con riserva a sostenere le prove, per effetto della proposizione del ricorso, ed avendole superate) è stato inserito senza riserva nell’elenco degli idonei.

Avuto riguardo a ciò, si fa leva sull’acquiescenza prestata dall’Amministrazione e sul conseguimento del bene della vita a cui tende il ricorrente, invocando la norma di favore dettata dall’art. 4, comma 2bis, del decretolegge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168, che consente la conservazione degli effetti dell’abilitazione conseguita, qualora il candidato sia stato ammesso con riserva all’esame.

All’udienza pubblica del 2 marzo 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2.- Occorre preliminarmente vagliare la richiesta del ricorrente volta a far valere l’applicazione, anche alla presente fattispecie, dell’art. 4, comma 2bis, del decretolegge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La norma in argomento dispone:

"Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

Come già ripetutamente statuito da questa Sezione (cfr., per tutte, la sentenza del 31 agosto 2010 n. 1869), il Collegio ritiene inapplicabile la norma invocata, poiché essa da un lato riguarda le abilitazioni all’esercizio di una professione, non già le procedure comunque preordinate all’assunzione (cfr. T.A.R. Basilicata – Sez. I, 1° luglio 2009 n. 399) e, d’altro canto, non può valere a sanare il difetto dei previsti requisiti di ammissione.

Ciò risulta chiaramente dalla previsione della sua operatività ai candidati "in possesso dei titoli per partecipare al concorso", essendo quindi rivolta a mantenere fermi gli effetti del superamento delle prove d’esame, allorquando l’esclusione sia stata disposta a seguito di una valutazione discrezionale e l’ammissione con riserva, a cui consegua il risultato utile, assorbe il difforme giudizio impugnato.

Viceversa, la norma non concerne l’ipotesi di esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione (comprendendovi sia i titoli di studio che quelli di servizio), non venendo in rilievo in tal caso un’attività valutativa ma la mera applicazione delle regole del concorso, con operato del tutto vincolato; sicché la successiva ammissione con riserva (talvolta, come nel caso in esame, disposta sulla base della sola proposizione del ricorso) non può valere a far attribuire al candidato quei requisiti di cui è carente.

Né può addursi che l’Amministrazione abbia prestato acquiescenza nell’inserire il ricorrente nell’elenco degli idonei senza apporvi alcuna riserva, non potendo valere tale circostanza a privare di effetti la comminata esclusione e permanendo, piuttosto, la piena efficacia del provvedimento non rimosso dall’Amministrazione e difeso nella sede giurisdizionale (cfr. il rapporto informativo esibito).

3.- Passando al merito della controversia, è pacifico che il ricorrente è privo dello specifico requisito di ammissione alla procedura in questione, stabilito dall’O.M. n. 135/99 in pedissequa applicazione dell’art. 2, quarto comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e consistente nella prestazione di un servizio di insegnamento (per 360 giorni dall’1/9/1981 al 27/4/2000), su posti corrispondenti a classi di insegnamento.

Tra il servizio prescritto non è annoverabile l’insegnamento della religione cattolica, la cui validità per l’ammissione alla sessione riservata è espressamente esclusa dall’art. 2, quarto comma, O.M. cit., non trattandosi di posti di ruolo né relativi a classi di concorso.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente sancito la legittimità della previsione, considerando ragionevole l’esclusione degli insegnanti di religione dalla procedura in esame, a cagione dello specifico profilo della loro qualificazione professionale, basato su procedure diverse da quelle del restante ordinamento scolastico, che (originate dai Patti Lateranensi concordati fra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 1929, modificati con l’accordo del 18 febbraio 1984, ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121) attualmente derivano dall’intesa per l”insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14/12/1985, che ha avuto esecuzione con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751.

Cosicché è stato più volte messo in rilievo il "principio di non omologazione dei docenti di religione cattolica agli insegnanti in posizione ordinaria" (Cons. Stato – Sez. VI, 30 giugno 2009 n. 4221, con ulteriori richiami); il che comporta la non riconducibilità del rapporto d’impiego dei docenti di religione alle tipologie di incarichi che consentono l’accesso alla sessione riservata per il conseguimento dell’idoneità, dovendo tali incarichi essere giustificatamente connessi alle classi di insegnamento poste dall’ordinamento scolastico.

Il Collegio aderisce a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza, che sulla base delle motivazioni sinteticamente riassunte ha quindi ritenuto legittima la previsione che esclude gli insegnanti di religione cattolica dalla procedura indetta con l’O.M. n. 153/99 (oltre a Cons. Stato – Sez. VI, 30 giugno 2009 n. 4221, cit., cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 19 giugno 2009 n. 4043 e 4 aprile 2007 n. 1515; T.A.R. Lazio – Sez. III, 28 settembre 2010 n. 32551 e 11 ottobre 2004 n. 10644; T.A.R. Molise, 8 luglio 2009 n. 600; T.A.R. Toscana – Sez. I, 7 marzo 2006 n. 828; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 19 maggio 2003 n. 1948).

Il ricorso va dunque respinto.

4.- In ragione della natura della controversia (trattandosi di aspirazione a conseguire l’abilitazione per risolvere la situazione personale di precariato), sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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