T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 904 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, medico specialista in Allergologia, dichiarava la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico per la copertura dei turni vacanti di attività specialistica nel distretto di Galatina, la cui attivazione per n. 38 ore settimanali era richiesta il 7/12/2009 dal Direttore del Distretto Socio Sanitario e autorizzata dal Direttore Generale dell’Asl Lecce con deliberazione n. 4190 del 28/12/2009.

Sennonché, la formulazione della graduatoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi era dapprima sospesa dal Comitato Zonale di cui all’art. 24 dell’A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i Medico Specialisti Ambulatoriali, con l’impugnato verbale del 22/2/2010 (su invito del Direttore Generale dell’Asl, espresso con la nota del 18/2/2010); in seguito, col provvedimento del Direttore Generale impugnato con i motivi aggiunti è stata revocata, con riferimento alle ore di Allergologia, la deliberazione del 28/12/2009 che aveva autorizzato la pubblicazione dei turni per le diverse branche specialistiche.

Avverso i provvedimenti il ricorrente articola un unico motivo, il cui contenuto è sostanzialmente coincidente sia in ricorso che nei motivi aggiunti, con cui ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del vigente CCNL della specialistica ambulatoriale, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto, la contraddittorietà manifesta con precedenti manifestazioni di volontà, la violazione del PSR 2008 – 2010 e del PAL della medesima ASL di Lecce di cui alla delibera n. 1376 del 22/4/2009, la violazione dei principi generali in materia di atti di ritiro e del "contrarius actus", la violazione dei principi civilistici in materia di offerta al pubblico, la violazione dei principi di correttezza e buona fede e lo sviamento dalla causa tipica.

Il dott. T. censura le determinazioni assunte dall’ASL, osservando:

1) che le conclamate necessità di tener conto dello scostamento risultante dal bilancio consuntivo 2009 rispetto alla previsione di spesa e dell’effettivo fabbisogno rapportato alla popolazione non sono supportate da adeguata istruttoria e contrastano con il bisogno di salute, riguardante la branca specialistica in questione, come valutato nella richiesta di attivazione dei turni del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Galatina e ritenuto dallo stesso Comitato Zonale (nonché desumibile dal Piano Sanitario Regionale per il triennio e dal Piano Attuativo Locale dell’Asl di Lecce);

2) che, in ragione di ciò, la revoca difetta di adeguata motivazione sul pubblico interesse;

3) che il bando di selezione si configura come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., irrevocabile allorché è intervenuta l’accettazione dell’interessato.

L’ASL di Lecce, costituitasi in giudizio, ha replicato con controricorso alle deduzioni del ricorrente e difeso in particolare la scelta effettuata, suffragata dallo studio che ha evidenziato un’esuberanza di ore nella branca di Allergologia.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 30 luglio 2010 n. 599.

Per l’udienza pubblica del 18 novembre 2010 il ricorrente ha prodotto note difensive, con cui ha richiesto al Tribunale di disporre istruttoria, al fine di verificare se il Direttore sanitario dell’ASL sia anche lo stesso medico che ha formulato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico.

Con ordinanza istruttoria del 25 novembre 2010 n. 195 è stato invece ordinato all’ASL di produrre gli atti istruttori genericamente richiamati nella delibera di revoca.

In relazione a quanto richiesto, in data 17/12/2010 l’Amministrazione ha unicamente prodotto le note del Direttore Sanitario del 12/5/2010 prot. 80567 e dell’1/6/2010 prot. 92075 (entrambe indirizzate al Comitato Zonale), con cui si richiede la formulazione di una proposta per la revoca della delibera n. 4190/09 e si specifica che la revoca è da intendersi limitata a talune branche specialistiche.

All’udienza pubblica del 2 marzo 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio intende preliminarmente affermare in maniera espressa la sussistenza della propria giurisdizione, atteso che le censure del ricorrente si rivolgono alla scelta dell’ASL relativa alla pubblicazione dei turni vacanti di specialistica presso il Distretto Socio Sanitario di Galatina; sicché la controversia attiene agli atti organizzativi posti in essere (la cognizione della cui legittimità spetta al G.A.) e non involge la mera pretesa all’attribuzione dell’incarico in questione (relativamente alla quale essa spetterebbe al G.O., non rientrando nelle procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti: cfr. Cons. Stato – Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1685).

Nel merito, bisogna considerare che le determinazioni impugnate hanno fatto seguito, come indicato nella deliberazione del 9/6/2010 n. 1696, alla ricognizione delle ore settimanali di specialistica ambulatoriale presso ciascun Distretto e alla verifica degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per il personale dipendente e convenzionato, preordinate a valutare le "reali necessità" (così la delibera citata) riguardanti i turni vacanti di cui trattasi.

Peraltro, si segnala nel caso in esame il breve lasso di tempo intercorso tra l’originaria scelta di pubblicare i turni vacanti di specialistica ambulatoriale (comprendendo inizialmente la branca di Allergologia) e la rivisitazione della scelta medesima.

Invero, la nota soprassessoria del 18/2/2010 è intervenuta a distanza di nemmeno due mesi dalla pubblicazione dei turni avvenuta il 28/12/2009 (e prima che fosse formata la graduatoria dei medici disponibili), ed è stata preceduta dalla suddetta ricognizione delle ore di specialistica ambulatoriale attive in ogni distretto sanitario (dettata, oltre che dalle ragioni illustrate, anche dalla priorità da accordare per la branca di ginecologia, secondo l’indirizzo regionale di incremento delle relative ore presso i Consultori familiari).

Il potere di rivedere la scelta appena compiuta è stato nella specie correttamente esercitato da parte dell’ASL, poiché il ripensamento poggia sugli elementi emersi dall’istruttoria (cfr. la nota prot. n. 27099 del 15/2/2010) che attestano, sulla base dei dati numerici riassunti nelle tabelle allegate, l’effettiva "disomogenea distribuzione" delle ore di specialistica e "una offerta Aziendale complessivamente superiore al fabbisogno effettivo rapportato alla popolazione" (nota cit.).

La revoca delle precedenti determinazioni, sostanziandosi nella rimozione delle scelte non collimanti con l’interesse pubblico perseguito, si giustifica alla luce di quanto disposto dall’art. 21quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale consente espressamente alla P.A. di "tornare sui propri passi" nell’ipotesi "di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario".

In tal caso, l’onere di motivazione è adeguatamente assolto con riferimento agli accertamenti effettuati e al diverso apprezzamento dell’interesse pubblico, non essendo necessaria la comparazione con gli interessi del privato che, atteso il breve lasso di tempo intercorso, non è titolare di alcuna posizione qualificata alla conservazione degli effetti del precedente atto.

Nel caso di specie, il dott. T. vantava una mera aspettativa alla conclusione dell’iter, giusta la disponibilità offerta a ricoprire l’incarico, ma non certamente un interesse differenziato contrapponibile all’interesse pubblico e meritevole di uguale apprezzamento.

Né può addursi che la disponibilità equivalga ad accettazione dell’invito rivolto dalla P.A. e qualificabile come offerta al pubblico, così da impedire all’Amministrazione di revocare l’atto originario che aveva avviato la selezione.

Quanto affermato dal ricorrente presuppone però che la (ipotetica) procedura concorsuale sia stata portata a compimento, mentre nella specie non è stata neppure formata la graduatoria; sicché la mera partecipazione dell’interessato alla selezione non gli consente di avanzare siffatta pretesa, restando integro il potere della P.A. di revocare la procedura sino alla nomina dei vincitori (principio ribadito da questa Sezione, da ultimo, con sentenza del 26 ottobre 2010 n. 2337).

Va infine disattesa la richiesta istruttoria contenuta nelle note difensive del ricorrente depositate il 5/11/2010, non palesandosi alcuna esigenza di accertare che il medico che ha offerto a sua volta la disponibilità all’assunzione dell’incarico coincida con il Direttore sanitario che ha posto in essere gli atti impugnati (il quale, tutt’al più, così operando ha pregiudicato il suo stesso interesse).

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, ma tuttavia sussistono validi motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite (considerato che il ricorrente, nel tutelare le proprie aspettative professionali, ha nel contempo evidenziato la corrispondenza all’interesse pubblico della sua pretesa).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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