Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 25-05-2011, n. 20851

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’ordinanza qui impugnata ha convalidato il provvedimento del Questore, in data 27.5.10, con cui l’odierno ricorrente – denunciato per avere partecipato con altri ad un assalto ad un pullman di tifosi della squadra del Lecce con danneggiamento del veicolo e sottrazione violenta agli stessi di denaro ed altri oggetti personali – è stato sottoposto all’obbligo, per la durata di quattro anni, di presentarsi personalmente presso gli uffici di polizia in occasione di tutte le partite di calcio effettuate dalla squadra del Pescara entro 30 minuti successivi all’inizio ed entro 30 minuti antecedenti la fine di ogni incontro.

Avverso tale decisione, l’interessato ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo:

1) violazione del diritto di difesa dal momento che il provvedimento di convalida è stato emesso la stessa data della richiesta del P.M. (9.6.10 senza orario) dopo che la notifica al D.C. era stata effettuata il giorno 8.6.10 alle ore 13.20. Evidente, quindi, la mancata osservanza del termine perchè il difensore potesse depositare memorie.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Dopo qualche incertezza ed oscillazione iniziali, la giurisprudenza di questa S.C. ha, di recente, assunto un atteggiamento preciso a riguardo del termine concesso all’interessato per depositare memorie (che non può essere inferiore a quello previsto dalla legge per il P.M., e cioè, di 48 ore dalla notifica del decreto).

Sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si era, da subito, andato formando il convincimento secondo cui, in tema di provvedimenti di interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, fosse da ritenere illegittima la convalida del G.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore all’interessato, in quanto, in un’ipotesi del genere, è reso impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice. Si è espressa in tal senso Sez. 1^, 28.1.00, Bucciarelli (rv. 215496) e le ha fatto eco Sez. 1^ 9.5.03, Michelotto (Rv. 226034) che ha ribadito la necessità di un termine congruo per la preparazione di memorie ed atti defensionali da identificarsi in quello concesso dalla legge al P.M..

Da ultima, proprio questa sezione (sez. 3^ 11.12.07, castellano, Rv.

238537) ha esplicitato ulteriormente il concetto attraverso l’affermazione che, nel procedimento di convalida di provvedimenti di interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, si deve realizzare una sorta di "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento; detto termine è quello entro il quale, il P.M., può richiedere la convalida e, l’interessato, può presentare memorie e deduzioni.

Ne consegue inevitabilmente che, qualora – come nel caso in esame – la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.

Nella specie, risulta che, come denuncia lo stesso ricorrente, la convalida del G.i.p. è intervenuta ben prima del decorso delle 48 ore successive alla notifica del provvedimento all’interessato e, quindi, si è in presenza di una palese violazione del diritto di difesa (sez. 3^, 6.5.08, Mazzei, Rv. 240816) con conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c).

Il provvedimento deve quindi, essere annullato ed, in conformità con quanto asserito da queste S.U. (29.11.05, Spinelli, Rv. 232712), tale declaratoria deve avvenire senza rinvio.

Sempre secondo i principi enunciati nella decisione citata, inoltre, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all’ufficio di polizia, comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione".

Per l’effetto, va anche dichiarata cessata, nei confronti del ricorrente, l’efficacia del provvedimento del Questore di Pesaro Urbino in data 27.5.10 impositivo dell’obbligo di presentazione.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata;

dichiara cessata, nei confronti del ricorrente, l’efficacia del provvedimento del Questore di Pesaro Urbino in data 27.5.10 limitatamente all’obbligo di presentazione manda alla cancelleria di trasmettere il presente dispositivo al Questore di Pesaro Urbino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *