T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 899 Procedimento

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Svolgimento del processo

Il sig. R. assume di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e presso l’abitazione del sig. C.R. e, al decesso di questi, continuando a prestare servizio in favore del figlio sig. A.R., ugualmente bisognevole di assistenza domestica.

Ai sensi della legge n. 102/09, in data 14/9/2009 il primo presentava domanda di emersione del lavoro irregolare, che con il provvedimento impugnato è stata respinta sulla base della seguente motivazione: "durante vari sopralluoghi effettuati da personale della Stazione Carabinieri di San Donaci presso l’abitazione del datore di lavoro, il cittadino straniero R.L. non è mai stato trovato e pertanto non vi presta attività lavorativa."

Avverso il diniego è stato proposto il presente ricorso, affidato a due motivi con i quali è denunciata:

– la violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della legge n. 241/90, sostenendosi che l’adozione del c.d. preavviso di rigetto avrebbe consentito di valutare le argomentazioni del ricorrente ed, eventualmente, emanare un diverso provvedimento;

– la mancanza dei presupposti di fatto che hanno portato all’emissione del provvedimento di diniego, adducendosi che all’atto del controllo effettuato il ricorrente era momentaneamente assente dall’abitazione del Rizzo.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 18 novembre 2010 n. 913.

Il ricorrente ha prodotto memoria difensiva per l’udienza pubblica del 2 marzo 2011, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, per l’assorbente rilievo della dedotta violazione dell’art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Com’è ampiamente noto, la disposizione in esame prescrive la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza proposta dall’interessato, che ha la facoltà di addurre osservazioni di cui la P.A. deve dar conto nel provvedimento finale.

Nella fattispecie in esame, ancorché la circostanza dell’assenza del lavoratore debba costituire motivo di reiezione della domanda di emersione del lavoro domestico irregolare (stante il carattere in tal caso fittizio della prestazione lavorativa), la prescrizione in parola andava necessariamente osservata, non potendosi escludere la possibilità per il ricorrente di addurre valide giustificazioni e orientare in senso a sé favorevole l’operato dell’Amministrazione.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha ancora di recente rimarcato il carattere essenziale della regola del’art. 10bis cit., la sua costante applicazione ai procedimenti ad istanza di parte (in specie, per il rinnovo del permesso di soggiorno) e la non riconducibilità a una mera irregolarità (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 17 gennaio 2011 n. 256).

Per tali ragioni il ricorso va accolto e, conseguentemente, va annullato il provvedimento impugnato.

Sussistono tuttavia validi motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare il provvedimento, sulla scorta dell’accertamento compiuto (nonché della richiesta del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, ove accolta, rende impossibile porre a carico dell’Amministrazione soccombente la refusione delle spese per ordinarne nel contempo il pagamento in favore dello Stato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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