Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20932 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, a seguito di richiesta del pubblico ministero, veniva disposta l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di G.A.M. in ordine al reato di cui all’art. 594 c.p. commesso il (OMISSIS) in danna di C.M. A. per la particolare tenuità del fatto.

La ricorrente deduce nullità del provvedimento per mancato avviso alla parte offesa della presentazione della richiesta di archiviazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Lo stesso presenta infatti unicamente la sottoscrizione della persona offesa, che il difensore si limitava ad autenticare. Requisito essenziale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è che lo stesso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori (Sez. U, n.47473 del 27.9.2007, imp. Lo Mauro, Rv.237854), principio che subisce deroga ai sensi dell’art. 613 c.p.p., comma 1, solo per i ricorsi presentati nell’interesse dell’imputato (Sez. U, n.24 del 16.12.1998, imp. Messina, Rv.212277).

La mancanza di detto requisito produce l’inammissibilità dell’impugnazione in esame, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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