Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 19812 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.D., C., F., M. e R., I.M.R., C.A., R. e F. con atto 9.10.90 convenivano in giudizio davanti al tribunale di Paola S.A. esponendo che, con ricorso 5.9.88. la convenuta aveva chiesto il riconoscimento ex L. n. 346 del 1976 della proprietà di un terreno con annesso fabbricato rurale in (OMISSIS) f. 35. particelle 238 e 62 del comune di (OMISSIS), richiesta accolta con decreto 23.5.89. viziato in quanto non preceduto da alcuna notifica ai soggetti interessati nè esisteva l’usucapione essendo essi attori rimasti nel possesso fino al 1988.

Chiedevano il loro diritto di comproprietà.

Resisteva la S. ed, a seguito di prova testimoniale, la domanda veniva rigettata, decisione confermata dalla corte di appello di Catanzaro, con sentenza 518/2000, che sottolineava l’inesistenza nel ventennio precedente alla domanda di trascrizioni o iscrizioni relative ai beni controversi o di un obbligo di notifica del ricorso per usucapione speciale agli appellanti; il decreto di riconoscimento della proprietà non era suscettibile di passare in giudicato nei confronti di coloro rimasti estranei al procedimento; la prova per dimostrare la proprietà degli appellanti era del tutto insufficiente alla luce delle deposizioni escusse e quella documentale incompleta in quanto limitata alla certificazione catastale.

Ricorrono A.C., F. e M. con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste S..
Motivi della decisione

Col primo motivo si deducono vizi di motivazione perchè non si è tenuto conto dei successivi passaggi di proprietà e della trascrizione della successione il 19.11.1955.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione perchè l’accertamento doveva vertere sulla fondatezza e validità di atti idonei ad integrare l’accettazione di eredità e non sul possesso ventennale.

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 948 c.c. dell’art. 2697 c.c. e vizi di motivazione perchè trattavasi non di azione di rivendicazione ma di accertamento di proprietà, con onere probatorio attenuato quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene.

Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione perchè la Corte di appello ha omesso di decidere sull’inesistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo di usucapione di controparte.

La prima censura merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha qualificato l’azione come di accertamento di proprietà che non attenua l’onere probatorio ed ha definito insufficiente la prova testimoniale e documentale, rilevando , per mera completezza, che la mancata prova di un possesso esclusivo della convenuta appellata, sollevata col terzo motivo di gravame, era estranea al thema decidendum.

Ciò premesso la sentenza ha omesso di considerare che il ricorso relativo alla speciale procedura per cui è causa va notificato anche ai titolari di diritti reali risultanti dai pubblici registri.

Prevede, invero, la L. n. 346 del 1976, art. 3 che l’istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano titolari di diritti reali ed a coloro che, nel ventennio antecedente, abbiano trascritto contro l’istante o suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento.

La frase che nella sentenza sembra riferirsi alla questione (la prova documentale è rimasta incompleta in quanto limitata alla sola certificazione catastale e mai integrata da un valido titolo di acquisto) è del tutto generica, non comprendendosi a quale dato catastale si riferisca e tralascia di considerare la questione della successione ereditaria, trascritta nel 1955.

Donde l’inadeguatezza della decisione e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per essersi il giudizio instaurato e svolto in difetto del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3. Restano assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Paola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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