Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20930

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rale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, a seguito di richiesta del pubblico ministero e di opposizione presentata dalla parte offesa G. A., veniva disposta l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di B.G., B.S., B.M. e G.S. per il reato di furto di merci, arredi ed attrezzature presso esercizi commerciali gestiti dalla s.r.l. Edel, della quale il G. era legale rappresentante.

Il ricorrente deduce abnormità del provvedimento ed assunzione dello stesso in violazione del contraddittorio nel riferimento della motivazione al mancato rinvenimento agli atti della documentazione citata nell’atto di opposizione, relativa al contenzioso civile con i fratelli B., circostanza non evidenziata in sede di delibazione dell’ammissibilità dell’opposizione e neppure nel corso dell’udienza camerale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Posto che l’abnormità del provvedimento di archiviazione può essere individuata unicamente in vizi del tutto imprevedibili (Sez. 1, n.1560 del 23.2.1999, imp. Bentivegna, Rv.213879), tali da provocare una stasi processuale estranea al normale sviluppo del procedimento (Sez. 2, n.27716 del 5.6.2003, imp. Biagia, Rv.225857), e che la violazione del contraddittorio deve risolversi in una condizione che abbia impedito alle parti di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge con l’intervento in camera di consiglio (Sez. U, n.24 del 9.6.1995, imp. Bianchi, Rv.201381), nessuno di tali presupposti ricorre all’evidenza nel caso in esame, in cui all’esito dell’udienza camerale, in cui le parti avevano avuto modo di esporre le proprie ragioni, veniva assunto un provvedimento debitamente motivato sulla base di una valutazione degli elementi acquisiti; e ciò tanto più ove si consideri che il provvedimento, al di là del riferimento alla materiale mancanza dei documenti indicati dall’opponente, ne esaminava comunque i contenuti, per come rappresentati dall’opponente, in un più ampio giudizio sul contrasto della querela del G. con altre emergenze.

Il ricorso risulta dunque proposto al di fuori dei casi consentiti, seguendone la declaratoria di inammissibilità dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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