Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 3141 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con ricorso proposto sub R.G. 3426 del 2010 innanzi al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, il Sig. A. C. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Aversa sulla definizione del procedimento per l’approvazione dello schema di convenzione finalizzato al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una Casa Albergo per anziani da edificarsi nell’area situata alla via Vito di Jasi, angolo viale Olimpico.

Nell’atto introduttivo del giudizio in primo grado il C. ha evidenziato che l’Ufficio tecnico comunale avrebbe al riguardo espresso la sostanziale conformità urbanistica del progetto edilizio rispetto alla normativa ed ai parametri edilizi del P.R.G, precisando peraltro che l’intervento deve essere disciplinato, per quanto attiene all’uso pubblico, con atto convenzione assentita dalla Giunta Comunale: e ciò in quanto l’intervento medesimo ricade in zona territoriale omogenea "g – standard pubblici" di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nella quale l’attività edificatoria deve – per l’appunto – attuarsi concordemente con l’amministrazione comunale per quanto attiene ai tempi e ai modi di realizzazione nonché alla determinazione delle tariffe da praticarsi per le superfici ad esclusivo uso pubblico.

Il C. ha conseguentemente dedotto l’inerzia del competente organo comunale nell’approvazione dell’anzidetta convenzione rispetto all’atto di diffida e messa in mora del 27 aprile 2010, con conseguente violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, nonché violazione degli artt. 41 e 97 Cost. ed eccesso di potere per violazione dei principi generali di diritto e violazione del giusto procedimento.

1.2. Con sentenza n. 17199 dd. 30 luglio 2010 la Sezione VIII^ del T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso del C., previa reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in via preliminare dall’Amministrazione Comunale.

Il giudice di primo grado ha reputato in tal senso di prescindere dallo scrutinio delle ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dal medesimo Comune, in quanto non ha ritenuto sussistenti nella specie i presupposti per la formazione del silenzio – inadempimento.

Il T.A.R. è pervenuto a tale conclusione tenendo conto che l’atto di diffida a provvedere è stato notificato al Comune di Aversa in data 27 aprile 2010 e che il ricorso giurisdizionale proposto in primo grado è stato inviato per la notifica il 15 giugno 2010 e depositato il 18 giugno 2010, con la conseguenza che alla data di proposizione del ricorso medesimo non era ancora decorso il termine generale di 90 giorni all’epoca previsto dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo modificato dapprima per effetto dall’art. 2 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 6bis, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005 n. 80: e ciò, in mancanza della fissazione da parte dell’Amministrazione di un termine ridotto, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 2.

Né, ad avviso del giudice di primo grado, poteva trovare applicazione al caso di specie il nuovo (e reintrodotto) termine di 30 giorni previsto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, n. 140, in quanto operativo soltanto a decorrere da un anno dall’entrata in vigore dello ius novum, à sensi dell’art. 7, terzo comma, della stessa L. 69 del 2009.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il C., deducendo l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, della L. 69 del 2009, travisamento ed error in iudicando.

In buona sostanza il ricorrente afferma che, diversamente da quanto affermato dal T.A.R., esisterebbe una fonte normativa che deroga all’avvenuta fissazione del termine di 90 giorni per la conclusione del relativo procedimento, disposta all’epoca dal legislatore: tale fonte sarebbe costituita dal Regolamento comunale per il procedimento approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 13 gennaio 1998.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Aversa, concludendo per la reiezione del ricorso.

4. All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto, poiché l’art. 2, comma 3, del Regolamento comunale predetto testualmente dispone che "i procedimenti devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento indicato nella tabella 1 allegata (nella quale è, per l’appunto, menzionato pure il procedimento per il rilascio del provvedimento che a quel tempo era denominato "concessione edilizia" con indicazione, quale disciplina di riferimento, della L. 28 febbraio 1985 n. 47) di giorni trenta, qualora esso non fosse determinato da leggi regionali, nazionali e dai regolamenti governativi".

La fonte regolamentare comunale confermava invero all’epoca della sua emanazione la disciplina ordinaria di 30 giorni per la durata del procedimento ab origine introdotta dalla L. 241 del 1990: ma tale termine, all’epoca dei fatti di causa, doveva intendersi sostituito con quello di 90 giorni introdotto dallo ius superveniens costituito dalla L. 15 del 2005 e dal D.L. 35 del 2005 convertito in L.80 del 2005 proprio perché la stessa disciplina regolamentare si rende, come testè evidenziato, recessiva rispetto alla disciplina regionale statale recante una regola difforme sul punto: e, quindi, posto che il termine in questione è stato innovativamente "determinato da leggi… nazionali" in una misura diversa, come stabilito dallo stesso Comune, non può non concludersi che il termine del relativo procedimento era fissato, all’epoca dei fatti di causa, in 90 giorni, e non già nei 30 prospettati dal ricorrente.

6. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

Rimane, altresì, confermato a carico del ricorrente il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, complessivamente liquidate nella misura di Euro 2.000,00.- (duemila/00).

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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