Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella dichiarava M.M. non punibile per il reato di cui all’art. 594 c.p., contestatole nell’aver rivolto a M. S. le frasi "sei tale e quale a tua madre, zoccola, puttana, troia…ma te lo levi il vizio di stare qua sotto con la macchina", per la ritenuta sussistenza dell’esimente della provocazione, ritenuta ravvisabile pur laddove la condotta, come nel caso di specie, costituisca reazione a fatti ingiusti attribuibili a soggetti diversi dalla persona offesa, quali i non identificati possessori di autovetture che in più occasioni occupavano il posto riservato nel parcheggio del condominio al veicolo dell’imputata.

Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento dell’esimente, osservando che l’impossibilità di ricondurre alla persona offesa le diverse autovetture che in precedenza avevano occupato il parcheggio dell’imputata escludevano l’attribulbilltà alla stessa di un fatto ingiusto rilevante per il riconoscimento dell’esimente in questione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ ben vero che l’esimente della provocazione può essere ravvisata anche rispetto a condotte dirette contro persona diversa dal provocatore. Ma lo stato d’ira che costituisce elemento indefettibile della fattispecie in esame, per assumere rilievo nell’escludere la rilevanza penale del comportamento offensivo, deve avere ragionevole motivo di dirigere il suo sviluppo aggressivo nei confronti della vittima; e ciò presuppone che quest’ultima sia legata al provocatore da rapporti i quali giustifichino tale risultato (Sez. 5, n.43087 del 24.10.2007, imp. Militello, Rv.238502).

Nessun rapporto di tal genere è stato nel caso di specie indicato dalla sentenza impugnata, nella quale si dava atto che l’imputata si limitava a negare di aver pronunciato le parole ingiuriose. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella per nuovo esame della questione sotto il profilo della sussistenza degli indicati presupposti di configurabilità dell’esimente.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’esimente di cui all’art. 599 c.p.p., comma 2, con rinvio al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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