Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trapani in data 31.10.2008, con la quale A.P. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, commesso il (OMISSIS) prelevando sei bottiglie di liquore dai banchi del supermercato SMA di (OMISSIS) ed occultandole all’interno di una borsa.

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ed alla conseguente procedibilità d’ufficio del reato, osservando che l’aver l’imputato semplicemente riposto gli oggetti sottratti in una borsa all’interno di un supermercato vigilato da telecamere non integra il comportamento particolarmente insidioso ed imprevedibile che giustifica la ricorrenza della circostanza, e che la querela veniva invalidamente presentata da tale D.G.G., la cui affermazione di essere a ciò delegato dalla s.p.a. SMA non era documentata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’occultamento di oggetti asportati dagli scaffali di un supermercato laddove sia finalizzato, come nel caso di specie, a sottrarre tali oggetti all’esercizio commerciale eludendo i controlli degli addetti alle casse, integra infatti l’aggravante in esame (Sez. 5, n.10997 del 13.12.2006, imp. Rada, Rv.236516), costituendo comportamento comunque caratterizzato da una certa dose di scaltrezza ed idoneo a superare gli accorgimenti approntati dalla persona offesa a tutela dei propri beni, connotati che definiscono la fattispecie circostanziate (Sez. 4, n.13871 del 6.2.2009, imp. Tundo, Rv.243203).

Tanto supera evidentemente gli ulteriori rilievi difensivi sulla procedibilità del reato in ordine ai quali non va peraltro sottaciuto che il querelante si qualificava come direttore del supermercato, il che lo legittimava in proprio a proporre querela per il furto commesso nell’esercizio (Sez. 5, n.22860 del 27.3.2003, imp. Favalli Rv.224831; sez. 4, n.37932 del 28.9.2010, imp. Klimczuk, Rv.248451).

Il ricorso va pertanto rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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