Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20884 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Senigallia dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.D. per il reato di cui all’art. 582 c.p., contestato come commesso in danno di M. D. in (OMISSIS) scagliandole sulla testa un tondino di ferro e cagionandole trauma cranico con ematoma il 22.7.2007, in quanto estinto per remissione tacita di querela.

Il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta procedibilità a querela del reato, osservando che, pur non essendo espressamente menzionata come tale, la circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p. è in fatto compresa nella descrizione della condotta contestata, derivandone sia la procedibilità d’ufficio del reato che la competenza per materia del Tribunale.

RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

La contestazione di una circostanza aggravante non richiede nè l’espressa l’indicazione della disposizione di legge che la prevede, nè una specifica formulazione testuale della fattispecie, essendo sufficiente che l’imputato sia posto nella condizione di difendersi sui fatti che in concreto integrano la circostanza (Sez. 5, n.38588 del 16.9.2008, imp. Fornaro, Rv.242027). L’uso di un tondino di ferro nel procurare lesioni è modalità esecutiva tale da configurare senz’altro l’aggravante in questione (v. Sez. 5, n.43753 del 6.11.2008, imp. Bertacci, Rv.241674 per il caso similare dell’utilizzazione di una spranga di ferro); l’espressa indicazione dell’imputazione di detta modalità esecutiva consentiva pertanto un’adeguata difesa sul fatto circostanziale, che ne risultava pertanto adeguatamente contestato.

Il reato oggetto dell’imputazione è dunque procedibile d’ufficio, il che rende irrilevante la ritenuta remissione tacita della querela, ed appartenente alla diversa competenza per materia del Tribunale di Ancona. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al competente Procuratore della Repubblica.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Ancona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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